MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 6 aprile 1993, n. 8 

  Controlli sugli scambi  intracomunitari  di  prodotti  del  settore
lattiero  caseario  provenienti dall'intervento o che usufruiscono di
aiuti e sono vincolati a destinazioni od utilizzazioni particolari.
(GU n.92 del 21-4-1993)
 
 Vigente al: 21-4-1993  
 

                                   Agli  assessorati  all'agricoltura
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressioni frodi
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle    dogane   -
                                  Direzione  centrale   dei   servizi
                                  doganali
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi  nel  mercato   agricolo
                                  (AIMA)
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla   Confederazione   coltivatori
                                  italiani
                                  All'Assolatte
                                  All'Assocaseari
                                  Alla Fiamclaf
                                  All'ANCLI
                                  All'AIDI
                                  All'ASSALZOO
                                  Alla  Federazione nazionale cooper-
                                  ative agricole ed agroalimentari  -
                                  Settore lattiero
                                  Alla CONALC
                              PREMESSA
  Nel  quadro  della realizzazione del mercato unico, che comporta la
soppressione dei controlli doganali per gli  scambi  intracomunitari,
il regolamento CEE n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992,
ha  apportato  importanti  innovazioni  nelle procedure riguardanti i
prodotti agricoli provenienti dall'intervento, ai quali sia riservata
una destinazione o una utilizzazione vincolata.
  Le disposizioni del predetto regolamento sono altresi' applicabili,
ove richiamate dalle  specifiche  normative  concernenti  particolari
prodotti  agricoli,  anche  nelle ipotesi in cui i prodotti medesimi,
beneficiando  di  un  aiuto  comunitario,  siano  vincolati  ad   una
destinazione o ad una utilizzazione particolari.
  Con la presente circolare vengono fornite le necessarie indicazioni
per  la  corretta  applicazione delle nuove disposizioni comunitarie,
per i prodotti del settore lattiero caseario.
  L'AIMA, gli organi di controllo e le imprese  interessate  dovranno
attenersi,  nell'effettuazione delle procedure riguardanti gli scambi
intracomunitari  di  prodotti  lattiero  caseari  a  destinazione  od
utilizzazione  vincolata, alle disposizioni contenute nel regolamento
CEE n. 3002/92 e nel regolamento CEE n.  3566/92  della  Commissione,
dell'8  dicembre  1992,  con  le  modalita'  indicate  nella presente
circolare.
  Tali disposizioni dovranno pertanto essere applicate,  nel  settore
del  latte,  ai  prodotti  assoggettati  a  controlli  in  virtu' dei
regolamenti CEE n. 1624/76, 3143/85, 570/88, 429/90, 3378/91  nonche'
al  burro venduto dagli organismi di intervento ai sensi dell'art. 4-
bis del regolamento CEE n. 2315/76 destinato ad essere utilizzato nel
quadro  del regolamento CEE n. 2191/81 e al latte scremato in polvere
venduto dagli organismi di intervento ai sensi del regolamento CEE n.
3398/91 destinato ad essere utilizzato  nell'ambito  del  regolamento
CEE n. 1725/79.
                              Titolo I
                INNOVAZIONI PROCEDURALI E COMPETENZE
  In presenza di scambi intracomunitari di prodotti a destinazione od
utilizzazione  vincolata  deve  essere redatto il modello T 5, la cui
emanazione non compete piu' agli uffici doganali, a  partire  dal  1›
luglio 1993.
  Dalla predetta data il modello T 5 deve essere rilasciato:
   1)  dall'organismo di intervento (o dall'autorita' o dal detentore
all'uopo  designati),  nel  caso  di  spedizione  dei   prodotti   di
intervento destinati ad essere spediti tal quali;
   2)  dall'organo  di controllo competente nel caso di spedizione di
prodotti che hanno  subito  una  trasformazione  nello  Stato  membro
speditore.
  Restano  inalterate le competenze delle dogane per gli scambi con i
Paesi terzi.
  Il modello T 5, da emettere  conformemente  alle  prescrizioni  del
regolamento   CEE  n.  3002/92  e  del  regolamento  CEE  n.  3566/92
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  2a
serie  speciale  - n. 5, parte prima, del 18 gennaio 1993), scorta la
merce  fino  alla  sua  destinazione   e   deve   essere   consegnato
dall'interessato,  o  da  un  suo  rappresentante,  all'autorita'  di
controllo  competente  dello  Stato   membro   di   utilizzazione   o
destinazione senza alcun transito in dogana.
  L'organismo  di  controllo,  espletati  gli accertamenti richiesti,
secondo le procedure prescritte dalla normativa comunitaria  e  dalla
vigente normativa nazionale di applicazione dei regolamenti citati al
titolo  II,  restituisce  il modello T 5 all'organismo indicato nella
casella B dello stesso conservando copia autenticata del modello T 5.
Una copia autenticata e' rilasciata anche all'impresa interessata.
  Nelle contabilita' specifiche, tenute ai sensi dei vari regolamenti
e, ove  necessario,  nelle  relative  comunicazioni  si  dovra'  fare
riferimento al documento T 5.
                              Titolo II
            CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI
                  PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI
