Con ordinanza 2 aprile 1993 l'ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39
della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere piu' corso
le operazioni relative al referendum popolare - indetto con decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993 - per
l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi per la
composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.