UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 23 febbraio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.77 del 2-4-1993)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926, n. 2170, modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927,  n.  2227,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la nuova tabella IX  approvata  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  3  febbraio  1989,  relativa all'ordinamento degli
studi per il conseguimento  della  laurea  in  lingue  e  letterature
straniere;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 giugno 1991 col quale e' stata
eliminata la dizione  "europee"  dalla  denominazione  del  corso  di
laurea  in  lingue  e  letterature  straniere  di cui alla tabella IX
dell'ordinamento didattico universitario;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Bologna, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art.  2,  nell'elenco  delle lauree che si conseguono presso la
facolta' di magistero, la dizione "laurea  in  lingue  e  letterature
straniere  (europee),  durata  del  corso  quattro  anni;"  e'  cosi'
modificata: "laurea in lingue e  letterature  straniere,  durata  del
corso quattro anni".
  All'art.  95  la  lettera  "  c)  in lingue e letterature straniere
(europee);" e'  cosi'  modificata:  "  c)  in  lingue  e  letterature
straniere".
  All'art.  98  dello  statuto l'intitolazione del corso di laurea in
lingue e letterature straniere (europee) - facolta' di magistero,  e'
soppressa e sostituita dalla seguente:
    c) laurea in lingue e letterature straniere.
  Nel   medesimo  art.  98  al  quinto  capoverso  che  recita:  "Gli
insegnamenti del corso di laurea in lingue  e  letterature  straniere
(europee),  suddivisi  per  aree  didattiche,  ciascuna  delle  quali
comprende una o piu'  discipline  omogenee,  sono  i  seguenti:",  la
locuzione "europee" indicata fra parentesi, e' soppressa.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bologna, 23 febbraio 1993
                                           Il rettore: ROVERSI-MONACO