N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1992

                                N. 149
 Ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dal  tribunale  di  Bologna  nel
 procedimento  civile vertente tra Superbox S.p.a. e l'Amministrazione
 delle finanze
 Tributi in genere - Rimborso delle imposte di bollo - Proponibilita'
    dell'azione  giudiziaria  subordinata  alla  previa  notificazione
    della  decisione  del  ricorso  gerarchico  da parte del Ministero
    delle finanze ovvero alla mancata decisione,  dello  stesso  entro
    centottanta  giorni  dalla  proposizione - Ritenuta insussistenza,
    trattandosi di accertare solo i presupposti legalmente previsti  e
    documentalmente   riscontrabili  del  diritto  al  rimborso  senza
    necessita'    di    valutazioni     discrezionali     da     parte
    dell'amministrazione, di quel favor per il cittadino, per cui solo
    puo' riconoscersi legittima, in generale secondo la giurisprudenza
    della  Corte  costituzionale, la previsione del previo esperimento
    del  ricorso  amministrativo  come  condizione  di  proponibilita'
    dell'azione    giudiziaria    -    Ingiustificato    "sbarramento"
    all'esercizio del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 33, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  iscritta
 al  n.  7972 del ruolo generale dell'anno 1987, posta in decisione il
 17 novembre 1992, promossa dalla Superbox S.p.a., in persona del  suo
 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bologna, presso e
 nello  studio  dell'avv.  Alfredo  Maver,  via  Tovaglie, 33, come da
 delega  a   margine   dell'atto   di   citazione,   attrice,   contro
 l'Amministrazione  delle  finanze, in persona del Ministro in carica,
 rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato di Bologna, presso
 i cui uffici  e'  per  legge  domiciliata,  convenuta,  in  punto  a:
 rimborso somma.
    Sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 33, ultimo comma,
 del   d.P.R.   26   ottobre   1972,  n.  648,  sollevata  dal  legale
 rappresentante della Superbox S.p.a.
                             O S S E R V A
    L'art. 33, primo comma, del d.P.R. n.  642/1972  afferma  che  "le
 controversie  relative  all'appliczione  delle  imposte e soprattasse
 previste dal presente  decreto  sono  decise  in  via  amministrativa
 dall'intendente  di  finanza  con  provvedimento  motivato avverso il
 quale e' dato ricorso al  Ministero  delle  finanze  nel  termine  di
 trenta   giorni  dalla  notificazione  del  provvedimento  stesso  se
 l'ammontare controverso sopra le centomilalire".
    Il quinto comma dello stesso articolo dispone poi che "avverso  le
 decisioni  definitive  di  cui  ai  commi  precedenti  e' promovibile
 l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla  data  della
 presentazione  del  ricorso.  Qualora  entro centottanta giorni dalla
 data  di  presentazione  del  ricorso non sia intervenuta la relativa
 decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche
 prima della notificazione della stessa".
    Le riferite disposizioni relative  ai  ricorsi  amministrativi  ed
 all'azione  giudiziaria  si applicano a tutte le imposte previste dal
 decreto stesso, tanto se corrisposte  in  modo  ordinario  quanto  se
 straordinario  e  virtuale.  Tuttavia,  quanto  alle  ultime  due, e'
 prevista la possibilita' di rimborsi  qualora  siano  presenti  certe
 condizioni  e  sia  presentata  domanda di rimborso all'Intendenza di
 finanza entro i termini di decadenza previsti dall'art. 37 del citato
 decreto.
    Dal sistema descritto risulta  dunque  che  nel  caso  in  cui  la
 richiesta  di  rimborso,  nelle  ipotesi  in cui e' prevista, non sia
 accolta  dalla  intendenza  di  finanza,  il  contribuente  non  puo'
 immediatamente   seguire   la   via   giudiziaria   per  il  recupero
 dell'imposta versata ma ha l'onere di  proporre  previamente  ricorso
 gerarchico  al  Ministero  delle  finanze  entro il termine di trenta
 giorni dalla notificazione del provvedimento reiettivo. Solo dopo  la
 notifica  della  decisione  ministeriale,  ovvero  dopo il decorso di
 centottanta giorni dalla data  di  presentazione  del  ricorso  senza
 alcuna  notifica  di  decisione  ministeriale, puo' finalmente aversi
 accesso alla tutela giurisdizionale.
