N. 125 ORDINANZA 25 - 29 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Incompatibilita' del giudice del dibattimento,  che
 abbia  rigettato  la  richiesta  di  patteggiamento, a partecipare al
 giudizio  -  Mancata  previsione  -  Discrasia  tra   motivazione   e
 statuizione  di  cui  al  dispositivo  della  sentenza della Corte n.
 186/1992  -  Intervento  con  l'ordinanza  di  correzione  di  errore
 materiale n. 313 del 18 giugno 1992 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze  emesse
 il  16  giugno,  il  13  e 14 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nei
 procedimenti penali a carico di Bargoni Carla ed altro, Briki Fathi e
 Chamek Mounir, iscritte ai nn. 497, 562 e 671 del registro  ordinanze
 1992  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40,
 41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con le tre ordinanze di identico tenore  indicate  in
 epigrafe   il   Tribunale   di   Genova   dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
 penale  nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice
 del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione  di
 pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare
 al  giudizio,  assumendone  il  contrasto  con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
      che il giudice a quo rileva che tale  incompatibilita',  pur  se
 ritenuta sussistente nella motivazione della sentenza di questa Corte
 n.  186 del 22 aprile 1992, non e' stata statui ta nella declaratoria
 di illegittimita' costituzionale contenuta nel dispositivo  di  essa,
 dato  che  e'  riferita  al  "giudice  per  le  indagini preliminari"
 anziche' al "giudice del dibattimento";
    Considerato che tale discrasia e' frutto di  un  errore  materiale
 incorso  nella  redazione del dispositivo di detta sentenza, alla cui
 correzione si e' provveduto con l'ordinanza  n.  313  del  18  giugno
 1992;
      che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del codice
 di   procedura   penale,   nella   parte   in   cui    non    prevede
 l'incompatibilita'  del  giudice del dibattimento che abbia rigettato
 la richiesta di applicazione di pena concordata di cui  all'art.  444
 dello   stesso   codice  a  partecipare  al  giudizio  -  norma  gia'
 dichiarata, per questa parte, costituzionalmente illegittima  con  la
 sentenza  n.  186  del  1992,  corretta  con l'ordinanza n. 313 dello
 stesso anno - sollevata in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione dal Tribunale di Genova con tre ordinanze del 16 giugno,
 13 e 14 luglio 1992.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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