Direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.(GU n.101 del 3-5-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, che demanda al Consiglio dei Ministri le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la decisione della Commissione della Comunita' europea del 9 dicembre 1992; Vista la disciplina comunitaria in materia d'aiuto di stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Aree di applicazione. Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili gli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.C del trattato di Roma, previso accordo con la Commissione delle Comunita' europee. Per quanto attiene l'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita' competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a. Per l'intero territorio nazionale le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunita' europee il 5 maggio 1992, dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e dalle altre disposizioni vigenti, fatte salve le aree cui siano applicabili regimi particolari approvati dalla Commissione delle Comunita' europee. 2. Iniziative ammissibili. 2.1. Le agevolazioni finanziarie di cui alla presente delibera possono essere concesse alle attivita' produttive in relazione a progetti di nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni e delocalizzazioni degli insediamenti produttivi. Si considerano: "ampliamenti" le iniziative che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, siano volte ad accrescere la capacita' di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacita' produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi; "ammodernamenti" le iniziative che siano volte ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; "ristrutturazioni" i progetti diretti alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa; "riconversioni" i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; "riattivazioni" le iniziative che hanno come obiettivo la ripresa dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa, fermo restando che e' escluso dalle agevolazioni l'acquisto degli insediamenti produttivi; "delocalizzazioni" le esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata. Nella valutazione delle agevolazioni previste per la presente tipologia si dovra' comunque detrarre il valore dell'area di originale insediamento dalla quale viene richiesta la rimozione dell'impianto. 2.2. Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni o divieti o oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative CEE. 3. Calcolo delle agevolazioni in Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.). 3.1. Le agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive relative ai progetti d'impresa, di cui al precedente punto 2.1, sono calcolate in E.S.N. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4, relativo alla graduazione dei livelli di sovvenzione. 3.2. L'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilita' economica e finanziaria fino ad un valore massimo del 3% dello stesso investimento, con l'esclusione delle scorte. 3.3. Dal valore preso a base per la determinazione dell'E.S.N. va esclusa l'eventuale quota parte del medesimo progetto d'investimento gia' precedentemente incentivata. 3.4. L'importo dell'agevolazione concessa, nei limiti dell'E.S.N. ammissibile per area e tipologia di iniziativa ed impresa, e' trasferito su appositi conti correnti bancari vincolati, presso enti creditizi convenzionati, ripartiti in cinque quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilita' alla stessa data di ogni anno. Al fine di calcolare il valore effettivo dell'E.S.N. l'importo delle quote annuali sara' attualizzato con il tasso di interesse dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi vigente alla data della concessione delle agevolazioni. Le disponibilita' dei predetti conti correnti possono essere utilizzate, in tutto o in parte, a scelta del beneficiario delle agevolazioni nei modi seguenti: a) per il pagamento degli interessi sui prestiti bancari inerenti al progetto agevolato; b) per il pagamento di imposte e contribuzioni sociali; c) scontate con l'ente creditizio presso il quale e' acceso il conto corrente vincolato in misura non superiore al capitale proprio investito nella specifica iniziativa riportando il valore corrispondente nei mezzi propri dell'impresa. Tale ultima possibilita' e' subordinata all'intero utilizzo dei mezzi propri e delle somme derivanti da prestiti che l'impresa ha dichiarato di investire nel progetto e solo dopo che l'istituto bancario a cio' delegato dall'amministrazione abbia verificato la realizzazione delle predette condizioni. Le somme derivanti dagli interessi maturati sui predetti conti correnti vincolati sono versate alla fine di ogni anno dagli enti creditizi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa delle amministrazioni competenti relativi alle agevolazioni oggetto della presente delibera. 4. Graduazione dei livelli di agevolazione. 4.1. Regioni obiettivo 1 (aree depresse): fino al 31 dicembre 1993 le agevolazioni nelle aree dell'obiettivo 1 sono ammesse fino ad un importo lordo massimo di: nella zona A, 65% E.S.N. per le Piccole e medie imprese (PMI) e 50% per le altre imprese; nella zona B, 55% E.S.N. per le PMI e 40% per le altre; nella zona C, 40% E.S.N. per le PMI e 25% per le altre. A partire dal 1 gennaio 1994 l'articolazione terra' conto delle aree e dei livelli massimi definiti dalla Commissione delle Comunita' europee per le regioni dell'obiettivo 1 per l'utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 1994-1999. Entro i limiti massimi definiti dalla Commissione delle Comunita' europee per tale periodo, l'articolazione territoriale dei livelli di agevolazione viene effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 96/1993, per aree omogenee con delibera CIPE, sulla base degli indicatori utili a graduare gli interventi agevolativi in relazione alla reale situazione di arretratezza di ogni area. 4.2. Aree obiettivo 2 (aree in declino industriale): fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti, calcolati in E.S.N., nelle zone obiettivo 2 sono ammessi sino ad un importo lordo massimo del 20% del valore degli investimenti per le piccole imprese, e del 10% per le medie imprese. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate, provvede entro sessanta giorni dalla presente delibera ad identificare, seguendo la metodologia utilizzata dalla Commissione delle Comunita' europee, le aree del territorio nazionale potenzialmente interessate alla realizzazione dell'obiettivo 2, al fine di negoziare con la stessa Commissione la definizione delle aree oggetto di intervento nel periodo 1994-1999. A partire dal 1 gennaio 1994 l'articolazione territoriale e i livelli di agevolazione ammessi per le aree di declino industriale terranno conto delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee per l'utilizzazione dei fondi strutturali nelle aree obiettivo 2. 