N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992- 19 marzo 1993
N. 147 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 marzo 1993) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sul ricorso proposto da Rossi Luigi contro stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese. Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale mensile dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita' - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilita' di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata al legislatore) e a successive ordinanze di manifesta inammissibilita' ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei rapporti di fine servizio. (Legge 20 maggio 1975, n. 70, art. 13; legge 31 marzo 1977, n. 91, art. 2, ultimo comma; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, sesto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.15 del 7-4-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n. 2836/1990 proposto da Rossi Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Nico Cerana, presso il cui studio in Milano, via Cellini, 1, e' elettivamente domiciliato; contro stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, 1, e' domiciliata; per l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione dell'indennita' adottati in favore del ricorrente, nella parte in cui escludono dal computo della base di calcolo l'indennita' integrativa speciale; nonche' per quanto accorra dell'art. 48, secondo comma, del vigente regolamento per il personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili; e per l'accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'indennita' di anzianita', includendo nella base di calcolo l'indennita' integrativa speciale in godimento alla data di collocamento a riposo; con ogni conseguente condanna di pagamento alle dovute differenze, ivi compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi. Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della stazione sperimentale; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1992 la relazione della dott.ssa Rita Cerioni e uditi i procuratori della parte ricorrente e della amministrazione resistente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente, ex dipendente della stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, dopo aver chiesto la riliquidazione dell'indennita' di anzianita' comprensiva dell'indennita' integrativa speciale e aver diffidato inutilmente l'amministrazione, ha proposto ricorso al tribunale amministrativo affinche' gli sia riconosciuto il diritto alla predetta riliquidazione, o in subordine sia sollevata questione di costituzionalita' degli artt. 13 e 26 della legge n. 70/1975, dell'art. 3 della legge n. 299/1980 e dell'art. 4 della legge n. 297/1982, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Resiste la difesa erariale giudicando infondato il ricorso. D I R I T T O Il collegio ritiene che costituisca ostacolo ad un accoglimento della domanda, volta a far rientrare la indennita' integrativa speciale nel computo dell'indennita' di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, quanto previsto dall'art. 2 del d.l. 1½ febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, e dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il citato art. 2, infatti, specificatamente prevede per il personale degli enti pubblici in questione che: "l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324", cosi' come la successiva legge n. 297/1982, nello stabilire nuove regole per la erogazione dell'indennita' di rapporto, fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Tuttavia il Collegio reputa rilevante - la presente fattispecie, infatti, potrebbe essere accolta solo nell'ipotesi di dichiarata incostituzionalita' delle norme in materia - e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Invero, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 dell'11-25 febbraio 1988, nel respingere la prospettata questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, differenziava la posizione dei dipendenti statali che percepiscono l'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. da quella dei dpendenti degli enti pubblici substatali di cui alla legge n. 70/1975 e degli enti locali di cui alla legge n. 299/1980, affermando, per inciso, che quelle norme "prevedono tutte la computibilita' nella base di calcolo delle indennita' di fine rapporto da esse regolate, rispettivamente dell'indennita' di contingenza e dell'indennita' integrativa speciale". Tale affermazione, condivisa dal collegio, e' stata pero' contrastata, nell'applicazione pratica, dagli enti substatali e dallo steso legislatore, il quale, nel ribadire anche per il personale degli enti di cui alla legge n. 70/1975 la vigenza della legge 27 maggio 1959, n. 324 (v. art. 2 della citata legge n. 91/1977), ha escluso dal computo dell'indennita' di anzianita' l'indennita' integrativa, unificando, a questo fine, la posizione dei dipendenti statali a quella dei dipendenti parastatali; posizioni in realta' completamente diverse, soprattutto in ordine al regime previdenziale. