N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1993

                                N. 169
 Ordinanza  emessa  l'8  febbraio  1993  dal  tribunale di Ferrara nel
 procedimento penale a carico di Gholami Mohammad ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti
    delle indagini preliminari da parte dei giudici per  averne  preso
    visione  in  occasione  della richiesta di applicazione della pena
    proposta dall'imputato e respinta dal collegio - Lamentata  omessa
    previsione di incompatibilita' - Irrazionalita' - Compressione del
    diritto   di   difesa   -   Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 186/1992.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.17 del 21-4-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato nel procedimento penale contro:  Mohammad  Gholami,
 Susanna   Fioravanti  e  Doriano  Franceschini,  imputati  di  rapina
 pluriaggravata, lesioni personali e altro la seguente ordinanza;
    Vista la richiesta degli imputati per l'applicazione della pena ai
 sensi dell'art. 444 del c.p.p.;
    Vista la propria ordinanza 5 febbraio 1993 con cui la richiesta e'
 stata respinta perche' la  pena  concordata  e'  stata  ritenuta  non
 congrua in riferimento ai reati contestati;
    Vista  l'eccezione  -  sollevata  dalla difesa - di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte  in
 cui  non prevedeva l'incompatibilita' a procedere al dibattimento del
 giudice che abbia respinto la richiesta di  applicazione  della  pena
 per incongruita' della stessa cosi' come concordata;
    Sentito  il  parere  del  pubblico  ministero  che  si  e' opposto
 all'eccezione in quanto manifestamente infondata;
                             O S S E R V A
    L'eccezione non appare manifestamente infondata. La  stessa  Corte
 costituzionale  con  sentenza n. 186/1992 ha ritenuto fondata analoga
 eccezione nell'ipotesi di rigetto "della clientela di applicazione di
 pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno, una valutazione
 negativa  circa  l'esistenza   delle   condizioni   legittimanti   il
 proscioglimento  ex  art.  129  del c.p.p. e circa la congruenza alle
 suddette risultanze della  qualificazione  giuridica  del  fatto  c/o
 dalle circostanza ritenute nella richiesta".
    Orbene,  analoghe  considerazioni  potrebbero  essere svolte nella
 fattispecie, pur potendosi in contrario opporre che:
      il tribunale si e' limitato a respingere la richiesta sulla base
 di una mera valutazione tra pena concordata e reati contestati;
      gli  atti del fascicolo del p.m., benche' esibiti al collegio ai
 sensi  dell'art.  135  delle  disposizioni  attuative   del   c.p.p.,
 trattandosi  di  giudizio  direttissimo  e come tale non preceduto da
 vere e proprie  indagini  preliminari,  non  consentano  un  giudizio
 pieno, anche ai fini di un proscioglimento ex art. 129 del c.p.p.
    Per  quanto  sopra  esposto  l'art.  34,  secondo comma del c.p.p.
 potrebbe comunque apparire in contrasto con gli artt. 3  e  24  della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23  e  ss.  della  legge  11 marzo 1953, n. 87,
 dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
 di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e  24
 della  Costituzione  -  dell'art.  34, secondo comma del c.p.p. nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' dei giudici componenti il
 collegio che abbia rigettato la richiesta  di  applicazione  di  pena
 concordata  ai  sensi  dell'art. 444 dello stesso codice per ritenuta
 incongruita' della pena stessa, a partecipare al giudizio;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del
 Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.
      Ferrara, addi' 8 febbraio 1993
                         Il presidente: BORDON

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