Abolizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.(GU n.88 del 16-4-1993)
IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1992, concernente le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il successivo decreto ministeriale 5 novembre 1992, con il quale le elezioni sopra menzionate sono state rinviate al 28 e 29 novembre 1993; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'art. 48 che dispone, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza, dalle loro funzioni, dei componenti eletti dal personale in seno ai consigli di amministrazione; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1992, con il quale, per la parte relativa ai componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione, vengono recepite le norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Le elezioni previste dai decreti ministeriali 24 luglio 1992 e 5 novembre 1992, relative al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, vengono definitivamente abolite. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nel Bollettino ufficiale di questo Ministero. Roma, 30 marzo 1993 Il Ministro: ANDREATTA