N. 158 ORDINANZA 1 - 8 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere - Consegna o trasporto  di  sostanze  stupefacenti  o
 psicotrope  - Violazione delle disposizioni - Pena - Determinazione -
 Pena alternativa o congiunta - Sopravvenuto intervento di  correzione
 di errore verificatosi nella stampa del provvedimento - Necessita' di
 riesame  della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al
 giudice  a quo.
 
 (D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 41, terzo comma)
 
 (Cost., artt. 3, 32, quinto comma, e 42).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  41, terzo
 comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in
 materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope"),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 16 settembre 1992 dal Pretore di
 Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta
 al n. 744 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  50, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 marzo 1993 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che nel corso di un  giudizio  penale  nei  confronti  di
 Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9
 ottobre 1990 n. 309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad
 1  anno)  e  pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti
 milioni)  chiunque  consegni  o  trasporti  sostanze  stupefacenti  o
 psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il
 Pretore  di  Pisa,  con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato
 questione  incidentale  di  legittimita'   costituzionale   di   tale
 disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;
      che   -   secondo   il   pretore  rimettente  -  la  fattispecie
 contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca  quella  prevista
 dalla  legge  22  dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la
 sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;
      che tali pene venivano successivamente  elevate  (dall'art.  105
 legge  n. 685/75 cosi' come sostituito, insieme all'intero titolo XII
 di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza pero'
 che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse,  confermate
 come alternative;
      che  invece  l'art.  45,  comma  1,  del  successivo testo unico
 (d.P.R. n.  309/90  cit.)  sanziona  con  pena  congiunta  quanto  in
 precedenza  sanzionato  con pena alternativa dal citato art. 41 l. n.
 685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per
 eccesso di delega;
      che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
 che    la   questione   sollevata   sia   dichiarata   manifestamente
 inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta
 ufficiale del 14 novembre 1992  e'  stato  comunicato  che  la  norma
 censurata  deve  leggersi  "  ..  con l'arresto fino ad un anno o con
 l'ammenda", ossia con la stessa dizione  che  il  giudice  rimettente
 considera conforme al parametro di costituzionalita';
    Considerato  che  e'  stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del
 d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217,  concernente  la  correzioni  di  errori
 verificatisi  nella  stampa  dei  provvedimenti  -  il comunicato del
 seguente tenore: all'art. 41, comma  3,  terzo  rigo  (del  d.P.R.  9
 ottobre  1980  n.  309)  dove e' scritto " ..con l'arresto fino ad un
 anno e con l'ammenda .." si legga " ..con l'arresto fino ad un anno o
 con l'ammenda ..";
    che gli atti vanno restituiti al giudice a  quo  per  nuovo  esame
 della rilevanza alla luce del comunicato predetto;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pisa.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0370