N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992- 19 marzo 1993
N. 148 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 marzo 1993) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, sul ricorso proposto da Caffo Enzo ed altri contro stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese. Previdenza e assistenza sociale - Impiego pubblico - Dipendenti della Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale mensile dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita' - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilita' di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata al legislatore) e a successive ordinanze di manifesta inammissibilita' ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei rapporti di fine servizio. (Legge 20 maggio 1975, n. 70, art. 13; legge 31 marzo 1977, n. 91, art. 2, ultimo comma; legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, sesto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.15 del 7-4-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n. 2689/1990 proposto da Caffo Enzo, Rezzonico Giancarlo, Rubbia Rinaldi Giorgio, Rossi Enzo, Vecellio Guido, Mancini Anna, Iannibello Antonio, Moretti Luigi Bruno, Pizzicara Noemi, Cassinelli Annamaria, Verona Silvano, Verona Luigi, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Nico Cerana, presso il cui studio in Milano, via Cellini, 1, e' elettivamente domiciliato; contro stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, 1, e' domiciliata; per l'annullamento dei provvedimenti di liquidazione dell'indennita' adottati in favore dei ricorrenti, nella parte in cui escludono dal computo della base di calcolo l'indennita' integrativa speciale; nonche' per quanto accorra dell'art. 48, secondo comma, del vigente regolamento per il personale non statale della stazione sperimentale per i combustibili; e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione dell'indennita' di anzianita', includendo nella base di calcolo l'indennita' integrativa speciale in godimento alla data di collocamento a riposo; con ogni conseguente condanna di pagamento alle dovute differenze, ivi compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi. Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Stazione sperimentale; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1992 la relazione della dott.ssa Rita Cerioni e uditi i procuratori della parte ricorrente e della amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O I ricorrenti ex dipendenti della stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese, dopo aver chiesto la riliquidazione dell'indennita' di anzianita' comprensiva dell'indennita' integrativa speciale e aver diffidato inutilmente l'amministrazione, hanno proposto ricorso al tribunale amministrativo affinche' sia loro riconosciuto il diritto alla predetta riliquidazione, o in subordine sia sollevata questione di costituzionalita' degli artt. 13 e 26 della legge n. 70/1975, dell'art. 3 della legge n. 299/1980 e dell'art. 4 della legge n. 297/1982, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Resiste la difesa erariale giudicando infondato il ricorso;
D I R I T T O Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 147/1993). 93C0310