REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

             Provvedimenti concernenti le acque minerali
(GU n.86 del 14-4-1993)

   Si  comunica  che,  con deliberazione della giunta regionale della
Toscana n. 1418 del 15 febbraio 1993, esecutiva ai  sensi  di  legge,
alla  S.p.a.  Acqua  e  Terme  di Uliveto, con sede e stabilimento di
produzione dell'acqua minerale "Uliveto" nel  comune  di  Vicopisano,
via Provinciale Vicarese, localita' Piana di Noce, provincia di Pisa,
e'  stata  concessa l'autorizzazione igienico-sanitaria all'esercizio
dell'ampliamento dello stabilimento  di  imbottigliamento  dell'acqua
minerale naturale "Uliveto".
   Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale n. 1525
del 22 febbraio 1993,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  la  societa'
"Santafiora" S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune
di Monte San Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e'
stata autorizzata:
    1) a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale
"Perla"   in  contenitori  di  PET  prodotti  partendo  dal  polimero
granulare di detto materiale;
    2) a utilizzare la nuova linea di riempimento ubicata nei  locali
derivanti  dell'ampliamento  cosi'  come  descritti  nella  relazione
illustrativa dal dott. arch. Raffaello Nencioli e come risulta  dalle
piantine  ad  essa  allegate; tale autorizzazione e' subordinata alla
creazione di una separazione, mediante  l'installazione  di  pannelli
idonei,  fra la zona di imbottigliamento e la zona di confezionamento
da attuarsi in accordo con l'autorita' sanitaria competente;
    3) a utilizzare i formati da  25  cl,  33  cl  e  75  cl  per  il
confezionamento,  in  contenitori di PET e vetro, dell'acqua minerale
"Perla";
    4) a produrre contenitori di PET a partire dal materiale "Caripak
- P" della Schell Italia prodotto dalla Sipet S.p.a.
   Le autorizzazioni dei sopracitati punti 1 e 4 sono state  concesse
alla  soc.  "Santafiora" per 12 mesi a partire dalla data di notifica
della delibera della giunta regionale della Toscana n.  1525  del  22
febbraio  1993  e  il  rinnovo  delle stesse e' subordinato all'esito
favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:
    la  "Santafiora"   S.r.l.   dovra'   presentare   con   frequenza
all'incirca   trimestrale   a   partire  dalla  data  di  inizio  del
confezionamento,   certificati   di   analisi   effettuate   per   la
determinazione di:
      a)  migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno
contenitore vuoto per ciascuna capacita' di materiale PET "Caripak P"
tenuto a contatto con acqua distillata per dieci  giorni  a  quaranta
gradi  centigradi;  tali  certificati  dovranno contenere il giudizio
sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti;
      b) migrazione dei coloranti  nell'acqua  minerale  e  controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal   contenitore,   in  particolare  di  glicole  etilenico  libero,
dimetiltereftalato,  acetaldeide  e   acido   tereftalico   per   via
gascromatografica  su  numero  uno contenitore per ciascuna capacita'
del materiale di PET "Caripak P" autorizzato  ed  utilizzato,  tenuto
pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;
      c)  le  determinazioni  di cui ai punti a) e b) sui contenitori
prodotti partendo dal polimero granulare di detto materiale  su  ogni
tipo di granulato di PET utilizzato.
   Tali  rilevamenti  analitici  saranno fatti eseguire, a cura della
societa' stessa alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo,
dai laboratori  degli  istituti  universitari  della  Toscana  o  dei
servizi  multizonali  di  prevenzione  delle  unita' sanitarie locali
toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939;  i
campioni  dovranno essere prevelevati all'incirca trimestralmente dal
personale dell'unita' sanitaria  locale  competente  per  territorio,
eventualmente  con  la  collaborazione  del personale del laboratorio
incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di  legge  vigenti;
il  personale  dell'unita'  sanitaria  locale che redige i verbali di
prelevamento dei campioni e'  incaricato  di  verbalizzare  anche  le
motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita'
del  contenitore autorizzato, ai contenitori di acqua minerale piatta
e addizionata di anidride carbonica;
    la soc. "Santafiora S.r.l." e' tenuta a  comunicare  alla  giunta
regionale e per essa al Dipartimento ambiente della regione Toscana -
Servizio  ambiente,  e all'unita' sanitaria locale competente la data
dell'inizio   del   confezionamento   e   della   commercializzazione
dell'acqua  minerale "Perla" nei contenitori di PET "Caripak P" e dei
contenitori  di  PET  prodotti  dal  polimero  granulare,  nonche'  a
trasmettere  immediatamente  una  copia  dei  verbali  concernenti  i
prelevamenti dei campioni di cui  ai  precedenti  punti  nei  termini
stabiliti.
   Le  suddette  autorizzazioni  potranno  essere  revocate o sospese
qualora:
     a) non siano ottemperate le prescrizioni nelle stesse contenute;
     b)  dagli  accertamenti  analitici  sopracitati  o   da   quelli
effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei
loro  compiti  istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse
risultare  la  non  conformita'  dei  recipienti   autorizzati   alle
disposizioni vigenti in materia;
     c)  non  siano  ottemperate  le  eventuali  future  prescrizioni
impartite  dal  servizio  di  igiene  pubblica   e   del   territorio
dell'unita'  sanitaria  locale  -  zona  23  - Arezzo, o disposte dal
componente la giunta regionale incaricato  di  seguire  le  questioni
attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.
