Prezzi delle specialita' medicinali in commercio. (Provvedimento n. 9/1993).(GU n.84 del 10-4-1993)
IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363, e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, recante "Misure urgenti in materia di partecipazione alle spese sanitarie, di formazione dei medici e di farmaco vigilanza"; Considerata la vigenza limitata nel tempo del provvedimento di riduzione del prezzo dei farmaci previsto dal predetto decreto-legge e considerati i tempi e le modalita' tecniche necessari per l'aggiornamento del prezzo delle giacenze; Considerata altresi' l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita', evitando ogni possibile pregiudizio alla salute della popolazione, oltre che ingiustificati costi aggiuntivi per gli operatori economici, i produttori, i grossisti e i farmacisti; Delibera: I produttori, i grossisti e i farmacisti sono autorizzati ad applicare i nuovi prezzi, cosi' come previsti dal punto 5 del del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 100, direttamente al cliente fino all'esaurimento delle scorte, limitatamente al periodo 15 aprile-30 giugno 1993. Roma, 9 aprile 1993 Il Ministro-Presidente delegato GUARINO