Messi notificatori ed operatori di polizia municipale.(GU n.80 del 6-4-1993)
Vigente al: 6-4-1993
Sono pervenuti a questo Ministero vari quesiti da parte di numerosi comuni i quali, trovandosi nell'impossibilita' di provvedere alla notifica degli atti ed, in particolare, dei certificati elettorali, per mancanza di personale appartenente alla quarta qualifica funzionale, hanno chiesto di conoscere, in considerazione delle imminenti consultazioni popolari, a quali dipendenti possano essere affidate le mansioni di messo notificatore. Al riguardo, questo Dicastero, pur confermando le argomentazioni espresse con circolare 4 luglio 1992, n. 7/92, secondo le quali il personale appartenente alla polizia municipale non e' tenuto a svolgere le mansioni di messo notificatore, rileva tuttavia che le nuove norme che regolano il rapporto di lavoro del personale, cosi' come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, hanno introdotto principi di flessibilita' nell'esplicazione delle mansioni di ogni qualifica. In particolare, si e' affermato il principio che, nelle mansioni della qualifica di appartenenza, rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Inoltre, il dipendente, se richiesto dal dirigente, o in sua mancanza dal funzionario responsabile del servizio, e' tenuto a svolgere occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore; ed e' anche tenuto, in aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, senza che cio' costituisca titolo per l'assegnazione definitiva delle relative mansioni, o comporti variazioni del trattamento economico. Nei casi in cui non sia possibile in alcun modo, con siffatti criteri di flessibilita', assicurare la cennata funzionalita' dei servizi, l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori, con il correlativo distoglimento dalle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, puo' essere disposta, ai sensi dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo n. 29/1993, unicamente dal dirigente o, in sua mancanza, dal funzionario responsabile del servizio, con provvedimento formale, per una durata non superiore a tre mesi; in tal caso, al dipendente spetta il trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta. Si pregano le SS.LL. di voler dare le conseguenti direttive ai comuni, trasmettendo agli stessi la presente circolare, e di fornire un cortese cenno di assicurazione. p. Il Ministro: SORGE