MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del
   servizio  di  riscossione degli ambiti territoriali delle province
   di Avellino, Benevento, Brescia, Chieti,  Como,  Forli',  Mantova,
   Milano, Padova, Piacenza, Torino e Varese.
(GU n.96 del 26-4-1993)

   Con  decreto  ministeriale  n.  1/354  del  17  febbraio  1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Piacenza  e'  concessa  dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  novembre
1993,  del versamento delle entrate per l'ammontare di L 239.625.816,
corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,  al  50%  del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1974  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A
della provincia di Avellino  e'  concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento   delle   entrate   per   l'ammontare   di   L
9.002.919.400,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
  Con  decreto  ministeriale  n.  1/1739  del  25  febbraio  1993, al
commissario governativo delegato  provvisoriamente  alla  riscossione
per  l'ambito B della provincia di Avellino e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
febbraio 1994, del versamento delle  entrate  per  l'ammontare  di  L
872.180.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo  per il commissario governativo l'obbligo di esperire
tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico  e  di
provvedere   al   versamento,  entro  quindici  giorni,  delle  somme
riscosse.
   L'intendente di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1086  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Benevento  e'  concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994,   del   versamento   delle   entrate   per   l'ammontare  di  L
3.310.490.000, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente   di  finanza  di  Benevento  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa  in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1478  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Benevento e'  concessa  dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L  792.732.471,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Benevento  dara'  attuazione,   con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed  agli  eventuali
sgravi di imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1281  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L 751.645.175,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1283  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L 14.044.002.336,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1639  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L 39.541.015.514,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1321  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di  Como e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994,   del   versamento   delle   entrate   per   l'ammontare  di  L
3.691.743.168, corrispondente, al netto dei compensi di  riscossione,
all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza  di  Como dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1528  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L  651.643.502.370,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1905  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  43.540.667.420,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Milano dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1637  del  25  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 8.907.397.657,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Torino dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1530  del  25  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  1.151.897.825,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di riscossione, al 60% del
carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Varese dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1534  del  26  febbraio 1993, al
commissario governativo delegato  provvisoriamente  alla  riscossione
dell'ambito  B  della provincia di Avellino e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della
rata di febbraio 1993 e per la durata di  mesi  tre,  del  versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 1.101.473.000, corrispondente, al
netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico iscritto a nome di
contribuenti vari.
   Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo  di  esperire
tutti  gli  atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di
provvedere  al  versamento,  entro  quindici  giorni,   delle   somme
riscosse.
   L'intendente di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/2144  del  26  febbraio  1993,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Chieti e' concessa dilazione, ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1994,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
2.469.345.000,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Chieti dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/829  del  26  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Forli' e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1994,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 20.633.588.669,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto  a nome della Cassa di risparmio R.S.M. e della Cassa rurale
depositi e prestiti di Faetano.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Forli' dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale  n.  1/1738  del  26  febbraio  1993,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Forli' e' concessa dilazione, ai sensi del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.698.667.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome  dei  contribuenti  Bacchiocchi  Franco  e  Scholtens
Adrianus Jan Alexander.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Forli' dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1821  del  26  febbraio 1993, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1994,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
13.579.641.676, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Padova dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/2340 del 1› marzo 1993, al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Mantova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1994, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   4.458.494.000,
corrispondente,  al  netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico
iscritto a nome della ditta Frediani Claudio.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente di finanza di Mantova dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di
imposta accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n. 1/2342 del 1› marzo 1993, al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1994,  del
versamento   delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  4.204.755.919,
corrispondente, al netto  dei  compensi  di  riscossione,  al  carico
iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendente  di  finanza di Varese dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.