N. 125 ORDINANZA 25 - 29 marzo 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice del dibattimento, che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento, a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Discrasia tra motivazione e statuizione di cui al dispositivo della sentenza della Corte n. 186/1992 - Intervento con l'ordinanza di correzione di errore materiale n. 313 del 18 giugno 1992 - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.15 del 7-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 16 giugno, il 13 e 14 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nei procedimenti penali a carico di Bargoni Carla ed altro, Briki Fathi e Chamek Mounir, iscritte ai nn. 497, 562 e 671 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40, 41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore indicate in epigrafe il Tribunale di Genova dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che il giudice a quo rileva che tale incompatibilita', pur se ritenuta sussistente nella motivazione della sentenza di questa Corte n. 186 del 22 aprile 1992, non e' stata statui ta nella declaratoria di illegittimita' costituzionale contenuta nel dispositivo di essa, dato che e' riferita al "giudice per le indagini preliminari" anziche' al "giudice del dibattimento"; Considerato che tale discrasia e' frutto di un errore materiale incorso nella redazione del dispositivo di detta sentenza, alla cui correzione si e' provveduto con l'ordinanza n. 313 del 18 giugno 1992; che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio - norma gia' dichiarata, per questa parte, costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 186 del 1992, corretta con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale di Genova con tre ordinanze del 16 giugno, 13 e 14 luglio 1992. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0319