N. 154 SENTENZA 1 - 8 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza - INAIL - Rendita per inabilita' permanente
 conseguente a malattia professionale - Valutazione in  rapporto  alla
 capacita' di lavoro generica anziche' alla capacita' attitudinale del
 lavoratore  -  Difetto di rilevanza della questione non pregiudiziale
 alla definizione del giudizio a quo - Inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, primo e secondo comma).
 
 (Cost., art. 38, secondo comma).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  74,  primo  e
 secondo  comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
 disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
 sul  lavoro  e  le  malattie  professionali),  promosso con ordinanza
 emessa il 23 giugno 1992  dal  Pretore  di  Trento  nel  procedimento
 civile  vertente  tra Ferrari Rino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 732
 del registro ordinanze 1992 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti di costituzione di Ferrari Rino e dell'I.N.A.I.L.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi gli avvocati Franco  Agostini  per  Ferrari  Rino,  Antonino
 Catania  per  l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per
 il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio  promosso  da  Rino  Ferrari  contro
 l'I.N.A.I.L.  per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita
 per  inabilita'  permanente  conseguente  a  malattia   professionale
 (dermatite  da  contatto), il Pretore di Trento, con ordinanza del 23
 giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 38, secondo comma,
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  74,  primo  e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
 1124,  "qualora  l'espressione  attitudine   al   lavoro",   cui   il
 legislatore  ricorre  per definire l'inabilita' permanente assoluta e
 l'inabilita' permanente parziale, venga interpretata come  'capacita'
 di   lavoro   generica',   anziche'   come   'capacita'   di   lavoro
 attitudinale',  ossia  con  riferimento  al  lavoro  confacente  alle
 attitudini dell'assicurato".
    Ad  avviso  del  giudice  remittente,  il riferimento all'astratto
 concetto di "capacita' di lavoro  generica"  "appare  inadeguato  nei
 casi,  come quello in esame, in cui un cambiamento di mestiere non e'
 in  concreto  possibile  in  relazione  alle  attitudini  (e   quindi
 all'eta',   alla   preparazione   professionale   e  alle  esperienze
 pregresse) del lavoratore".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituito  il
 ricorrente   invocando   una   interpretazione   della   disposizione
 denunciata piu' conforme al precetto costituzionale o, in  subordine,
 una dichiarazione di fondatezza della questione.
    Secondo   il   ricorrente,   la   giurisprudenza  della  Corte  di
 cassazione, legata alla nozione  di  capacita'  generica  di  lavoro,
 appare  anacronistica  alla stregua dell'orientamento del legislatore
 risultante dall'art. 3 del d.lgs. 23 gennaio 1988,  n.  509,  secondo
 cui  anche per la valutazione delle percentuali di invalidita' civile
 si tiene conto della capacita' attitudinale, che e' sempre  stata  il
 referente  della  pensione  di  invalidita',  e  ora  dell'assegno di
 invalidita', per  i  lavoratori.  Solo  questo  criterio  impedirebbe
 l'insorgere di disparita' di trattamento tra i lavoratori.
    3. - Si e' pure costituito l'I.N.A.I.L. chiedendo che la questione
 sia    dichiarata   inammissibile   o,   in   subordine,   infondata.
 Inammissibile, sia perche' sollevata dopo che il  giudice  remittente
 aveva  gia' applicato la norma impugnata con sentenza non definitiva,
 sia   perche'   non   e'   stato   previamente   accertato   se    la
 sensibilizzazione  del  ricorrente  alle sostanze nocive sia divenuta
 cronica, e come tale sicuramente indennizzabile.
    Nel merito l'Istituto osserva che, a parte le due sentenze isolate
 richiamate dal giudice rimettente d'ufficio, la giurisprudenza  della
 Corte   di   cassazione  e'  fermamente  nel  senso  del  riferimento
 dell'assicurazione contro gli  infortuni  alla  capacita'  di  lavoro
 generica.  Nessun  confronto  si  puo'  fare  con l'assicurazione per
 l'invalidita', incentrata sul concetto di perdita della capacita'  di
 guadagno,  mentre l'assicurazione contro gli infortuni e' organizzata
 in funzione dell'indennizzo della perdita della capacita'  di  lavoro
 intesa   come   potenzialita'   lavorativa,  indipendentemente  dalle
 attitudini specifiche e dalla capacita' di guadagno del lavoratore. A
 questo criterio sono improntate le tabelle allegate  al  testo  unico
 del 1965.
