N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992- 19 marzo 1993

                                N. 147
 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 (pervenuta alla
 Corte costituzionale il 19 marzo 1993) dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Lombardia,  Milano, sul ricorso proposto da Rossi
 Luigi contro stazione sperimentale per i combustibili di  San  Donato
 Milanese.
 Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti della
    Stazione  sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese -
    Esclusione  dell'indennita'  integrativa  speciale   mensile   dal
    computo  della  base  contributiva  da  considerarsi ai fini della
    liquidazione  della  indennita'  di  anzianita'  -  Ingiustificata
    disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  lavoratori privati e ai
    dipendenti degli enti pubblici - Violazione  del  principio  della
    retribuzione   (anche   differita)  proporzionata  ed  adeguata  -
    Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988,  di
    inammissibilita'  di  analoga  questione  (trattandosi  di  scelta
    discrezionale riservata al legislatore) e a  successive  ordinanze
    di   manifesta  inammissibilita'  ritenute  superate  dal  giudice
    rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore  invitato  con
    le  predette  pronunce  a  provvedere  all'omogeneizzazione  della
    disciplina dei rapporti di fine servizio.
 (Legge 20 maggio 1975, n. 70, art. 13; legge 31 marzo 1977, n. 91,
    art.  2, ultimo comma; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, sesto
    comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n.  2836/1990
 proposto  da  Rossi  Luigi,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Nico
 Cerana,  presso  il  cui  studio  in  Milano,  via  Cellini,  1,   e'
 elettivamente   domiciliato;   contro  stazione  sperimentale  per  i
 combustibili  di  San  Donato  Milanese,  in   persona   del   legale
 rappresentante    pro-tempore,   rappresentato   e   difeso   ex-lege
 dall'avvocatura distrettuale dello  Stato  presso  i  cui  uffici  in
 Milano,  via  Freguglia,  1,  e'  domiciliata; per l'annullamento dei
 provvedimenti di liquidazione dell'indennita' adottati in favore  del
 ricorrente,  nella  parte  in cui escludono dal computo della base di
 calcolo l'indennita' integrativa speciale; nonche' per quanto accorra
 dell'art. 48, secondo comma, del vigente regolamento per il personale
 non statale della stazione sperimentale per  i  combustibili;  e  per
 l'accertamento   del   diritto  del  ricorrente  alla  riliquidazione
 dell'indennita' di  anzianita',  includendo  nella  base  di  calcolo
 l'indennita'   integrativa   speciale   in  godimento  alla  data  di
 collocamento a riposo; con ogni  conseguente  condanna  di  pagamento
 alle dovute differenze, ivi compresa la rivalutazione monetaria e gli
 interessi.
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in  giudizio  della  stazione
 sperimentale;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1992 la relazione della
 dott.ssa  Rita Cerioni e uditi i procuratori della parte ricorrente e
 della amministrazione resistente.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il ricorrente, ex dipendente della  stazione  sperimentale  per  i
 combustibili   di   San   Donato   Milanese,  dopo  aver  chiesto  la
 riliquidazione    dell'indennita'    di    anzianita'     comprensiva
 dell'indennita'  integrativa  speciale  e  aver diffidato inutilmente
 l'amministrazione, ha proposto ricorso  al  tribunale  amministrativo
 affinche'   gli   sia   riconosciuto   il   diritto   alla   predetta
 riliquidazione,  o  in   subordine   sia   sollevata   questione   di
 costituzionalita'  degli  artt.  13  e  26  della  legge  n. 70/1975,
 dell'art. 3 della legge n. 299/1980 e  dell'art.  4  della  legge  n.
 297/1982, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
    Resiste la difesa erariale giudicando infondato il ricorso.
                             D I R I T T O
    Il  collegio  ritiene  che costituisca ostacolo ad un accoglimento
 della domanda,  volta  a  far  rientrare  la  indennita'  integrativa
 speciale  nel  computo  dell'indennita' di fine rapporto spettante ai
 dipendenti degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n.  70,
 quanto  previsto  dall'art.  2  del  d.l.  1½  febbraio 1977, n. 12,
 convertito nella legge 31 marzo 1977, n.  91,  e  dall'art.  4  della
 legge 29 maggio 1982, n. 297.
    Il  citato  art.  2,  infatti,  specificatamente  prevede  per  il
 personale  degli  enti  pubblici  in  questione  che:   "l'indennita'
 integrativa  speciale  continua  ad  essere  regolata  dalla legge 27
 maggio 1959, n. 324", cosi' come la  successiva  legge  n.  297/1982,
 nello  stabilire  nuove  regole  per la erogazione dell'indennita' di
 rapporto, fa salva la disciplina legislativa del trattamento di  fine
 servizio dei dipendenti pubblici.
    Tuttavia  il  Collegio reputa rilevante - la presente fattispecie,
 infatti, potrebbe essere  accolta  solo  nell'ipotesi  di  dichiarata
 incostituzionalita'  delle  norme  in  materia - e non manifestamente
 infondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale.
