N. 161 ORDINANZA 1 - 8 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - INPS - Cristallizzazione  al  30  settembre
 1983  dell'importo  della  pensione  integrata  al  minimo  - Mancata
 conversione in legge dei dd.-ll. nn. 293 e 345 del 1992 - Difetto  di
 rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma; legge 30 dicembre
 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 38, seconda comma, 36, primo comma, 70 e 77, secondo
 comma).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del
 d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in  campo  economico  ed
 interventi  in  zone terremotate), del combinato disposto degli artt.
 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, e 6, comma 5,  6  e  7,
 del  d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463  (Misure urgenti in materia
 previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
 disposizioni  per  vari  settori  della  pubblica  amministrazione  e
 proroga  di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,
 n.  638,  dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),  promossi  con  n.  70
 ordinanze  emesse il 26 giugno e il 27 novembre 1992 dal Tribunale di
 Lecco, iscritte ai nn. da 586 a 652 e 675 del registro ordinanze 1992
 e nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  42  e  44,  prima  serie  speciale
 dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  una  serie  di  procedimenti civili
 promossi contro l'INPS per ottenere la c.d. cristallizzazione  al  30
 settembre  1983  dell'importo  della pensione integrata al minimo, il
 Tribunale di Lecco, con sessantotto ordinanze tutte in data 26 giugno
 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293,  non
 convertito  in  legge,  per  contrasto con gli artt. 70 e 77, secondo
 comma, Cost.;
       b) del combinato disposto di cui agli artt.  4,  comma  1,  del
 citato  d.-l.  n.  293  del  1992  e  6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12
 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre  1983,  n.
 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.;
       c) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
 per  contrasto con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma,
 Cost.;
      che, ad avviso del giudice remittente, la  disposizione  di  cui
 sub a) usurpa la funzione legislativa sia perche' emanata nella forma
 del  decreto-legge  senza le condizioni della decretazione d'urgenza,
 sia perche' l'interpretazione autentica della legge e'  riservata  al
 parlamento;
      che  la  stessa disposizione - recante interpretazione autentica
 dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. n. 463  del  1983,  convertito
 nella  legge  n. 638 del 1983, "nel senso che nel caso di concorso di
 due o piu' pensioni integrate al  trattamento  minimo  liquidate  con
 decorrenza  anteriore  alla  data  di  entrata in vigore del predetto
 decreto, l'importo del trattamento minimo  vigente  a  tale  data  e'
 conservato  su una sola delle pensioni" - e' ritenuta lesiva altresi'
 dell'art. 3 Cost., essendo  irrazionale  il  ricorso  allo  strumento
 dell'interpretazione   autentica   per   effettuare  una  sostanziale
 modifica legislativa, e dell'art. 38, secondo comma,  Cost.,  perche'
 non  garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di
 vita;
      che la norma di cui  sub  c)  e'  ritenuta  illegittima  perche'
 produce  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  crediti
 previdenziali e crediti di lavoro, pregiudicando l'adeguatezza  della
 prestazione  previdenziale  alle  esigenze  di  vita  del  lavoratore
 pensionato;
      che in tutti i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  e'
 intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
 dall'Avvocatura  dello  Stato,   chiedendo   una   dichiarazione   di
 inammissibilita' o, in subordine di infondatezza;
    Considerato  che i giudizi hanno per oggetto identiche questioni e
 quindi e' opportuno disporre la riunione affinche' siano  decisi  con
 unico provvedimento;
      che  il  d.-l.  n.  293 del 1992 di cui sub a) e b) non e' stato
 convertito in legge (e uguale sorte e' toccata al successivo d.-l. 21
 luglio  1992,  n.  345),  di  guisa  che  ha  perduto  efficacia  fin
 dall'inizio;
      che  nei  casi cui si riferiscono le ordinanze in data 26 giugno
 1992 (R.O. da 566 a  652/92,  675/92),  la  fattispecie  del  ritardo
 imputabile  del  pagamento  della  prestazione  previdenziale  si  e'
 perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
 n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub c)  risulta
 irrilevante  giusta  il criterio accolto da questa Corte con sentenza
 n. 394 del 1992, e confermato dalle ordinanze nn. 410 del 1992  e  74
 del 1993;
      che dalle ordinanze di rimessione in data 27 novembre 1992 (R.O.
 nn.  10  e 11/93) non risulta se la mora dell'Istituto debitore della
 prestazione previdenziale sia insorta prima o  dopo  il  31  dicembre
 1991, cosi' determinandosi sul punto una carenza di motivazione sulla
 rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara   la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio
 1992, n. 293 (Disposizioni urgenti in campo economico  ed  interventi
 in   zone  terremotate),  non  convertito  in  legge,  sollevata,  in
 riferimento agli art. 3, 38, secondo comma, 70 e 77,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Lecco  con  le ordinanze in
 epigrafe;
      dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  comma 6, della legge 30
 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza  pubblica),
 sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo
 comma,  della  Costituzione,  dal  nominato Tribunale con le medesime
 ordinanze.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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