MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del
   servizio di riscossione degli ambiti territoriali  delle  province
   di Parma, Foggia, Ancona, Catanzaro e Napoli.
(GU n.84 del 10-4-1993)

   Con decreto  ministeriale  n.  1/828  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Parma e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
5.633.981.000,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Parma dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1740  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Parma e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
4.324.956.322,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome della ditta Camellini Paolo.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Parma dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/935  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988 n. 43, fino alla scadenza della rata di  febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 8.734.444.005,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/934  del  25  febbraio  1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  1.716.091.094,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Foggia dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1532  del  26  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di L. 341.884.167,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  60%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1282  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  267.310.504,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 50% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Ancona dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1741  del  25  febbraio  1993,  al
commissario  governativo  delegato  provvisoriamente alla riscossione
per l'ambito B della provincia di Catanzaro e' concessa dilazione, ai
sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
72.896.918.896, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo  per il commissario governativo l'obbligo di esperire
tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico  e  di
provvedere   al   versamento,  entro  quindici  giorni,  delle  somme
riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Catanzaro  dara'  attuazione,   con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed  agli  eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1677  del  25  febbraio 1993, al
commissario governativo delegato  provvisoriamente  alla  riscossione
per l'ambito B della provincia di Catanzaro e' concessa dilazione, ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
febbraio  1994,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
8.810.844.770, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo  per il commissario governativo l'obbligo di esperire
tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico  e  di
provvedere   al   versamento,  entro  quindici  giorni,  delle  somme
riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Catanzaro  dara'  attuazione,   con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed  agli  eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1367  del  25  febbraio 1993, al
commissario governativo delegato  provvisoriamente  alla  riscossione
per  l'ambito  B  della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
febbraio 1994, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
38.339.934.945, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo  per il commissario governativo l'obbligo di esperire
tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico  e  di
provvedere   al   versamento,  entro  quindici  giorni,  delle  somme
riscosse.
   L'intendente di finanza di Napoli dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/2147  del  25  febbraio  1993,  al
commissario  governativo  delegato  provvisoriamente alla riscossione
per l'ambito B della provincia di Napoli e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di
febbraio  1994,  del  versamento  delle entrate per l'ammontare di L.
7.933.595.015, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo  per il commissario governativo l'obbligo di esperire
tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico  e  di
provvedere   al   versamento,  entro  quindici  giorni,  delle  somme
riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.