Proroga del regime di sorveglianza sui prezzi dei prodotti petroliferi.(GU n.100 del 30-4-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che dispone che il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti; Viste le proprie delibere del 4 dicembre 1981, del 24 giugno 1982 e del 29 marzo 1984 con le quali il Comitato ha indicato le linee programmatiche per un riesame del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi; Vista, in particolare, la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha formulato criteri per il controllo dei prezzi dei prodotti petroliferi che tengono conto sia della correlazione esistente fra regime dei prezzi ed efficienza dei circuiti di raffinazione e di distribuzione sia degli strumenti adottabili per la tutela della concorrenza e del mercato, mediante un sistema di controllo a posteriori; Vista la propria delibera 30 luglio 1991, con la quale venivano assoggettati a regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli e delle benzine per forniture superiori a 5.000 litri o commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del GPL (miscela e butano); Considerato che tale regime di sorveglianza a cui la delibera del Comitato del 30 luglio 1991 attribuiva carattere transitorio e sperimentale con termine al 30 aprile 1991, pur attivando elementi di concorrenza nel mercato ed assicurando una adeguata trasparenza nel meccanismo di formazione dei prezzi, non consente tuttavia al momento attuale di assumere decisioni in ordine al definitivo orientamento in materia di prezzi e alla connessa esigenza di razionalizzazione della rete distributiva; Vista la nota del 22 aprile 1991 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella sua qualita' di Presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di prorogare l'esperienza di sorveglianza avviata il 16 settembre 1991; Delibera: Il regime di sorveglianza sui prezzi dei prodotti petroliferi disposto con delibera CIPE 30 luglio 1991 e' prorogato sino a successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi non oltre il 30 settembre 1993. Roma, 27 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA