N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo 1993

                                N. 150
 Ordinanza emessa  il  6  marzo  1993  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Udine nel procedimento penale a
 carico di Pozzati Giancarlo ed altra
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva
    di pertinenze al servizio di edifici esistenti -  Assoggettamento,
    con  legge  regionale,  al  rilascio di semplice autorizzazione in
    luogo della concessione edilizia stabilita dalla normativa statale
    - Conseguente depenalizzazione di fattispecie penalmente rilevante
    per  la  normativa  nazionale  -  Ingiustificata   disparita'   di
    trattamento  rispetto  a  coloro  che  attuano tali interventi nel
    restante territorio nazionale -  Violazione  del  principio  della
    riserva di legge statale in materia penale.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt.
    72, lett. b), e 78).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  1721/93  r.g.  g.i.p. nei
 confronti di:
      1)  Pozzati  Giancarlo  nato  a  Venezia  il  7  dicembre 1936 e
 residente a Preganziol in via Sile n. 3;
      2) Quaroni  Severina  nata  a  Venezia  il  28  gennaio  1935  e
 residente a Preganziol in via Sile n. 3;
 persone  sottoposte  ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art.
 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Vista la richiesta del pubblico  ministero  pervenuta  in  data  4
 marzo  1993  che  insta  per  il giudizio incidentale di legittimita'
 costituzionale   e,   subordinatamente,   per   l'archiviazione   per
 infondatezza  della  notizia  di  reato  ai  sensi  dell'art. 554 del
 c.p.p.;
    Premesso in fatto che la polizia municipale del comune di  Lignano
 Sabbiadoro   accertava  in  data  30  ottobre  1992  che  le  persone
 sottoposte ad indagini avevano realizzato nel giardino della  propria
 abitazione  in  assenza  di  titolo una casetta di legno in materiale
 prefabbricato  di  modeste  dimensioni   posizionata   a   m   1   e,
 rispettivamente,  m 3,50 dai confini dei civici limitrofi oltreche' a
 m 8 dal fabbricato insistente sul primo dei detti civici, e  pertanto
 in  contrasto  con  le  norme del vigente p.r.g. comunale che fissa i
 distacchi minimi delle costruzioni dei confini e tra fabbricati in  m
 5 e, rispettivamente, in m 10;
    Osservato  che  la  suddetta  opera  edilizia  puo'  correttamente
 classificarsi  per  la   sua   destinazione   e   collocazione   come
 "pertinenza",   sussistendo   i   necessari  requisiti  oggettivi  di
 funzionalita' e durevole strumentalita' in favore della  vicina  casa
 di  abitazione, pure nella disponibilita' delle persone sottoposte ad
 indagini;
    Rilevato, peraltro,  che  la  riscontrata  difformita'  dell'opera
 rispetto  alle  norme urbanistiche di piano imponeva astrattamente il
 previo rilascio della concessione edilizia, attesa la necessita'  del
 requisito   della   conformita'  alle  prescrizioni  degli  strumenti
 urbanistici vigenti affinche' le  pertinenze  e  gli  altri  tipi  di
 interventi  latamente  edilizi  indicati  dall'art.  7  del  d.l. 23
 gennaio 1982, n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)  godono
 del regime agevolato dell'assoggettamento ad autorizzazione gratuita,
 applicandosi  in caso contrario il regime ordinario della concessione
 edilizia per qualsiasi intervento avente rilievo urbanistico, cui  la
 norma  indicata  introduce  una  eccezione,  peraltro  subordinata ai
 rigidi presupposti del rispetto degli  strumenti  vigenti  (nel  caso
 violati:  cfr. Cass. 6 aprile 1989, n. 4869) e dell'insussistenza dei
 vincoli previsti dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939;
   Considerato che, al contrario, la  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
 recentemente  approvando  la  nuova  normativa  urbanistica (legge 19
 novembre 1991, n. 52) ha qualificato all'art. 72,  lett.  b),  tra  i
 nuovi   interventi   non   aventi  rilevanza  urbanistica,  pure  "le
 pertinenze di edifici esistenti", utilizzando una formula  analoga  a
 quella  presente  nella legge nazionale (art. 7, secondo comma, lett.
