N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1992
N. 143 Ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da S.r.l. "Benocci Nello e figli" contro ufficio distrettuale imposte dirette di Montepulciano Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Versamento della imposta mediante conto corrente postale effettuato un giorno prima del termine utile per il pagamento in esattoria ma cinque giorni dopo quello stabilito per il versamento in conto corrente postale - Conseguente applicazione delle sanzioni per il ritardato pagamento - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai soggetti I.R.Pe.F. che possono effettuare il pagamento a mezzo di conto corrente postale sino all'ultimo giorno utile per il pagamento in esattoria - Irragionevolezza in considerazione della eccessiva afflittivita' della sanzione (soprattassa del quaranta per cento). (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 7 e 92, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.15 del 7-4-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla S.r.l. "Benocci Nello e figli" nei confronti dell'ufficio distrettuale imposte dirette di Montepulciano contro la decisione della commissione di II grado di Siena, sez. II numero 13 in data 20 febbraio 1989. F A T T O La "S.r.l. Benocci Nello e figli", in liquidazione impugnava l'iscrizione a ruolo eseguita dall'ufficio distrettuale imposte dirette di Montepulciano, relativa alla sopratassa sull'ilor ed irpeg ex art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La commissione tributaria di 1½ grado di Montepulciano respingeva il ricorso. La commissione tributaria di 2½ grado di Siena confermava l'impugnata sentenza, rilevando la legittimita' dell'iscrizione a ruolo. Ricorre la societa'. Resiste l'ufficio. D I R I T T O In sede di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sopratassa. In particolare, si deduce che il versamento dell'imposta e' stato eseguito, mediante versamento in conto corrente postale, il 29 maggio 1984, entro il termine finale del 30 maggio 1984. Cio' premesso osserva la sezione in punto di fatto che la contribuente effettuo' il versamento dell'imposta mediante conto corrente postale, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 602/1973, il 29 maggio 1984, e cioe' un giorno prima del termine utile per il pagamento in esattoria, ma cinque giorni dopo quello stabilito per il versamento in conto corrente postale. A seguito di cio' l'ufficio irrogo', in base all'art. 92, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, nel testo modificato dall'art. 6 del d.l. n. 661/1981, la sopratassa del quaranta per cento, e cioe' la sanzione prevista dalle norme soprarichiamate, oltre gli interessi per ritardato pagamento, a carico del contribuente che effettui il versamento dovuto con un ritardo superiore ai tre giorni. Data la situazione di fatto sopra descritta, la sezione ritiene che l'ufficio abbia correttamente applicato le norme di legge riguardanti la fattispecie. Tuttavia le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dalla societa' ricorrente appaiono non manifestamente infondate. Invero e' da tener presente quanto segue: A) non sembra coerente con l'art. 3 della Costituzione il differente trattamento per soggetti Irpef ed Irpeg; i primi possono effettuare il versamento mediante conto corrente postale sino all'ultimo giorno utile (d.m. 2 maggio 1983) mentre i secondi debbano eseguirlo sei giorni prima. E' vero che nel primo caso si tratta di versamento all'amministrazione postale quale delegataria della sezione di tesoreria provinciale dello Stato e nel secondo di versamento all'esattore che deve poi, nei termini previsti dall'art. 7 del d.P.R. n. 603/1973, versarli alla tesoreria. Tuttavia si tratta di modalita' per realizzare lo stesso fine: l'afflusso dell'imposta nelle casse dello Stato. D'altra parte il primo comma dell'art. 7 del decreto da ultimo citato stabilisce che l'esattore debba versare alla tesoreria le somme riscosse nei cinque giorni successivi alla decade del mese nel quale ha riscosso la somma per versamento diretto o per accredito sul proprio conto corrente postale. E' vero che, nel caso di versamento postale nell'ultimo giorno utile, difficilmente l'accredito potra' avvenire il giorno successivo sicche' lo Stato introitera' la somma con un ritardo, che potra' essere fino a dieci giorni. Osserva peraltro la sezione anzitutto che cio' dipende da una scelta del legislatore, il quale avrebbe ben potuto, nel caso di versamento in conto corrente postale, prefiggere all'esattore un termine minore, dato che vi era semplicemente da girare una somma accreditata, mentre nel caso di versamento diretto l'esattore doveva effettuare prima il deposito della somma riscossa in proprio apposito conto corrente postale e poi trasferirla alla tesoreria. In secondo luogo gli interessi sul conto corrente dell'esattore affluiscono al tesoro (art. 2, secondo comma, ed art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 603/1973) sicche' quest'ultimo e' gia' indennizzato per l'eventuale ritardo; B) sempre in relazione dell'art. 3 della Costituzione non sembra coerente il diverso trattamento fra il versamento in c/c postale entro il termine legale per il versamento in esattoria, che e' considerato ritardo nel pagamento con conseguente applicazione delle pesantissime sanzioni di cui all'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973, ed il versamento ad esattoria incompetente - che crea maggiori complicazioni burocratiche - per il quale si applicano le piu' umane sanzioni di cui all'art. 93 (da un ventesimo ad un decimo delle somme versate); C) l'art. 92, nel testo modificato dal d.l. n. 661/1981, commina una soprattassa del quaranta per cento, oltre gli interessi per ritardato pagamento, per ogni versamento d'imposta effettuato con un ritardo superiore ai tre giorni. Non sembra che una sanzione del genere, specie in relazione a brevi ritardi nei versamenti d'imposta quale quello de quo ogitar, risponda a quei criteri d'equita' e ragionevolezza cui deve ispirarsi il legislatore nei rapporti tra potere pubblico e cittadini ne' rispetti i criteri della legge delega n. 825 del 1971 (artt. 10 ed 11) che prescriveva dover essere le sanzioni proporzionate all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni; D) non sembra giustificata in relazione all'art. 3 della Costituzione l'inapplicabilita' alle sanzioni di cui all'art. 92 del d.P.R. n. 602/1973 dell'ultimo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 600/1973 modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 920/1976, che consente in casi di obiettiva incertezza (e non v'e' obbiettiva incertezza nel caso del contribuente che paghi nel termine generale di legge utilizzando un mezzo consentito dal legislatore?) agli organi del contenzioso tributario di disapplicare le penalita' previste per la violazione degli obblighi stabiliti dallo stesso decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi; E) il versamento a mezzo c/c postale entro il termine del 30 maggio, ma dopo quello di cui all'ultimo comma dell'art. 7, provoca dato il meccanismo dei versamenti dall'esattore alla tesoreria sopra descritto, gli stessi effetti del versamento con un ritardo inferiore ai tre giorni, per il quale l'ultimo comma dell'art. 92 prevede una soprattassa notevolmente ridotta. Infatti in entrambe le ipotesi, se il versamento perviene all'esattore nella prima decade di giugno, egli ha tempo sino al 15 anziche' sino al 5 giugno per trasferire le somme al tesoro. Anche sotto profilo sembra emergere una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Per la somma di tutte le considerazioni che precedono la sezione ritiene che le questioni di costituzionalita' sopra esposte debbano essere sottoposte al giudizio della Corte costituzionale.
P. Q. M. La commissione tributaria centrale (sez. XXVI) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' questa decida sulle eccezioni d'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 92, primo comma, dello stesso decreto legislativo in quanto applicabile a ritardi nei versamenti delle imposte di modesta durata quale quello di cui alla presente controversia. Sospende il giudizio in corso sino alla pronuncia della Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso il 15 ottobre 1992 Il presidente ed estensore: PEZZANA 93C0305