Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Parma, Foggia, Ancona, Catanzaro e Napoli.(GU n.84 del 10-4-1993)
Con decreto ministeriale n. 1/828 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.633.981.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Parma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/1740 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Parma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.324.956.322, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della ditta Camellini Paolo. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Parma dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/935 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.734.444.005, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/934 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.716.091.094, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/1532 del 26 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 341.884.167, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/1282 del 25 febbraio 1993, al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 267.310.504, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/1741 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito B della provincia di Catanzaro e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 72.896.918.896, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/1677 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito B della provincia di Catanzaro e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.810.844.770, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Catanzaro dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/1367 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito B della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 38.339.934.945, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. 1/2147 del 25 febbraio 1993, al commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito B della provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.933.595.015, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.