N. 148 SENTENZA 1 - 8 aprile 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Miniere, cave e  torbiere  -  Opere  pubbliche  -  Regione  Veneto  -
 Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova - Tangenziale sud di Verona
 - Occupazione temporanea di un  terreno  -  Violazione  principio  di
 leale   cooperazione   -   Invasione   di   competenze   regionali  -
 Autorizzazione di esercizio di attivita' di cava - Non spettanza allo
 Stato - Annullamento parziale del decreto del prefetto di Verona  del
 13 aprile 1992
 
 (Decreto  prefetto  provincia di Verona in data 13 aprile 1992, prot.
 n. 1304/92, sett. I, sez. II)
 
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso  della  Regione  Veneto  notificato
 l'11  giugno  1992 e depositato in Cancelleria il 17 giugno 1992, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del  decreto  del  Prefetto
 della  Provincia  di Verona in data 13 aprile 1992, prot. n. 1304/92,
 sett. I/sez. II, che ha autorizzato l'estrazione di materiale di cava
 servente ad un'opera pubblica statale,  ed  iscritto  al  n.  23  del
 registro conflitti 1992;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1992  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato l'11 giugno 1992 e  depositato  il  17
 successivo,  la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei confronti dello Stato in relazione al  decreto  del  Prefetto  di
 Verona  del  13  aprile 1992 con cui la s.r.l. Verona 10, affidataria
 dei lavori  di  costruzione  di  alcuni  tratti  della  terza  corsia
 dell'autostrada   Brescia-Verona-Vicenza-Padova  nonche'  del  tratto
 della tangenziale sud  di  Verona,  veniva  autorizzata  ad  occupare
 temporaneamente,  per  due  anni,  un  terreno, di proprieta' di Ciro
 Brazzarola, nel comune di Illasi, al fine  di  estrarre  i  materiali
 necessari   alla   costruzione   delle   opere,   prescindendo  dalla
 autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attivita' di cava.
    La ricorrente chiede che, dichiarata la non spettanza  allo  Stato
 della  competenza  ad  autorizzare  l'estrazione di materiale di cava
 servente  ad  opera  pubblica  statale,  il  decreto  impugnato   sia
 annullato,  in  quanto  adottato  in violazione degli artt. 117 e 118
 della Costituzione, e specificamente degli  artt.  1  del  d.P.R.  14
 gennaio  1972,  n.  2,  62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
 degli artt. 2 e segg. della legge della Regione  Veneto  7  settembre
 1982,  n.  44  e  dell'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in
 relazione all'art. 106 del d.P.R. n. 616 del 1977.
    Espone la Regione Veneto che una istanza della s.r.l.  Verona  10,
 che  chiedeva  fosse disposta l'occupazione d'urgenza del terreno per
 estrarne i materiali per la  costruzione  di  tratti  autostradali  a
 norma  dell'art.  64 della legge n. 2359 del 1865 - che consente agli
 imprenditori di un'opera dichiarata di pubblica utilita' di "occupare
 temporaneamente  i  beni privati per estrarne pietre, ghiaia, sabbia,
 terra o zolle ( ..) per usi ( ..) necessari all'esecuzione dell'opera
 stessa"  -,  era  stata  rigettata  dal   Prefetto   di   Verona   in
 considerazione    dell'appartenenza   all'autorita'   regionale   del
 complesso delle competenze amministrative in ordine all'attivita'  di
 cava.  Il provvedimento di rigetto era stato annullato in primo grado
 dal giudice amministrativo, con decisione  appellata  dalla  Regione,
 perche'   l'attivita'   estrattiva  era  stata  ritenuta  subordinata
 all'opera pubblica, nella fattispecie statale, alla  quale  occorreva
 riferirsi  per individuare la disciplina da osservare. Il Prefetto di
 Verona aveva quindi disposto l'occupazione, autorizzando l'estrazione
 dei materiali necessari alla costruzione dell'opera.
    Ad  avviso  della  Regione  Veneto,  l'atto  impugnato  nega  ogni
 necessita'  di  coordinamento  fra  l'autorizzazione  all'occupazione
 temporanea  per  l'estrazione  dei  materiali  e  l'esercizio   della
 competenza  regionale  sull'attivita' di cava, sottraendo all'obbligo
 di  sottomettersi  al  controllo  previsto  tanto  l'organo   statale
 autorizzante che l'impresa autorizzata. Il rapporto fra l'occupazione
 temporanea  e l'autorizzazione all'estrazione dei materiali va invece
 regolato  facendo  carico  all'autorita'  statale,  il  Prefetto,  di
 subordinare    l'effetto   dell'autorizzazione   all'occupazione   al
 controllo positivo da parte della Regione, utilizzando strumenti come
 la conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto
 1990, n. 241.
    Con legge  della  Regione  Veneto  n.  44  del  1982,  recante  la
 disciplina  dell'attivita' di cava, e' stato peraltro precisato (art.