    Invero, la stessa Corte  costituzionale,  nella  sentenza  n.  220
 dell'11-25  febbraio 1988, nel respingere la prospettata questione di
 costituzionalita' degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973,  n.
 1032,   differenziava   la   posizione  dei  dipendenti  statali  che
 percepiscono l'indennita' di  buonuscita  E.N.P.A.S.  da  quella  dei
 dpendenti degli enti pubblici substatali di cui alla legge n. 70/1975
 e  degli  enti  locali di cui alla legge n. 299/1980, affermando, per
 inciso, che quelle norme "prevedono  tutte  la  computibilita'  nella
 base  di  calcolo delle indennita' di fine rapporto da esse regolate,
 rispettivamente  dell'indennita'  di  contingenza  e  dell'indennita'
 integrativa speciale".
    Tale   affermazione,   condivisa  dal  collegio,  e'  stata  pero'
 contrastata, nell'applicazione pratica, dagli enti substatali e dallo
 steso legislatore, il quale, nel  ribadire  anche  per  il  personale
 degli  enti  di  cui  alla legge n. 70/1975 la vigenza della legge 27
 maggio 1959, n. 324 (v. art. 2 della citata  legge  n.  91/1977),  ha
 escluso   dal  computo  dell'indennita'  di  anzianita'  l'indennita'
 integrativa, unificando, a questo fine, la posizione  dei  dipendenti
 statali  a  quella  dei  dipendenti parastatali; posizioni in realta'
 completamente diverse, soprattutto in ordine al regime previdenziale.
    Il rapporto di lavoro dei dipendenti dagli enti di cui alla  legge
 n. 70/1975 si caratterizza, infatti, per una disciplina previdenziale
 identica a quella vigente nel rapporto di lavoro privato.
    Il   personale   e'  assicurato  all'I.N.P.S.  secondo  le  regole
 dell'assicurazione  generle  obbligatoria,  e  dopo   il   1975   non
 usufruisce  neanche  di  una  previdenza  integrativa,  abolita dalla
 richiamata legge; detto personale consegue, ad esempio,  la  pensione
 di  anzianita'  dopo  35  anni  di  contribuzione  ed  e'  soggetto a
 trattenute previdenziali pari a quelle dei lavoratori privati.
   Come per i dipendenti privati la legge n. 70 prevede all'art. 13 la
 corresponsione di una "indennita' di anzianita'" (non e' un  caso  il
 nomen  iuris  adottato dal legislatore) a totale carico dell'ente, in
 conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  2120  del   c.c.;   tale
 indennita'  e'  calcolata  in  base  al  numero di anni di servizio e
 all'ultimo stipendio complessivo.
    Trattasi cioe' di  una  vera  e  propria  retribuzione  differita,
 correlata  alla  sola  circostanza  di  aver prestato servizio presso
 l'ente, non avente percio' quella natura  previdenziale,  che  invece
 viene     attribuita    all'indennita'    di    buonuscita    erogata
 dall'E.N.P.A.S., al pari di quella erogata dall'I.N.A.D.E.L.
    Malgrado la completa assimilazione  all'indennita'  di  anzianita'
 dei  dipendenti  privati,  la indennita' di anzianita' dei dipendenti
 degli  enti  pubblici  ex   lege   n.   70/1975   non   tiene   conto
 dell'indennita'  integrativa speciale, anche se lo stesso legislatore
 della legge n. 297/1982, in maniera piuttosto contraddittoria, da  un
 lato  sembra  discriminare  i  vari  regimi  in relazione alla natura
 previdenziale  o  meno dell'indennita' di fine rapporto, e dall'altro
 esclude dall'applicazione della  legge,  indifferentemente,  tutti  i
 dipendenti pubblici.
    Da  cio'  deriva  il  palese  contrasto con gli artt. 3 e 36 della
 Costituzione della normativa in esame, dal  momento  in  cui  vengono
 trattati  allo  stesso  modo dipendenti ai quali si applica un regime
 retributivo   previdenziale   differente,   mentre   sono    regolati
 diversamente i trattamenti di fine rapporto di dipendenti, pubblici e
 privati,   che  si  trovano  nelle  medesime  condizioni  retributivo
 previdenziali.
    Si aggiunga che la discriminazione e' ancora piu' evidente  se  si
 considera  che  il  personale  parastatale, pur essendo soggetto alle
 ritenute    previdenziali-pensionistiche    I.N.P.S.    e     fiscali
 sull'indennita'  integrativa  speciale,  a  differenza dei dipendenti
 privati, non ne usufruisce ai fini dell'indennita' di fine  rapporto,
 con un conseguente concreto depauperamento rispetto ad essi.
