PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Comunicato concernente il referendum popolare per l'abrogazione degli
   articoli  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1› marzo
   1986,  n.  64,   recante   disciplina   organica   dell'intervento
   straordinario nel Mezzogiorno, nonche' dell'art. 1, commi 1, 1-bis
   e  5, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche
   alla legge 1› marzo 1986, n. 64,  convertito,  con  modificazioni,
   con  legge  19  dicembre  1992,  n. 488, nonche' per l'abrogazione
   parziale dell'art. 4 di quest'ultima legge.
(GU n.82 del 8-4-1993)

   Con ordinanza 7 aprile 1993 l'ufficio centrale per  il  referendum
presso  la  Corte  di  cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39
della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere piu'  corso
le  operazioni  relative al referendum popolare - indetto con decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, come
modificato per effetto dell'ordinanza dell'ufficio  centrale  per  il
referendum del 16 marzo 1993 - per l'abrogazione degli articoli 1, 2,
3,  4,  5,  6,  7,  8,  16, 17 e 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64,
recante  disciplina  organica   dell'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno,  nonche'  dell'art. 1, commi 1, 1- bis e 5, del decreto-
legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  con
legge   19   dicembre   1992,  n.  488  (conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.  415,  recante
modifiche  alla  legge  1›  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno  e  norme  per
l'agevolazione   delle   attivita'   produttive),   nonche',  infine,
dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, limitatamente  alle
parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 1› marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31
dicembre  1993  delle  norme di cui all'art.  17, commi 1 e 10, della
legge medesima".