N. 178 SENTENZA 2 - 21 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 "
 Previdenza e assistenza -  Diploma  di  ostetrica  -  Trattamento  di
 quiescenza  - Durata dei corsi  di studio - Riscattabilita' - Mancata
 previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr.  sentenze
 nn. 1016/1988, 426/1990, 133 e 280 del 1991) - Requisito del possesso
 di  titolo  di  studio  di scuola media superiore per l'ammissione ai
 corsi come per l'ammissione ai corsi di  laurea  -  Titolo  richiesto
 quale  condizione  necessaria  per  essere  ammessi o per occupare un
 determinato  posto  nel  corso  della   carriera   -   Illegittimita'
 costituzionale.
 "
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella
 legge 9 gennaio 1939, n. 41)
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.18 del 28-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  69  del  regio
 decreto  legge  3  marzo  1938,  n.  680  (Ordinamento della Cassa di
 previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali),
 convertito  nella  legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art.
 12 della  legge  8  marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in  materia
 previdenziale  per  il  personale  degli  Enti  locali), promosso con
 ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal Tribunale di Reggio Emilia nel
 procedimento  civile  vertente tra l'INADEL e Reggiani Lede ed altra,
 iscritta al n. 560 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Reggiani Lede ed altra;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Udito l'avv. Franco Agostini per Reggiani Lede ed altra;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 il Tribunale di Reggio
 Emilia, nel procedimento civile vertente tra INADEL e Lede Reggiani e
 Sonia  Zani (reg. ord. n. 560 del 1992), ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3 e  97  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  69,  regio  decreto legge 3 marzo 1938, n.
 680, convertito nella legge 9  gennaio  1939,  n.  41,  in  relazione
 all'art.  12,  legge  8  marzo  1968,  n. 152, nella parte in cui non
 prevede la facolta' di riscattare i periodi di studio  corrispondenti
 alla  durata  legale  dei  corsi  per il conseguimento del diploma di
 ostetrica, quando il titolo  sia  stato  richiesto  quale  condizione
 necessaria per la relativa ammissione al servizio.
    Premette  l'ordinanza  che  il Pretore di Reggio Emilia aveva, con
 sentenza  30  novembre  1989,  accolto  le  domande   delle   attrici
 limitatamente  alla durata del corso frequentato per il conseguimento
 del diploma  di  ostetrica,  e  non  di  quello  per  il  diploma  di
 infermiere  professionale,  propedeutico al primo; che aveva proposto
 appello l'INADEL sostenendo che i corsi  riscattabili  sono  soltanto
 quelli post-universitari di perfezionamento.
    2.  -  Osserva  tra  l'altro  l'ordinanza  che  allo  stato  della
 normativa vigente la domanda svolta dalle appellate in  relazione  al
 corso  di  conseguimento  del  diploma  di  ostetrica non puo' essere
 accolta in via interpretativa; che peraltro la sua esclusione ai fini
 del  riscatto  non  appare  costituzionalmente  legittima   sia   per
 l'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  laureati ed altro
 personale  che  abbia  acquisito   una   preparazione   professionale
 qualificata  (art.  3  della Costituzione), sia per la violazione del
 principio di  imparzialita'  imposto  alla  pubblica  amministrazione
 (art. 97 della Costituzione).
    3.  -  Si sono costituite in questa sede le parti private ed hanno
 presentato memoria, chiedendo  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale della norma denunziata.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Viene  ancora  riproposta  a  questa  Corte la questione di
 legittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 97 della
 Costituzione dell'art. 69, primo comma, del  regio  decreto  legge  3
 marzo  1938,  n.  680,  convertito  nella legge 9 gennaio 1939, n. 41
 nella parte in  cui  non  prevede  la  riscattabilita'  ai  fini  del
 trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti alla durata dei
 corsi  di  studio (nella presente causa) per il conseguimento del di-
 ploma di ostetrica.
    2.  -  Senza  ricordare  qui  tutti  i  passaggi   dell'evoluzione
 normativa  in  questa  materia, che (come precisato dalla sentenza n.
 128 del 1981 di questa Corte) risale al Testo Unico 21 febbraio  1895
 n. 70, appare opportuno accennare soltanto alle fonti successive alla
 norma  denunziata  (art. 69 cit.). Questa disponeva che gli impiegati
 degli enti locali "muniti di laurea o di titolo equipollente, possono
 chiedere  il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata
 legale dei rispettivi corsi universitari  o  equiparati,  purche'  la
 laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno dei
 posti occupati durante la carriera".
    Nella  legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti
 degli Istituti di previdenza  presso  il  Ministero  del  tesoro)  si
 prevedeva (art. 24), per il personale femminile dipendente degli enti
 locali,  il  riscatto  del  biennio corrispondente al corso di studio
 presso la scuola convitto per infermiera professionale.
    Sempre con riguardo specifico al personale degli enti  locali,  la
 legge  8  marzo  1968,  n.  152 consentiva (art. 12) il riscatto "dei
 periodi  di  studio   universitario   e   dei   corsi   speciali   di
 perfezionamento,  purche'  valutabili  ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza  ai  sensi  delle  norme  vigenti  per  gli  istituti   di
 previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".
