COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 9 aprile 1993 

  Prezzi delle specialita' medicinali in commercio. (Provvedimento n.
9/1993).
(GU n.84 del 10-4-1993)

                   IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  8  aprile  1993,  n. 100, recante "Misure
urgenti  in  materia  di  partecipazione  alle  spese  sanitarie,  di
formazione dei medici e di farmaco vigilanza";
  Considerata  la  vigenza  limitata  nel  tempo del provvedimento di
riduzione del prezzo dei farmaci
previsto dal predetto  decreto-legge  e  considerati  i  tempi  e  le
modalita'  tecniche  necessari  per  l'aggiornamento del prezzo delle
giacenze;
  Considerata altresi' l'esigenza  di  non  pregiudicare  la  lettura
automatica  del  bollino  ottico,  nonche' di assicurare l'assistenza
farmaceutica senza soluzione di continuita', evitando ogni  possibile
pregiudizio  alla  salute della popolazione, oltre che ingiustificati
costi  aggiuntivi  per  gli  operatori  economici,  i  produttori,  i
grossisti e i farmacisti;
                              Delibera:
  I  produttori,  i  grossisti  e  i  farmacisti  sono autorizzati ad
applicare i nuovi prezzi, cosi' come previsti dal  punto  5  del  del
decreto-legge  8  aprile  1993,  n. 100, direttamente al cliente fino
all'esaurimento delle scorte, limitatamente al periodo  15  aprile-30
giugno 1993.
   Roma, 9 aprile 1993
                                      Il Ministro-Presidente delegato
                                                   GUARINO