MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 29 marzo 1993, n. 1 

  Messi notificatori ed operatori di polizia municipale.
(GU n.80 del 6-4-1993)
 
 Vigente al: 6-4-1993  
 

  Sono pervenuti a questo Ministero vari quesiti da parte di numerosi
comuni i quali, trovandosi  nell'impossibilita'  di  provvedere  alla
notifica  degli  atti ed, in particolare, dei certificati elettorali,
per  mancanza  di  personale  appartenente  alla   quarta   qualifica
funzionale,  hanno  chiesto  di  conoscere,  in  considerazione delle
imminenti consultazioni popolari, a quali dipendenti  possano  essere
affidate le mansioni di messo notificatore.
  Al  riguardo,  questo  Dicastero, pur confermando le argomentazioni
espresse con circolare 4 luglio 1992, n. 7/92, secondo  le  quali  il
personale  appartenente  alla  polizia  municipale  non  e'  tenuto a
svolgere le mansioni di messo notificatore, rileva  tuttavia  che  le
nuove  norme  che regolano il rapporto di lavoro del personale, cosi'
come previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29,  hanno introdotto principi di flessibilita' nell'esplicazione
delle mansioni di ogni qualifica.
  In particolare, si e' affermato il principio  che,  nelle  mansioni
della  qualifica  di appartenenza, rientra comunque lo svolgimento di
compiti complementari e strumentali al perseguimento degli  obiettivi
di  lavoro.  Inoltre, il dipendente, se richiesto dal dirigente, o in
sua mancanza dal funzionario responsabile del servizio, e'  tenuto  a
svolgere  occasionalmente  ed ove possibile con criteri di rotazione,
compiti o mansioni della qualifica immediatamente  inferiore;  ed  e'
anche  tenuto,  in  aggiunta alle mansioni proprie della qualifica di
appartenenza, a  svolgere  compiti  specifici  non  prevalenti  della
qualifica   superiore,   senza   che   cio'  costituisca  titolo  per
l'assegnazione  definitiva  delle  relative  mansioni,   o   comporti
variazioni del trattamento economico.
  Nei  casi  in  cui  non  sia  possibile in alcun modo, con siffatti
criteri di flessibilita', assicurare  la  cennata  funzionalita'  dei
servizi,  l'assegnazione  del dipendente a mansioni superiori, con il
correlativo distoglimento dalle mansioni proprie della  qualifica  di
appartenenza,  puo'  essere  disposta,  ai  sensi  dell'art.  57  del
suddetto decreto legislativo n. 29/1993, unicamente dal dirigente  o,
in  sua  mancanza,  dal  funzionario  responsabile  del servizio, con
provvedimento formale, per una durata non superiore a  tre  mesi;  in
tal   caso,   al   dipendente   spetta   il   trattamento   economico
corrispondente all'attivita' svolta.
  Si pregano le SS.LL. di voler  dare  le  conseguenti  direttive  ai
comuni,  trasmettendo agli stessi la presente circolare, e di fornire
un cortese cenno di assicurazione.
                                                p. Il Ministro: SORGE