    A  parere  del  Collegio,  per i dipendenti degli enti pubblici ex
 lege n. 70/1975, non si puo' prescindere dalla regola generale di cui
 al  novellato  art.  2120,  secondo  comma,  in  base  al  quale   la
 retribuzione  annua  per  il  calcolo  dell'indennita'  di anzianita'
 comprende tutte le somme, corrisposte in dipendenza del  rapporto  di
 lavoro,  a  titolo  non  occasionale  e  con  la  sola esclusione dei
 rimborsi spese.
    Ne deriva che l'art. 4, sesto comma, della legge 29  maggio  1982,
 n.  297, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 31 marzo 1977, n. 91,
 e l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, se interpretato nel  senso  di
 escludere dallo stipendio annuo complessivo l'indennita' integrativa,
 devono   reputarsi   in   contrasto  con  gli  artt.  3  e  36  della
 Costituzione,  nel  momento  in  cui  consentono  che  al   personale
 dipendente dagli enti pubblici disciplinati dalla legge n. 70/1975 si
 applichi  l'esclusione  dal  computo dell'indennita' di fine rapporto
 della indennita' integrativa, cosi'  come  previsto  dalla  legge  27
 maggio 1959, n. 324.
    Queste  conclusioni sono in linea con le tesi piu' volte sostenute
 dalla  Corte,  secondo  le  quali  una  singola  norma  deve   essere
 confrontata tra sistemi omogenei.
    La  stessa Corte, nella citata sentenza n. 220/1988, nel ricordare
 la natura previdenziale dell'indennita' di buonuscita dei  dipendenti
 statali,  osservava: "Viceversa, le indennita' ex artt. 2120 del c.c.
 e 13 della legge n. 70/1975,  sono  collegate  ad  accantonamenti  da
 effettuarsi   in  relazione  alla  misura  della  retribuzione  ed  a
 coefficienti di rivalutazione prefissati dalla legge e  sono  versate
 direttamente  dal  datore  di  lavoro.  Esse recano in se' l'impronta
 della prestazione attiva  di  lavoro,  dalla  quale  derivano  e  non
 perdono  il  collegamento  con  tale rapporto, fino all'estinzione di
 esso".
    Dunque, erroneamente, a parere del  collegio,  ai  dipendenti  del
 parastato   il   legislatore  applica  una  normativa  (quella  della
 buonuscita statale) che e' fuori dal sistema previdenziale  a  cui  i
 citati  dipendenti sono soggetti; sistema sicuramente piu' gravoso di
 quello degli altri dipendenti pubblici ed identico  invece  a  quello
 privatistico,  del  quale  pero'  non godrebbero dell'unico vantaggio
 loro accordato. Con  la  conseguenza  che  i  dipendenti  degli  enti
 parastatali  cumulano  la  gravosita'  di  un  sistema  previdenziale
 privatistico  con  l'altrettanto gravosa limitazione dell'ordinamento
 pubblicistico per quanto attiene all'indennita' di anzianita'.
    Pur riconoscendo la discrezionalita' del legislatore,  piu'  volte
 riaffermata dalla Corte, tuttavia il collegio non ritiene tollerabile
 il  venir  meno  di una coerenza logico-sistematica, in assenza della
 quale si configura una palese disuguaglianza tra  lavoratori  che  si
 trovano  nelle  medesime  condizioni, in violazione dell'art. 3 della
 Costituzione.
    La  auspicata  dichiarazione   di   illegittimita'   delle   norme
 soprarichiamate,   d'altra   parte,   non   comporta   ne'  un  vuoto
 legislativo, ne' l'esigenza di riordinare la materia, perche' anzi la
 loro cancellazione, nella fattispecie, ricondurrebbe ad una  omogenea
 giuridica  coerenza  l'intero  ordinamento  riguardante  i dipendenti
 degli enti di cui alla legge n. 70/1975.
                                P. Q. M.
    Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con  riferimento
 agli  artt.  3  e 36 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 13 della lege 20 maggio 1975, n.  70,  nella
 parte  in cui non comprende l'indennita' integrativa speciale tra gli
 emolumenti computabili ai fini dell'indennita' di anzianita'; nonche'
 dell'art. 2, ultimo comma,  della  legge  31  marzo  1977,  n.  91  e
 dell'art.  4,  sesto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
 parte  in  cui  escludono,  attraverso  il  meccanismo  del  richiamo
 legislativo,  per  i dipendenti da enti pubblici di cui alla legge n.
 70/1975, la computabilita', nella misura  e  con  la  decorrenza  ivi
 previste,    dell'indennita'    integrativa    speciale    ai    fini
 dell'indennita' di anzianita'.
    Sospende il giudizio ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
    Ordina  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosi'  deciso  in  Milano,  nelle  Camere  di  consiglio  del 10
 gennaio-23 ottobre 1992.
                        Il presidente: MARIUZZO
                                                 Il magistrato: FRANCO
   Il magistrato relatore: CERIONI
    Depositata in segreteria il giorno 27 novembre 1992.
                         Il segretario: NATALI

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