MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 aprile 1993 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
trecentosessantacinque giorni.
(GU n.85 del 13-4-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale  7  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visto  l'art.  3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1993  che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 31 marzo 1993
e' pari a 50.154 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 15 aprile 1993 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 aprile 1994 fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993  citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato nella
misura di 5 centesimi, sara' reso noto con  apposito  comunicato  del
Ministero del tesoro.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  12  del  giorno  8 aprile 1993, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 2 aprile 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 396