  La  nuova  normativa comunitaria non comporta innovazioni in merito
alle  procedure  di  controllo  prescritte   dalle   regolamentazioni
riguardanti  i singoli prodotti, intese ad assicurare che si realizzi
la destinazione od utilizzazione  vincolata  concernente  i  prodotti
medesimi.
  Pertanto,   in  particolare,  fermo  restando  quanto  indicato  al
precedente titolo I in merito alle procedure amministrative, dovranno
continuare ad essere svolti i controlli previsti:
   dal   decreto   ministeriale   25   maggio   1992   e   successive
modificazioni,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n.  132  del  6  giugno  1992,  che  detta  prescrizioni  di
applicazione del regolamento CEE n. 570/88;
   dal   decreto   ministeriale   16   aprile   1997   e   successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  109  del  13  maggio  1987,  che  detta prescrizioni di
applicazione del regolamento CEE n. 3143/85;
   dalla circolare MAF del 9 ottobre 1992, n.  33,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre
1992, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento  CEE  n.
429/90;
   dalla  comunicazione  AIMA  n.  15  del  3 gennaio 1992 per quanto
concerne il regolamento CEE n. 3378/91;
   dal   decreto   ministeriale   20   agosto   1984   e   successive
modificazioni,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 256 del 17 settembre  1984,  che  detta  prescrizioni  di
applicazione  del  regolamento  CEE  n.  1725/79,  in  caso  di latte
scremato in polvere spedito  ai  sensi  dei  regolamenti  CEE  numeri
1624/76 o 3398/91;
   dal   decreto   ministeriale   9   ottobre   1981   e   successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  285  del  16  ottobre  1981,  che detta prescrizioni di
applicazione del regolamento CEE n.  2191/81  per  il  burro  venduto
dagli   organismi  di  intervento  ai  sensi  dell'art.  4-  bis  del
regolamento CEE n. 2315/76.
                             Titolo III
               DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCAMBI
                    DI LATTE SCREMATO IN POLVERE
  Per quanto concerne il latte  scremato  in  polvere  da  utilizzare
conformemente  al  regolamento  CEE  n.  1725/79 la cauzione prevista
all'art. 2, paragrafo 1), lettera C), del regolamento CEE n.  1624/76
deve  essere  costituita  presso  gli organi regionali di controllo o
uffici all'uopo designati dalle regioni. L'organo di controllo  invia
l'originale  del documento T 5 all'organismo indicato nella casella B
di tale documento solo dopo che la  cauzione  di  cui  sopra  risulta
costituita  ed  il  latte  scremato  in  polvere  e'  assoggettato  a
controllo.
  Per lo svincolo  di  detta  cauzione  devono,  per  contro,  essere
espletati  tutti  i  controlli  sulla  incorporazione o denaturazione
previsti dal citato decreto ministeriale 20 agosto 1984.
  Tutti gli esiti dei controlli e la relativa  documentazione  devono
essere inviati all'AIMA.
  In  caso di applicazione del regolamento CEE n. 3398/91 la cauzione
di destinazione prevista  all'art.  8,  par.  2,  secondo  comma,  e'
costituita presso l'AIMA.
  L'organo  di  controllo,  espletati tutti gli accertamenti previsti
dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 e  verificato  che  il  latte
scremato in polvere sia stato trasformato in alimenti composti di cui
al  regolamento  CEE  n. 1725/79 entro i termini stabiliti all'art. 3
del regolamento CEE n. 3398/91, invia l'originale del documento  T  5
all'organismo indicato nella casella B di tale documento.
  Nella  contabilita'  tenuta  ai  sensi  del decreto ministeriale 20
agosto  1984  e  nella  relativa  documentazione   commerciale   deve
risultare   che   il  prodotto  e'  stato  acquistato  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 3398/91.
                              Titolo IV
             DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPLICAZIONE
           DELL'ART. 4- BIS DEL REGOLAMENTO CEE N. 2315/76
  Con   il   regolamento  CEE  n.  3774/92  e'  stata  introdotta  la
possibilita' di acquistare ai sensi dell'art. 4- bis del  regolamento
CEE n. 2315/76, burro di intervento a prezzo ridotto da utilizzare in
uno  Stato  membro  diverso  da  quello  ove  ha  sede l'organismo di
intervento venditore conformemente al regolamento CEE n. 2191/81  che
prevede  la  concessione  di  un  aiuto  per  il  burro  destinato  a
collettivita' senza scopo di lucro.
  La cauzione di cui all'art. 4- bis del regolamento CEE  n.  2315/76
deve essere costituita presso l'AIMA.
  In caso di burro proveniente da altri Paesi membri il documento T 5
e'  consegnato all'organo regionale di controllo che, verificatane la
regolare   destinazione   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
ministeriale  9 ottobre 1981, procede conformemente al titolo I della
presente oltre ad espletare tutte le altre  formalita'  previste  dal
decreto ministeriale 9 ottobre 1981.
                              Titolo V
                         DISPOSIZIONI FINALI
  Le   prescrizioni  della  presente  circolare  sono  immediatamente
applicabili al burro venduto e spedito dall'Italia  o  in  Italia  ai
sensi  dell'art.  4-  bis  del  regolamento  CEE  n.  2315/76  e  del
regolamento CEE n. 3378/91.
  Le restanti prescrizioni della presente circolare  si  applicano  a
partire dal 1› luglio 1993.
                                                   Il Ministro: DIANA