 2, terzo comma) che rientrano in detta attivita' - per  la  quale  e'
 sempre  necessaria  l'autorizzazione regionale - anche le escavazioni
 eseguite  per  la  costruzione  di  opere  pubbliche,   stradali   ed
 idrauliche,   in   terreni   diversi  da  quello  ove  va  effettuata
 l'attivita' estrattiva. La durata dell'estrazione e la quantita', che
 si prevede imponente, dei materiali da  asportare,  rendono  evidente
 l'autonomia  dell'attivita'  estrattiva,  e  del  relativo controllo,
 rispetto alla  disciplina  dell'occupazione  ed  alla  finalizzazione
 dell'estrazione  ad  un'opera  pubblica. L'ampiezza delle finalita' -
 cui l'occupazione temporanea ex art. 64, secondo comma,  della  legge
 n. 2359 del 1865 e' preordinata - mette in luce come l'autorizzazione
 alla   occupazione   non  possa  assorbire  alcuna  altra  necessaria
 autorizzazione  ne'  assolvere  l'occupante   dalla   necessita'   di
 procurarsela.
    Il  Prefetto,  conclude la ricorrente, avrebbe dovuto attenersi al
 principio di leale  collaborazione  e  coordinazione  fra  competenze
 statali e regionali, principio implicito nel sistema quando si tratti
 di  raggiungere,  in una stessa attivita' o per uno stesso oggetto, i
 fini cui sono dirette le distinte competenze.
    2. - In prossimita' dell'udienza la Regione Veneto  ha  depositato
 memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
    Nell'atto  si  sottolinea, in particolare, come l'estensione della
 qualita'  di  cava  alle  attivita'  di  escavazione   di   materiali
 occorrenti  alla  costruzione di opere stradali, che in precedenza ne
 erano esenti, e' presente non solo nella legge della  Regione  Veneto
 n.  44  del  1982  (art.  2),  ma  anche  nella legislazione di altre
 regioni, come la Lombardia (legge regionale 14 giugno 1975, n. 92)  e
 l'Emilia-Romagna (legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8).
    La giurisprudenza del Consiglio di Stato, poi, ha riconosciuto che
 tale  legislazione regionale ha introdotto un regime generalizzato di
 autorizzazione    dell'attivita'    di    cava,    preordinato     al
 contemperamento,  in  via  preventiva,  dei  vari  interessi pubblici
 concorrenti  coinvolti  nell'attivita',  e  che  l'autorizzazione  va
 richiesta anche per l'attivita' temporanea finalizzata al reperimento
 di  materiali  per  l'esecuzione  di  un'opera  pubblica,  poiche' la
 circostanza che l'estrazione sia servente rispetto a quest'ultima non
 muta i termini del problema.
    La formula ampia utilizzata dall'art. 62 del  d.P.R.  n.  616  del
 1977  per  completare  il  trasferimento  alle Regioni delle funzioni
 amministrative in materia di cave e torbiere, e l'ampia diffusione in
 tempi recenti dell'estrazione di  materiali  per  la  costruzione  di
 opere  stradali,  sono  alla  base della inclusione di tali specie di
 estrazione,   nell'ambito   della    nuova    disciplina    regionale
 generalizzata e programmata nell'attivita' di cava.
    Senza  la  preventiva  acquisizione dell'autorizzazione regionale,
 cui  deve   adeguarsi,   ai   fini   dell'individuazione   dell'area,
 l'autorizzazione   del   Prefetto   all'occupazione   temporanea  per
 l'estrazione non puo' che riflettere i  soli  aspetti  connessi  alla
 dichiarazione    di    pubblica   utilita',   all'espropriazione   ed
 all'indennita' da corrispondere al proprietario del suolo.
    3. - Non si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio
 dei ministri.
                        Considerato in diritto
    1.  - La Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato in relazione al decreto del 13 aprile 1992  con
 il  quale  il  Prefetto di Verona ha autorizzato la s.r.l. Verona 10,
 affidataria dei lavori di costruzione di alcuni  tratti  della  terza
 corsia  dell'autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova  nonche' di un
 tratto della tangenziale sud di Verona, ad occupare  temporaneamente,
 per  due  anni,  un  terreno,  di  proprieta' di Ciro Brazzarola, nel
 comune  di  Illasi,  per  estrarne   i   materiali   necessari   alla
 realizzazione   delle   opere,   prescindendo   dalla  autorizzazione
 regionale all'esercizio dell'attivita' di cava.
    Secondo la  ricorrente,  il  provvedimento  sarebbe  lesivo  della
 competenza  in materia di cave garantita alla regione dagli artt. 117
 e 118 della Costituzione, nonche' dagli artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio
 1972, n. 2 (Trasferimento alle  Regioni  a  statuto  ordinario  delle
 funzioni  amministrative  statali  in  materia  di  acque  minerali e
 termali,  di  cave  e  torbiere  e  di  artigianato  e  del  relativo
 personale),  e 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
 delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.  382),  e  ad
 essa  regione spettante anche nell'ipotesi - che ricorre nella specie
 - di attivita' estrattiva servente rispetto ad un'opera  pubblica  di
 competenza statale.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    L'occupazione temporanea "per l'estrazione di pietre, ghiaia e per
 altri  usi  necessari  all'esecuzione di opere pubbliche" e' regolata
 dagli artt. 64 e segg. della legge sulle espropriazioni del 1865  (l.