   Ogni  modifica  agli  elementi  essenziali sui quali e' fondata la
delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525 del 22 febbraio
1993 dovra' essere nuovamente autorizzata da questa giunta regionale.
   Si comunica che con deliberazione della giunta regionale  n.  1526
del  22  febbraio  1993,  esecutiva  ai  sensi  di legge, la societa'
"Santafiora" S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune
di Monte San Savino, localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e'
stata autorizzata:
    1) a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale
"Santafiora" in contenitori di PET  prodotti  partendo  dal  polimero
granulare di detto materiale;
    2)  a utilizzare la nuova linea di riempimento ubicata nei locali
derivanti  dell'ampliamento  cosi'  come  descritti  nella  relazione
illustrativa  dal dott. arch. Raffaello Nencioli e come risulta dalle
piantine ad essa allegate; tale autorizzazione  e'  subordinata  alla
creazione  di  una  separazione, mediante l'installazione di pannelli
idonei, fra la zona di imbottigliamento e la zona di  confezionamento
da attuarsi in accordo con l'autorita' sanitaria competente;
    3)  a  utilizzare  i  formati  da  25  cl,  33  cl e 75 cl per il
confezionamento, in contenitori di PET e vetro,  dell'acqua  minerale
"Santafiora";
    4) a produrre contenitori di PET a partire dal materiale "Caripak
- P" della Schell Italia prodotto dalla Sipet S.p.a.
   Le  autorizzazioni dei sopracitati punti 1 e 4 sono state concesse
alla soc. "Santafiora" per  dodici  mesi  a  partire  dalla  data  di
notifica  della delibera della giunta regionale della Toscana n. 1525
del 22 febbraio  1993  e  il  rinnovo  delle  stesse  e'  subordinato
all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:
    la   "Santafiora"   S.r.l.   dovra'   presentare   con  frequenza
all'incirca  trimestrale  a  partire  dalla  data   di   inizio   del
confezionamento,   certificati   di   analisi   effettuate   per   la
determinazione di:
      a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero  uno
contenitore vuoto per ciascuna capacita' di materiale PET "Caripak P"
tenuto  a  contatto  con acqua distillata per dieci giorni a quaranta
gradi centigrati; tali certificati  dovranno  contenere  il  giudizio
sulla conformita' dei campioni esaminati alle norme vigenti;
      b)  migrazione  dei  coloranti  nell'acqua minerale e controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal  contenitore,  in  particolare  di  glicole   etilenico   libero,
dimetiltereftalato,   acetaldeide   e   acido   tereftalico  per  via
gascromatografica su numero uno contenitore  per  ciascuna  capacita'
del  materiale  di  PET "Caripak P" autorizzato ed utilizzato, tenuto
pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;
      c) le determinazioni di cui ai punti a) e  b)  sui  contenitori
prodotti  partendo  dal polimero granulare di detto materiale su ogni
tipo di granulato di PET utilizzato.
   Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire,  a  cura  della
societa' stessa alla quale fara' carico l'onere finanziario relativo,
dai  laboratori  degli  istituti  universitari  della  Toscana  o dei
servizi multizonali di  prevenzione  delle  unita'  sanitarie  locali
toscane  o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i
campioni dovranno essere prevelevati all'incirca trimestralmente  dal
personale  dell'unita'  sanitaria  locale  competente per territorio,
eventualmente con la collaborazione  del  personale  del  laboratorio
incaricato  delle  analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti;
il personale dell'unita' sanitaria locale che  redige  i  verbali  di
prelevamento  dei  campioni  e'  incaricato  di verbalizzare anche le
motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacita'
del contenitore autorizzato, ai contenitori di acqua minerale  piatta
e addizionata di anidride carbonica;
    la  soc.  "Santafiora"  S.r.l. e' tenuta a comunicare alla giunta
regionale e per essa al Dipartimento ambiente della regione Toscana -
Servizio ambiente, e all'unita' sanitaria locale competente  la  data
dell'inizio   del   confezionamento   e   della   commercializzazione
dell'acqua minerale "Santafiora" nei contenitori di PET "Caripak P" e
dei contenitori di PET prodotti dal  polimero  granulare,  nonche'  a
trasmettere  immediatamente  una  copia  dei  verbali  concernenti  i
prelevamenti dei campioni di cui  al  precedenti  punti  nei  termini
stabiliti.
   Le  suddette  autorizzazioni  potranno  essere  revocate o sospese
qualora:
     a) non siano ottemperate le prescrizioni nelle stesse contenute;
     b)  dagli  accertamenti  analitici  sopracitati  o   da   quelli
effettuati dalle autorita' sanitarie competenti nello svolgimento dei
loro  compiti  istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse
risultare  la  non  conformita'  dei  recipienti   autorizzati   alle
disposizioni vigenti in materia;
     c)  non  siano  ottemperate  le  eventuali  future  prescrizioni
impartite  dal  servizio  di  igiene  pubblica   e   del   territorio
dell'unita'  sanitaria  locale  -  zona  23  - Arezzo, o disposte dal
componente la giunta regionale incaricato  di  seguire  le  questioni
attinenti all'attivita' regionale relativa all'ambiente.
   Ogni  modifica  agli  elementi  essenziali sui quali e' fondata la
delibera della giunta regionale della Toscana n. 1526 del 22 febbraio
1993 dovra' essere nuovamente autorizzata da questa giunta regionale.