N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1992
N. 149 Ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Superbox S.p.a. e l'Amministrazione delle finanze Tributi in genere - Rimborso delle imposte di bollo - Proponibilita' dell'azione giudiziaria subordinata alla previa notificazione della decisione del ricorso gerarchico da parte del Ministero delle finanze ovvero alla mancata decisione, dello stesso entro centottanta giorni dalla proposizione - Ritenuta insussistenza, trattandosi di accertare solo i presupposti legalmente previsti e documentalmente riscontrabili del diritto al rimborso senza necessita' di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione, di quel favor per il cittadino, per cui solo puo' riconoscersi legittima, in generale secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la previsione del previo esperimento del ricorso amministrativo come condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria - Ingiustificato "sbarramento" all'esercizio del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 33, ultimo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.15 del 7-4-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 7972 del ruolo generale dell'anno 1987, posta in decisione il 17 novembre 1992, promossa dalla Superbox S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bologna, presso e nello studio dell'avv. Alfredo Maver, via Tovaglie, 33, come da delega a margine dell'atto di citazione, attrice, contro l'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato di Bologna, presso i cui uffici e' per legge domiciliata, convenuta, in punto a: rimborso somma. Sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, sollevata dal legale rappresentante della Superbox S.p.a. O S S E R V A L'art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 642/1972 afferma che "le controversie relative all'appliczione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso sopra le centomilalire". Il quinto comma dello stesso articolo dispone poi che "avverso le decisioni definitive di cui ai commi precedenti e' promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della stessa". Le riferite disposizioni relative ai ricorsi amministrativi ed all'azione giudiziaria si applicano a tutte le imposte previste dal decreto stesso, tanto se corrisposte in modo ordinario quanto se straordinario e virtuale. Tuttavia, quanto alle ultime due, e' prevista la possibilita' di rimborsi qualora siano presenti certe condizioni e sia presentata domanda di rimborso all'Intendenza di finanza entro i termini di decadenza previsti dall'art. 37 del citato decreto. Dal sistema descritto risulta dunque che nel caso in cui la richiesta di rimborso, nelle ipotesi in cui e' prevista, non sia accolta dalla intendenza di finanza, il contribuente non puo' immediatamente seguire la via giudiziaria per il recupero dell'imposta versata ma ha l'onere di proporre previamente ricorso gerarchico al Ministero delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento reiettivo. Solo dopo la notifica della decisione ministeriale, ovvero dopo il decorso di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza alcuna notifica di decisione ministeriale, puo' finalmente aversi accesso alla tutela giurisdizionale. E' evidente dunque che il legislatore tramite la riferita disciplina ha inteso porre una sorte di "sbarramento" all'esercizio dell'azione giurisdizionale che si configura giuridicamente come condizione di proponibilita' della stessa, non potendo il cittadino avvalersi del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione nonche' della tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. garantita dall'art. 113 della Costituzione, senza avere prima percorso la via amministrativa. Tanto piu' ingiustificato appare il sistema delineato dall'art. 33, u.c., del d.P.R. n. 646/1972 qualora si sottolinei che nel presente caso la p.a. appare priva di poteri discrezionali di natura pubblicistica, dovendosi soltanto limitare ed accertare l'esistenza dei presupposti per il rimborso della imposta corrisposta; ne deriva dunque anche una violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto il contribuente, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 37 del ripetuto decreto, viene a trovarsi inserito in un rapporto paritario nei confronti dell'amministrazione, nell'ambito del quale vede irragionevolmente compresso il proprio diritto alla tutela giurisdizionale. Ne' potrebbe dirsi che il previo esperimento della fase giustiziale amministrativa ridondi a vantaggio del contribuente, poiche', come detto, si tratta solo di accertare i presupposti, legalmente previsti e documentalmente riscontrabili, del diritto di restituzione della imposta di bollo corrisposta secondo le modalita' di cui all'art. 37, quarto comma, del d.P.R. n. 646/1972. La disciplina posta nel citato art. 33, ultimo comma, invero, non presenta quella ratio di favore per il cittadino sulla base della quale codesta Corte ha ritenuto costituzionalmente legittime disposizioni che, come il ripetuto art. 33, ultimo comma, prevedono come condizioni di proponibilita' della azione giudiziaria il previo esperimento del ricorso amministrativo, mentre nel presente caso il diritto alla tutela giurisdizionale viene irragionevolmente compresso, potendo il contribuente dover attendere anche fino a centottanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo per far valere il proprio diritto al rimborso dell'imposta corrisposta. Non manifestamente infondata appare dunque sotto il profilo degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, nella parte in cui figura come condizione di proponibilita' dell'azione giudiziaria la previa notificazione della decisione del Ministero delle finanze o la mancata decisione da parte dello stesso entro centottanta giorni dalla proposizione del ricorso, anche nei casi previsti dall'art. 37, quarto comma, dello stesso d.P.R. La questione, infine, appare rilevante ai fini del presente giudizio, dipendendo dalla sua definizione la soluzione della controversia.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria per il rimborso della imposta di bollo corrisposta ai sensi dell'art. 37, quarto comma dello stesso d.P.R. al previo ricorso gerarchico al Ministero delle finanze; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Bologna, addi' 24 novembre 1992 Il presidente: SARDO 93C0311