    E'  evidente  dunque  che  il  legislatore  tramite  la   riferita
 disciplina  ha  inteso porre una sorte di "sbarramento" all'esercizio
 dell'azione giurisdizionale  che  si  configura  giuridicamente  come
 condizione  di  proponibilita' della stessa, non potendo il cittadino
 avvalersi  del  diritto  di  difesa  garantito  dall'art.  24   della
 Costituzione  nonche'  della  tutela  giurisdizionale contro gli atti
 della p.a. garantita dall'art. 113 della  Costituzione,  senza  avere
 prima percorso la via amministrativa.
    Tanto  piu'  ingiustificato  appare il sistema delineato dall'art.
 33, u.c., del d.P.R.  n.  646/1972  qualora  si  sottolinei  che  nel
 presente  caso la p.a. appare priva di poteri discrezionali di natura
 pubblicistica, dovendosi soltanto limitare ed  accertare  l'esistenza
 dei  presupposti per il rimborso della imposta corrisposta; ne deriva
 dunque anche una violazione dell'art. 3 della Costituzione in  quanto
 il  contribuente,  sussistendo  i requisiti previsti dall'art. 37 del
 ripetuto decreto, viene a trovarsi inserito in un rapporto  paritario
 nei   confronti  dell'amministrazione,  nell'ambito  del  quale  vede
 irragionevolmente  compresso   il   proprio   diritto   alla   tutela
 giurisdizionale.
    Ne'   potrebbe   dirsi   che  il  previo  esperimento  della  fase
 giustiziale amministrativa  ridondi  a  vantaggio  del  contribuente,
 poiche',  come  detto,  si  tratta  solo  di accertare i presupposti,
 legalmente previsti e documentalmente riscontrabili, del  diritto  di
 restituzione  della imposta di bollo corrisposta secondo le modalita'
 di cui all'art. 37, quarto comma, del d.P.R. n. 646/1972.
    La disciplina posta nel citato art. 33, ultimo comma, invero,  non
 presenta  quella  ratio  di  favore per il cittadino sulla base della
 quale  codesta  Corte  ha   ritenuto   costituzionalmente   legittime
 disposizioni  che,  come il ripetuto art. 33, ultimo comma, prevedono
 come condizioni di proponibilita' della azione giudiziaria il  previo
 esperimento  del  ricorso amministrativo, mentre nel presente caso il
 diritto   alla   tutela   giurisdizionale   viene   irragionevolmente
 compresso, potendo il  contribuente  dover  attendere  anche  fino  a
 centottanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo per
 far valere il proprio diritto al rimborso dell'imposta corrisposta.
    Non  manifestamente infondata appare dunque sotto il profilo degli
 artt.  3,  24   e   113   della   Costituzione,   la   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.  33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre
 1972,  n.  648,  nella  parte  in  cui  figura  come  condizione   di
 proponibilita'  dell'azione giudiziaria la previa notificazione della
 decisione del Ministero delle finanze o la mancata decisione da parte
 dello stesso entro centottanta giorni dalla proposizione del ricorso,
 anche nei casi previsti dall'art.  37,  quarto  comma,  dello  stesso
 d.P.R.
    La  questione,  infine,  appare  rilevante  ai  fini  del presente
 giudizio,  dipendendo  dalla  sua  definizione  la  soluzione   della
 controversia.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R.
 26  ottobre  1972, n. 648, nella parte in cui subordina l'esperimento
 dell'azione giudiziaria  per  il  rimborso  della  imposta  di  bollo
 corrisposta  ai  sensi dell'art. 37, quarto comma dello stesso d.P.R.
 al previo ricorso gerarchico al Ministero delle finanze;
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Bologna, addi' 24 novembre 1992
                         Il presidente: SARDO

 93C0311