 25  giugno  1865,  n.  2359,  Espropriazioni  per  causa  di pubblica
 utilita'). La competenza a provvedere,  affidata  originariamente  al
 solo  Prefetto,  e' oggi ripartita dall'art. 106 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, fra l'autorita' statale,  le  regioni  ed  i  comuni  a
 seconda della spettanza della esecuzione delle opere.
    L'occupazione   autorizzata   con  l'atto  impugnato  e'  connessa
 all'esecuzione  di   un'opera   pubblica   di   competenza   statale,
 circostanza non contestata dalla Regione ricorrente.
    Il  provvedimento  del  Prefetto, tuttavia, non si fa carico della
 possibile interferenza con attivita' soggette alla  vigilanza  ed  al
 controllo regionali.
    3.  -  Le  funzioni  statali  in materia di "cave e torbiere" sono
 state interamente trasferite alle regioni  a  statuto  ordinario,  in
 attuazione  degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dapprima con il
 d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, e quindi con il d.P.R. 24 luglio  1977,
 n.  616,  che,  all'art.  62,  amplia l'estensione del trasferimento,
 utilizzando una formula piu' elastica di quella impiegata  nel  primo
 decreto  ("tutte  le  attivita'  attinenti alle cave" in luogo di "le
 funzioni amministrative in materia di cave e torbiere"), ed indicando
 espressamente al secondo comma, lett. d), nell'elenco esemplificativo
 delle funzioni trasferite, quella  relativa  alla  "dichiarazione  di
 appartenenza   alla  categoria  delle  cave"  delle  coltivazioni  di
 sostanze non contemplate dalla legge mineraria (29  luglio  1927,  n.
 1443).
    Questa  Corte,  poi,  nel  sottolineare  l'autonomia della materia
 "cave e torbiere" (sentenze nn. 221 del 1988 e 7  del  1982),  ha  in
 particolare   affermato   che   l'assoggettamento  ad  autorizzazione
 regionale delle attivita' di cava e'  da  considerare  "non  soltanto
 come mezzo di controllo del rispetto, tra le altre, delle esigenze di
 ricettivita'   del  territorio,  di  tutela  dagli  inquinamenti,  di
 dimensionamento del materiale estraibile alle  necessita'  obbiettive
 di  impiego  del  materiale  estratto;  ma  come mezzo necessario per
 l'attuazione di un piano regionale di attivita' estrattiva" (sentenza
 n. 7 del 1982).
    4. - Cosi' delineato l'ambito  delle  attribuzioni  costituzionali
 della  regione  in materia, con specifico riferimento all'oggetto del
 giudizio non puo' sussistere dubbio sul carattere invasivo  dell'atto
 impugnato,  che  ha  si'  disposto  l'occupazione  temporanea  di  un
 terreno, ma per "estrarre materiali necessari  alla  costruzione"  di
 opere   pubbliche,   autorizzando,   in   forma   neppure  implicita,
 l'attivita' di cava, che  nella  Regione  Veneto  e'  subordinata  ad
 autorizzazione  provinciale (artt. 16 e 18 della legge Regione Veneto
 n. 44 del 1982).
    5.  -  Il  carattere  statale  delle  opere  pubbliche,  alla  cui
 realizzazione  l'attivita' estrattiva autorizzata e' strumentale, non
 costituisce dunque ragione sufficiente per considerare assorbita,  in
 quella   compiuta   dall'autorita'   statale,  la  valutazione  degli
 specifici interessi  pubblici,  connessi  alla  tutela  ambientale  e
 paesaggistica,  perseguiti dalla regione nell'esercizio dei poteri in
 materia di cave.
    La convergenza nella cura del  territorio  di  una  pluralita'  di
 interessi,  facenti capo a specifiche competenze di soggetti pubblici
 diversi  non  puo'  che  determinare  l'ampliarsi   dell'istanza   di
 coordinamento,  in  conformita'  del principio di leale cooperazione,
 tenuto conto nella specie della esigenza che la peculiare  competenza
 del  Prefetto  in  materia di espropriazione e occupazione temporanea
 avrebbe dovuto  essere  finalisticamente  congiunta  a  quella  della
 Regione  ai  fini  della  estrazione dei materiali per la costruzione
 dell'opera pubblica.
    Va  pertanto  dichiarato  che  non  spetta  allo Stato autorizzare
 l'esercizio di attivita' di cava, rientrando i relativi poteri  nella
 competenza  della  Regione  Veneto,  e  conseguentemente va annullato
 l'atto impugnato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non  spetta  allo  Stato  autorizzare,  nella  Regione
 Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari alla costruzione
 di  opere  di competenza statale, e annulla, di conseguenza, in parte
 qua il decreto del Prefetto di Verona del
 13 aprile 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                  Il Presidente e redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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