N. 124 SENTENZA 25 - 29 marzo 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Lavoro - Regione Puglia - Dichiarazione di intenti stipulata a Tirana
 l'11  luglio  1992 - Violazione della sfera di attribuzioni statali -
 Mancata acquisizione della preventiva intesa o assenso da  parte  del
 Governo  -  Non  spettanza  alla  regione  il potere di stipula con i
 Ministri della  educazione  e  del  lavoro  del  Governo  albanese  -
 Annullamento dell'atto
 
 (Atto  d'intesa  stipulato  in data 11 luglio 1992 a Tirana (Albania)
 tra la regione Puglia e i Ministri del lavoro e  dell'educazione  del
 Governo albanese)
 
 (Cost., artt. 5, 117 e 118).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 19 ottobre 1992, depositato in Cancelleria  il
 5  novembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
 dell'atto di intesa denominato "Dichiarazione di intenti" stipulato a
 Tirana  l'11  luglio  1992  tra  la  Regione  Puglia  e  i   Ministri
 dell'educazione  e del lavoro del Governo albanese, ed iscritto al n.
 40 del registro conflitti 1992;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso del 19 ottobre 1992 il Presidente  del  Consiglio
 dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Regione
 Puglia  in  relazione  all'atto d'intesa denominato "Dichiarazione di
 intenti" stipulato in data 11 luglio 1992 a Tirana (Albania)  tra  la
 stessa  Regione  Puglia  ed i Ministri albanesi dell'educazione e del
 lavoro, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.
    Il ricorrente espone che con  telegramma  del  9  luglio  1992  la
 Regione  Puglia  chiedeva l'intesa del Governo, ai sensi del d.P.C.M.
 11 marzo 1980, per una missione in Albania  da  parte  dell'Assessore
 regionale  alla formazione professionale e del dirigente dell'ufficio
 studi  e  programmazione  dello  stesso  assessorato,   missione   da
 effettuarsi nei giorni 10 e 11 luglio 1992.
    A   tale  richiesta  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
 rispondeva con  telex  del  15  luglio  successivo  negando  l'intesa
 governativa per l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine
 alla  natura della missione nonche' per la tardivita' della richiesta
 che non aveva permesso  lo  svolgimento  della  necessaria  attivita'
 istruttoria.
    Tuttavia, una nota dell'Ambasciata italiana a Tirana del 17 luglio
 1992,  indirizzata  al Ministro del lavoro e da questi trasmessa alla
 Presidenza del Consiglio dei ministri (che la  riceveva  in  data  21
 agosto  1992),  informava che l'11 luglio 1992 era stata stipulata in
 Tirana  tra  la  Regione  Puglia  ed  i   Ministri   del   lavoro   e
 dell'educazione  della  Repubblica  di  Albania una "Dichiarazione di
 intenti" per accordi diretti  ad  avviare  iniziative  a  favore  dei
 cittadini  albanesi  in  materia di mercato del lavoro, formazione ed
 orientamento  professionale,  nonche' a promuovere la costituzione di
 una commissione  mista  permanente  composta  da  rappresentanti  dei
 Ministeri albanesi e della Regione Puglia.
    2.  -  A giudizio della Presidenza del Consiglio la sottoscrizione
 della suddetta "Dichiarazione"  da  parte  dei  rappresentanti  della
 Regione  Puglia  senza  che sulla iniziativa fosse stato acquisita la
 previa intesa (o assenso) del Governo costituirebbe  una  illegittima
 invasione  della  sfera  di competenza statale in materia di rapporti
 internazionali.  Ne' potrebbe ritenersi che il  diniego  opposto  dal
 Governo alla stessa iniziativa sia stato ingiustificato o immotivato,
 stante  la  tardivita' della richiesta, avanzata dalla Regione appena
 un giorno prima dell'inizio della missione, e l'assoluta  genericita'
 della  stessa,  priva  di qualsiasi elemento informativo in ordine ai
 contenuti dell'iniziativa.
    Per di piu' - sempre secondo la  Presidenza  del  Consiglio  -  la
 suddetta  iniziativa  non  potrebbe  neppure  farsi  rientrare tra le
 attivita' regionali "di mero rilievo internazionale" dal momento  che
 la  stessa  ha comportato la stipulazione di un atto di intesa con un
 Governo estero, destinato alla definizione di veri e  propri  accordi
 in  materie estranee alla competenza regionale, quali l'avviamento al
 lavoro, lo sviluppo delle capacita' imprenditoriali,  l'aggiornamento
 professionale  di  dipendenti  del  Ministero  albanese  del  lavoro,
 nonche' l'istituzione di un organismo internazionale, nella forma  di
 una  commissione  permanente  composta  da rappresentanti del Governo
 albanese e della Regione Puglia.
    3. - La Regione Puglia non si e' costituita in giudizio.
                        Considerato in diritto
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato
 conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della  "Dichiarazione di
 intenti" stipulata a Tirana  l'11  luglio  1992  tra  l'Assessore  al
 lavoro,  emigrazione  e formazione professionale della Regione Puglia
 ed i Ministri del lavoro e dell'educazione del Governo albanese,  dal
 momento  che  tale  atto sarebbe venuto a violare il potere spettante
 allo Stato in ordine alla determinazione  della  politica  estera  ed
 alla  stipulazione  di accordi con Stati esteri. Piu' in particolare,
 l'atto in questione viene impugnato in quanto lesivo della  sfera  di
 attribuzioni   statali:   a)   per   essere  stato  sottoscritto  dai
 rappresentanti della Regione Puglia senza  la  preventiva  intesa  (o
 assenso)  del  Governo;  b)  per avere superato i limiti propri degli
 "atti di mero rilievo internazionale", in quanto stipulato non con un
 ente  omologo  della  Regione,  ma  direttamente   con   gli   organi
 governativi  dello  Stato  albanese;  c)  per avere investito materie
 estranee  alle  competenze  regionali  e,  comunque,  non  delimitate
 all'ambito locale; d) per avere previsto la costituzione di un organo
 permanente misto di carattere internazionale.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Indipendentemente  da  ogni  considerazione  in ordine alla natura
 della "Dichiarazione  di  intenti"  di  cui  e'  causa  nonche'  alla
 riconducibilita'  delle  materie  in  essa  trattate alla sfera delle
 attribuzioni regionali, resta il fatto che  l'atto  in  questione  e'
 stato  sottoscritto  dai  rappresentanti  della  Regione Puglia senza
 avere acquisito preventivamente l'intesa (o l'assenso) da  parte  del
 Governo:   intesa  che  il  Governo  ha  successivamente  negato  per
 l'assoluta mancanza di elementi informativi  in  ordine  alla  natura
 della  missione  e  per  l'intempestivita'  della richiesta, avanzata
 dalla  Regione  solo  alla  vigilia  della  partenza  della   propria
 delegazione.
    L'assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della
 Regione  al  Governo  al  fine  di  ottenerne  l'intesa (o l'assenso)
 risulta di per se' motivo sufficiente a  giustificare  -  anche  alla
 luce  degli  indirizzi  ripetutamente  espressi  in materia da questa
 Corte (v. sentt. n. 472 del 1992, n. 739 del 1988, n. 179 del 1987) -
 la lesione della sfera di attribuzioni statali e  l'accoglimento  del
 ricorso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spettava  alla  Regione  Puglia  il  potere  di
 stipulare la "Dichiarazione di intenti" sottoscritta  a  Tirana  l'11
 luglio  1992  con i Ministri dell'educazione e del lavoro del Governo
 albanese e, di conseguenza, annulla l'atto in questione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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