 a), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9) eccetto che per l'assenza di una
 distinta disciplina di esercizio dell'attivita' edilizia non conforme
 alle prescrizioni degli strumenti  urbanistici  vigenti,  poiche'  in
 ogni  caso  la realizzazione delle opere pertinenziali e' soggetta al
 rilascio della sola autorizzazione ad edificare ai sensi dell'art. 78
 della legge reg. n. 52/1991;
    Opinato  che  tale ultima disciplina rende possibile l'esecuzione,
 oltreche' degli altri tipi di intervento elencati nell'art. 72  della
 legge  cit.,  pure  di pertinenze, sia conformi sia difformi rispetto
 alle  norme  di  piano,  subordinatamente  al  conseguimento  di   un
 provvedimento   autorizzatorio,  in  difformita'  rispetto  a  quanto
 previsto dal legislatore nazionale il quale, nel secondo  caso,  come
 si  e' visto, impone il previo rilascio della concessione edilizia la
 cui mancanza  o  essenziale  inottemperanza  comporta  l'applicazione
 della sanzione penale prevista dall'art. 20, lett. b), della legge n.
 47/1985,  mentre l'esecuzione di opere in assenza e, "a fortiori", in
 difformita' dall'autorizzazione non  e'  prevista  dalla  legge  come
 reato  (art.  10, secondo comma, della legge cit.), cio' che dovrebbe
 allo stato concludersi pure per gli indagati,  cui  puo'  contestarsi
 unicamente    la   realizzazione   del   prefabbricato   in   assenza
 dell'autorizzazione prevista dall'art. 78 della  legge  regionale  n.
 52/1991, carenza, peraltro, penalmente irrilevante;
    Valutata,  pertanto, la non manifesta infondatezza della questione
 poiche' il combinato disposto degli artt. 72, lett. b),  e  78  della
 legge  reg.  cit.  pare  violare  l'art.  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione incidendo esso sul principio della riserva di  legge  in
 materia  penale  e sull'esclusiva potesta' sanzionatoria dello Stato,
 avendovi qui la Regione indirettamente  interferito  rendendo  lecita
 una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente
 sanzionata,  a  nulla  rilevando al proposito la competenza esclusiva
 regionale in materia  urbanistica,  posto  che  anche  tale  potesta'
 primaria   incontra   i   limiti  e  i  condizionamenti  imposti  dal
 legislatore nazionale nell'esercizio del tutto unico della competenza
 spettantegli  in  ambito  penale  (tra  i  molti   precedenti   Corte
 costituzionale  25  ottobre  1989,  n.  487;  7 luglio 1986, n. 179);
 nonche' l'art.  3  della  Costituzione  discriminando  favorevolmente
 coloro   che  attuano  gli  interventi  edilizi  del  tipo  in  esame
 nell'ambito   territoriale   regionale,   ove    restano    sottratti
 all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti quelli
 che   esercitano   la  medesima  attivita'  sul  restante  territorio
 nazionale;
    Ritenuta, infine, la rilevanza in fatto della  proposta  questione
 dipendendo  dalla  discussa  legittimita'  delle  norme  suddette  le
 ragioni  dell'archiviazione   che   andra'   a   deliberarsi,   cioe'
 l'infondatezza  della  notizia  di  reato  per l'assenza di qualsiasi
 fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente
 di costituzionalita' o l'archiviazione per la  carenza  dell'elemento
 psicologico  del  reato  nelle persone sottoposte ad indagini, ove si
 accertasse la  non  conformita'  delle  norme  regionali  al  dettato
 costituzionale;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per  la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  72,  lett.  b), e 78 della legge regione Friuli-Venezia
 Giulia 19 novembre 1991, n.  52,  laddove  assoggettano  al  rilascio
 dell'autorizzazione  edilizia anziche' della concessione ad edificare
 la realizzazione di pertinenze al servizio di edifici  esistenti  non
 conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  con  conseguente  sospensione  del  procedimento   n.
 10793/92 r.g.n.r. e n. 1721/93 r.g. g.i.p.;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga comunicata a cura della
 cancelleria  al  pubblico  ministero  e   notificata   alle   persone
 sottoposte  ad  indagini,  al  presidente  della giunta regionale del
 Friuli-Venezia  Giulia  e  al  presidente  del   medesimo   consiglio
 regionale.
      Udine, addi' 6 marzo 1993
                           Il giudice: ROJA
                                                 Il cancelliere: NESCA
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