    4.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o infondata.  Inammissibile  perche'  il
 giudice  remittente, oltre a interpretare la disposizione in esame in
 maniera  perplessa,  tende  a  provocare  un   intervento   addittivo
 eccedente  i poteri della Corte, in quanto comporterebbe una radicale
 trasformazione  della  struttura   organizzativa   dell'assicurazione
 contro  gli  infortuni,  mettendo  in  crisi  il rapporto tra premi e
 calcolo dei rischi,  con  cio'  invadendo  la  sfera  riservata  alla
 discrezionalita' del legislatore. Infondata per le ragioni gia' indi-
 cate in due occasioni dalla Corte di cassazione.
    5.  - In prossimita' dell'udienza di discussione entrambe le parti
 costituite hanno depositato memorie integrative.
   Alle eccezioni di inammissibilita' il  ricorrente  replica,  quanto
 alla  prima, che la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice a
 quo non e' passata in giudicato, avendo le  parti  fatto  riserva  di
 appello;   quanto   alla   seconda,   che,   essendo  in  discussione
 l'indennizzabilita'  dello   stato   di   dermatosi   allergica,   e'
 irrilevante  il  mancato accertamento sul punto della cronicizzazione
 di tale stato. Nel merito sviluppa  le  argomentazioni  svolte  nella
 memoria di costituzione.
    L'I.N.A.I.L.  insiste  nelle  eccezioni di inammissibilita', e nel
 merito,  oltre  a  ribadire  le  argomentazioni  svolte  nella  prima
 memoria,   sottolinea  che  l'ordinanza  di  rimessione  invoca  come
 parametro costituzionale esclusivamente  l'art.  38,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  in  relazione  al  quale  non  si  puo'  negare
 l'idoneita' del sistema assicurativo infortunistico,  cosi'  come  e'
 attualmente  organizzato,  ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze
 di vita dei lavoratori infortunati.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 38
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  74,  primo  e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
 1124  (testo  unico  sull'assicurazione   obbligatoria   contro   gli
 infortuni  e  le  malattie professionali), in quanto interpretato nel
 senso che l'inabilita' assoluta, permanente o temporanea, conseguente
 a  un  infortunio o a una malattia professionale deve essere valutata
 in  rapporto  alla  capacita'  di  lavoro  generica,  anziche'   alla
 capacita' attitudinale del lavoratore.
    2.  -  L'I.N.A.I.L. ha eccepito l'inammissibilita' della questione
 per irrilevanza. L'eccezione e' fondata.
    Come ricorda la stessa ordinanza di rimessione, con  sentenza  non
 definitiva,  in  data  23  luglio 1991, il Pretore ha cosi' "deciso":
 "accertato che il ricorrente e'  affetto  da  malattia  professionale
 m.p. 41, dichiara che le conseguenze di tale malattia sull'attitudine
 al lavoro debbano essere verificate con riferimento alla capacita' di
 lavoro  generica,  intesa  come  capacita'  di  svolgere un qualunque
 lavoro manuale medio". In conformita' di questa decisione ha nominato
 un  consulente  tecnico  incaricandolo  di  rispondere  al   seguente
 quesito:  "dica il C.T.U. se sussista inabilita' permanente derivante
 dalla tecnopatia accertata. Dica il C.T.U. il tutto secondo i criteri
 stabiliti nella sentenza parziale del 23 luglio 1991".
    Non vale obiettare che la sentenza non e'  passata  in  giudicato,
 avendo  le  parti formulato riserva di appello. Cio' significa che la
 sentenza potra' essere riformata dal tribunale, in veste  di  giudice
 di  secondo  grado  e  in  quella  sede  potra'  eventualmente essere
 sollevata la questione di costituzionalita' in oggetto,  non  che  la
 sentenza  possa  discrezionalmente  essere revocata dallo stesso Pre-
 tore, quasi si trattasse di una semplice  ordinanza  istruttoria.  Si
 tratta, invece, di una decisione parziale sul merito, con la quale il
 giudice  ha  gia'  statuito  in  ordine  all'applicazione della norma
 impugnata, di guisa che questo punto non potra' piu' essere messo  in
 discussione nel prosieguo del giudizio di primo grado.
    Pertanto  la  sollevata  questione di legittimita' costituzionale,
 non essendo  pregiudiziale  alla  definizione  del  giudizio  a  quo,
 difetta  di  rilevanza (cfr. sentenze nn. 105 del 1973, 242 del 1990,
 315 del 1992; ordinanza n. 513 del 1989).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  74,  primo  e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
 contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali),
 sollevata,   in   riferimento   all'art.  38,  secondo  comma,  della
 Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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