N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992- 19 marzo 1993

                                N. 148
 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 (pervenuta alla
 Corte  costituzionale  il 19 marzo 1993) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia, Milano, sul  ricorso  proposto  da  Caffo
 Enzo  ed altri contro stazione sperimentale per i combustibili di San
 Donato Milanese.
 Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti della
    Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese  -
    Esclusione   dell'indennita'   integrativa  speciale  mensile  dal
    computo della base contributiva  da  considerarsi  ai  fini  della
    liquidazione  della  indennita'  di  anzianita'  -  Ingiustificata
    disparita' di trattamento rispetto  ai  lavoratori  privati  e  ai
    dipendenti  degli  enti  pubblici - Violazione del principio della
    retribuzione  (anche  differita)  proporzionata  ed   adeguata   -
    Richiamo  alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di
    inammissibilita'  di  analoga  questione  (trattandosi  di  scelta
    discrezionale  riservata  al legislatore) e a successive ordinanze
    di  manifesta  inammissibilita'  ritenute  superate  dal   giudice
    rimettente  per  l'inerzia prolungata del legislatore invitato con
    le  predette  pronunce  a  provvedere  all'omogeneizzazione  della
    disciplina dei rapporti di fine servizio.
 (Legge 20 maggio 1975, n. 70, art. 13; legge 31 marzo 1977, n. 91,
    art.  2, ultimo comma; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, sesto
    comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n.  2689/1990
 proposto  da Caffo Enzo, Rezzonico Giancarlo, Rubbia Rinaldi Giorgio,
 Rossi Enzo, Vecellio Guido, Mancini Anna, Iannibello Antonio, Moretti
 Luigi Bruno, Pizzicara Noemi, Cassinelli Annamaria,  Verona  Silvano,
 Verona  Luigi,  tutti  rappresentati  e difesi dall'avv. Nico Cerana,
 presso il cui studio in Milano,  via  Cellini,  1,  e'  elettivamente
 domiciliato;  contro  stazione sperimentale per i combustibili di San
 Donato Milanese, in persona del  legale  rappresentante  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  ex-lege  dall'avvocatura distrettuale dello
 Stato  presso  i  cui  uffici  in  Milano,  via  Freguglia,   1,   e'
 domiciliata;  per  l'annullamento  dei  provvedimenti di liquidazione
 dell'indennita' adottati in favore dei ricorrenti, nella parte in cui
 escludono dal computo della base di calcolo l'indennita'  integrativa
 speciale; nonche' per quanto accorra dell'art. 48, secondo comma, del
 vigente  regolamento  per  il  personale  non  statale della stazione
 sperimentale per i combustibili; e per l'accertamento del diritto dei
 ricorrenti  alla  riliquidazione   dell'indennita'   di   anzianita',
 includendo nella base di calcolo l'indennita' integrativa speciale in
 godimento  alla  data  di collocamento a riposo; con ogni conseguente
 condanna  di  pagamento  alle  dovute  differenze,  ivi  compresa  la
 rivalutazione monetaria e gli interessi.
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in  giudizio  della  Stazione
 sperimentale;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1992 la relazione della
 dott.ssa  Rita Cerioni e uditi i procuratori della parte ricorrente e
 della amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    I ricorrenti ex  dipendenti  della  stazione  sperimentale  per  i
 combustibili   di   San   Donato   Milanese,  dopo  aver  chiesto  la
 riliquidazione    dell'indennita'    di    anzianita'     comprensiva
 dell'indennita'  integrativa  speciale  e  aver diffidato inutilmente
 l'amministrazione, hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo
 affinche'  sia   loro   riconosciuto   il   diritto   alla   predetta
 riliquidazione,   o   in   subordine   sia   sollevata  questione  di
 costituzionalita' degli  artt.  13  e  26  della  legge  n.  70/1975,
 dell'art.  3  della  legge  n.  299/1980 e dell'art. 4 della legge n.
 297/1982, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
    Resiste la difesa erariale giudicando infondato il ricorso;
                             D I R I T T O
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 147/1993).
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