    3.  -  Queste espressioni (periodi di studio universitario e corsi
 speciali di  perfezionamento)  hanno  trovato  un  ampio  chiarimento
 legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, contenente un'analitica
 disciplina  dei  vari  tipi  di  scuole che possono essere costituite
 presso  le  Universita':  a)  di  specializzazione,  successivi  alla
 laurea;  b)  di  perfezionamento,  cui possono iscriversi "coloro che
 sono in possesso di titoli di studio di  livello  universitario"  per
 "esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di stu-
 dio,  di  aggiornamento  o  riqualificazione";  c)  o  infine "scuole
 dirette a  fini  speciali  per  il  conseguimento  di  diplomi  post-
 secondari  per  l'esercizio  di uffici o professioni, per i quali non
 sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente  una
 formazione  culturale  e  professionale  nell'ambito  universitario".
 Piu' in particolare, l'art. 6 precisa che, per l'ammissione a  questo
 terzo  tipo  di  scuole,  "si  applicano le disposizioni previste per
 l'ammissione ai corsi di laurea".
    Piu' recentemente, la legge 8 agosto 1991, n. 274, tra le  diverse
 norme  in  materia di ordinamento previdenziale, ha previsto (art. 8)
 fra i periodi riscattabili anche "gli anni di  studio  corrispondenti
 alla  durata  legale  dei  corsi delle scuole universitarie dirette a
 fini speciali".
    4. - Con riguardo alla complessa normativa sopra sintetizzata,  si
 sono  avuti  numerosi  interventi di questa Corte. In particolare, la
 norma ora denunziata (art. 69 regio decreto legge 3  marzo  1938,  n.
 680) e' stata dichiarata piu' volte costituzionalmente illegittima in
 relazione  a diversi corsi di studio, a partire dalla sentenza n. 128
 del 1981 che, dopo aver  tracciato  le  varie  tappe  dell'evoluzione
 della  legislazione  in  materia  di riscatto "nel senso di concedere
 alla
 preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai  fini  di
 quiescenza,  onde  poter immettere, in vista del dettato dell'art. 97
 della Costituzione, nelle carriere  direttive  personale  idoneo  per
 preparazione  e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle
 pubbliche amministrazioni", riconosceva la facolta' di riscattare gli
 anni di iscrizione  agli  albi  professionali,  ove  tale  iscrizione
 costituisca necessario requisito per l'immissione in carriera.
    Con  sentenza  n.  1016  del  1988, si dichiarava l'illegittimita'
 della stessa norma nella parte in cui non prevede il  riscatto  della
 durata  del  corso  speciale  di  perfezionamento,  il cui diploma di
 tecnico biochimico sia richiesto,  in  aggiunta  alla  laurea,  quale
 condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
    Con  le  successive sentenze nn. 133 e 280 del 1991 e 426 del 1990
 si sono ripetute analoghe dichiarazioni  relativamente  a  corsi  per
 diplomi   rispettivamente   di  assistente  sociale,  fisioterapista,
 educatore professionale.
    Nella  stessa  ottica  di  consentire  l'immissione  in  carriera,
 segnatamente  per  professioni  emergenti  nella  complessa  societa'
 moderna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione, si
 sono poste altre pronunce di illegittimita' costituzionale  dell'art.
 24  della  legge  n. 1646 del 1962 (sentenze n. 765 del 1988 e n. 163
 del 1989), dell'art. 13 della legge n. 1092 del 1973 (sentenze n. 535
 del 1990 e n. 257 del 1991), dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968
 (sentenza n. 26 del 1992).
    5. - Gia' la precedente rassegna  della  normativa  in  materia  e
 della  relativa  giurisprudenza  costituzionale  sta  a dimostrare la
 fondatezza anche della presente questione di costituzionalita'.
    Devono invero essere riaffermati, oltre che la  linea  tendenziale
 di   concedere   alla   preparazione   professionale  acquisita  ogni
 considerazione  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza,  anche  i
 principi  accennati  circa  le due condizioni per la riscattabilita':
 l'uno relativo alla natura dei corsi e l'altro dell'accertamento  che
 essi  siano  prescritti  per  l'ammissione  ad uno dei posti occupati
 durante la carriera.
    Non ci si limita al semplice  richiamo  delle  diverse  precedenti
 pronunce  di  incostituzionalita',  sia  perche'  qui  si  tratta  di
 dichiarare la illegittimita'  della  norma  riguardo  alla  specifica
 categoria  dei  corsi  al  fine  speciale  del  diploma di ostetrica,
 richiesto per occupare quei posti di lavoro, sia per precisare quanto
 dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n.  162,  e  cioe'
 che  per l'ammissione a detti corsi si richiede il possesso di titolo
 di studio di scuola media superiore,  previsto  per  l'ammissione  ai
 corsi di laurea.
    Non  spetta  a  questa  Corte,  ma sara' compito del giudice a quo
 esaminare le conseguenze della presente pronuncia in  relazione  alla
 data  della  domanda  di  riscatto, tenendo anche presenti i tempi di
 riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle
 retribuzioni.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma,
 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
 di previdenza per le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali)
 convertito  nella  legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non
 prevede la facolta'  di  riscattare  i  periodi  corrispondenti  alla
 durata  legale  degli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma di
 ostetrica, rilasciato  dalle  scuole  universitarie  dirette  a  fini
 speciali,  quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria
 per essere ammesso o per occupare  un  determinato  posto  nel  corso
 della carriera.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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