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dagli enti di cui alla legge n. 70/1975 si caratterizza, infatti, per una disciplina previdenziale identica a quella vigente nel rapporto di lavoro privato. Il personale e' assicurato all'I.N.P.S. secondo le regole dell'assicurazione generle obbligatoria, e dopo il 1975 non usufruisce neanche di una previdenza integrativa, abolita dalla richiamata legge; detto personale consegue, ad esempio, la pensione di anzianita' dopo 35 anni di contribuzione ed e' soggetto a trattenute previdenziali pari a quelle dei lavoratori privati. Come per i dipendenti privati la legge n. 70 prevede all'art. 13 la corresponsione di una "indennita' di anzianita'" (non e' un caso il nomen iuris adottato dal legislatore) a totale carico dell'ente, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2120 del c.c.; tale indennita' e' calcolata in base al numero di anni di servizio e all'ultimo stipendio complessivo. Trattasi cioe' di una vera e propria retribuzione differita, correlata alla sola circostanza di aver prestato servizio presso l'ente, non avente percio' quella natura previdenziale, che invece viene attribuita all'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., al pari di quella erogata dall'I.N.A.D.E.L. Malgrado la completa assimilazione all'indennita' di anzianita' dei dipendenti privati, la indennita' di anzianita' dei dipendenti degli enti pubblici ex lege n. 70/1975 non tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, anche se lo stesso legislatore della legge n. 297/1982, in maniera piuttosto contraddittoria, da un lato sembra discriminare i vari regimi in relazione alla natura previdenziale o meno dell'indennita' di fine rapporto, e dall'altro esclude dall'applicazione della legge, indifferentemente, tutti i dipendenti pubblici. Da cio' deriva il palese contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione della normativa in esame, dal momento in cui vengono trattati allo stesso modo dipendenti ai quali si applica un regime retributivo previdenziale differente, mentre sono regolati diversamente i trattamenti di fine rapporto di dipendenti, pubblici e privati, che si trovano nelle medesime condizioni retributivo previdenziali. Si aggiunga che la discriminazione e' ancora piu' evidente se si considera che il personale parastatale, pur essendo soggetto alle ritenute previdenziali-pensionistiche I.N.P.S. e fiscali sull'indennita' integrativa speciale, a differenza dei dipendenti privati, non ne usufruisce ai fini dell'indennita' di fine rapporto, con un conseguente concreto depauperamento rispetto ad essi. A parere del Collegio, per i dipendenti degli enti pubblici ex lege n. 70/1975, non si puo' prescindere dalla regola generale di cui al novellato art. 2120, secondo comma, in base al quale la retribuzione annua per il calcolo dell'indennita' di anzianita' comprende tutte le somme, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con la sola esclusione dei rimborsi spese. Ne deriva che l'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91, e l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, se interpretato nel senso di escludere dallo stipendio annuo complessivo l'indennita' integrativa, devono reputarsi in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nel momento in cui consentono che al personale dipendente dagli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70/1975 si applichi l'esclusione dal computo dell'indennita' di fine rapporto della indennita' integrativa, cosi' come previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324. Queste conclusioni sono in linea con le tesi piu' volte sostenute dalla Corte, secondo le quali una singola norma deve essere confrontata tra sistemi omogenei. La stessa Corte, nella citata sentenza n. 220/1988, nel ricordare la natura previdenziale dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, osservava: "Viceversa, le indennita' ex artt. 2120 del c.c. e 13 della legge n. 70/1975, sono collegate ad accantonamenti da effettuarsi in relazione alla misura della retribuzione ed a coefficienti di rivalutazione prefissati dalla legge e sono versate direttamente dal datore di lavoro. Esse recano in se' l'impronta della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di esso". Dunque, erroneamente, a parere del collegio, ai dipendenti del parastato il legislatore applica una normativa (quella della buonuscita statale) che e' fuori dal sistema previdenziale a cui i citati dipendenti sono soggetti; sistema sicuramente piu' gravoso di quello degli altri dipendenti pubblici ed identico invece a quello privatistico, del quale pero' non godrebbero dell'unico vantaggio loro accordato. Con la conseguenza che i dipendenti degli enti parastatali cumulano la gravosita' di un sistema previdenziale privatistico con l'altrettanto gravosa limitazione dell'ordinamento pubblicistico per quanto attiene all'indennita' di anzianita'. Pur riconoscendo la discrezionalita' del legislatore, piu' volte riaffermata dalla Corte, tuttavia il collegio non ritiene tollerabile il venir meno di una coerenza logico-sistematica, in assenza della quale si configura una palese disuguaglianza tra lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni, in violazione dell'art. 3 della Costituzione. La auspicata dichiarazione di illegittimita' delle norme soprarichiamate, d'altra parte, non comporta ne' un vuoto legislativo, ne' l'esigenza di riordinare la materia, perche' anzi la loro cancellazione, nella fattispecie, ricondurrebbe ad una omogenea giuridica coerenza l'intero ordinamento riguardante i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della lege 20 maggio 1975, n. 70, nella parte in cui non comprende l'indennita' integrativa speciale tra gli emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche' dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 marzo 1977, n. 91 e dell'art. 4, sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui escludono, attraverso il meccanismo del richiamo legislativo, per i dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, la computabilita', nella misura e con la decorrenza ivi previste, dell'indennita' integrativa speciale ai fini dell'indennita' di anzianita'. Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, nelle Camere di consiglio del 10 gennaio-23 ottobre 1992. Il presidente: MARIUZZO Il magistrato: FRANCO Il magistrato relatore: CERIONI Depositata in segreteria il giorno 27 novembre 1992. Il segretario: NATALI 93C0309