4.3. Aree 5b (aree rurali svantaggiate): fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti, calcolati in E.S.N., nelle zone obiettivo 5b sono ammessi sino ad un importo lordo massimo del 20% del valore degli investimenti per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, provvede entro sessanta giorni dalla presente delibera a identificare, seguendo la metodologia utilizzata dalla Commissione delle Comunita' europee, le aree del territorio nazionale potenzialmente interessate alla realizzazione dell'obiettivo 5b, al fine di negoziare con la stessa Commissione la definizione delle aree oggetto di intervento nel periodo 1994-1999. A partire dal 1 gennaio 1994 l'articolazione territoriale e i livelli di agevolazione per le aree rurali svantaggiate terra' conto delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee per l'utilizzazione dei fondi strutturali nelle aree obiettivo 5b. 5. Normativa per le agevolazioni alla ricerca. La legislazione nazionale si applica nei limiti della normativa comunitaria per quanto riguarda i livelli massimi lordi, distinguendo tra ricerca industriale di base e ricerca applicata, in rifrimento alle varie tipologie di impresa. Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e' assegnata la responsabilita' della valutazione dei progetti di ricerca, la verifica delle congruita' delle spese ed il controllo periodico della ricerca, ivi incluso il giudizio circa la opportunita' o meno della sua prosecuzione. 6. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi: a) il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti del bilancio dello Stato e dai fondi strutturali della Comunita' europea, per obiettivo (1, 2 e 5n) e per ciascuna unita' territoriale ad essi eleggibile, definendo per ogni area il livello delle agevolazioni concedibili nel rispetto dei massimi previsti dalla normativa comunitaria definendo altresi' la quota destinabile ai contratti di programma. Per l'obiettivo 1 la ripartizione avviene su base regionale; b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono utilizzate nell'anno successivo, ferma restando la destinazione a favore delle regioni e/o aree interessate; c) le amministrazioni competenti dovranno provvedere, nel piu' breve tempo possibile, alla determinazione delle modalita' e delle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sulla base di quanto segue: c1) le amministrazioni competenti fissano annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico dopo la scadenza dei termini di presentazione ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4). Qualora l'importo delle agevolazioni richieste sia superiore alle disponibilita', le domande relative agli ammodernamenti vengono classificate in apposita graduatoria separata; c2) la domanda dell'impresa, che dovra' essere corredata anche da elementi di analisi di fattibilita' e redditivita' economico- finanziaria del progetto e dagli indicatori di cui alla successiva lettera c5) nonche' da un progetto finanziario completo riguardante la totalita' dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, dovra' essere presentata in busta chiusa entro i termini definiti alla precedente lettera c1). Tali buste verranno aperte solo dopo la scadenza dei termini di presentazione. Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine, alla domanda deve essere allegata delibera degli enti creditizi, condizionata alla concessione dell'agevolazione; c3) l'istruttoria, completa degli elementi di analisi di fattibilita' e redditivita' economico-finanziaria, e' svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento, curando anche la compilazione dei modulari che verranno appositamente predisposti dall'amministrazione. A tal fine la stessa amministrazione competente puo' sottoscrivere una apposita convenzione o contratto di servizio con enti creditizi o societa' che svolgono attivita' di partecipazione finanziaria e societa' di revisione. Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilita' nella consapevolezza che, laddove l'amministrazione competente dovesse riscontrare palesi e macroscopiche incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potra' incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione. Una copia completa dell'istruttoria dovra' essere trasmessa dagli enti creditizi al centro di elaborazione dati di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sia al fine della costituzione di una utile banca dati, sia anche per procedere a verifiche campionarie sui dati economici e finanziari dei progetti. Le amministrazioni, ciascuna nell'ambito di propria competenza, provvedono ad effettuare dette verifiche campionarie anche avvalendosi di societa' di consulenza italiane ed estere specializzate nell'analisi dei progetti di investimento con consolidata esperienza internazionale. Le amministrazioni competenti potranno avvalersi degli enti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 488/1992, anche di societa' specializzate di particolare qualificazione; c4) entro due mesi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'amministrazione competente pubblica le graduatorie regionali e/o per aree dei progetti pervenuti, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5). I contributi si intendono concessi ai progetti iscritti nella graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario corrente. Nel caso previsto alla lettera c1), qualora residuino disponibilita', si procedera' alla liquidazione delle domande della graduatoria separata per gli ammodernamenti. I progetti non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio finanziario successivo. Le spese gia' effettuate nell'ambito di progetti che vengano ripresentati, sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione. I trasferimenti delle prime quote annuali sui conti correnti vincolati dei beneficiari saranno effettuati entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria; c5) vengono definite delle graduatorie specifiche, per ordine decrescente del valore di ogni indice, relativamente ai seguenti indicatori di redditivita', anche sociale: 1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all'investimento complessivo; 2) valore totale dell'investimento in rapporto al valore delle E.S.N. attualizzato e destinato ai mezzi propri; 3) numero di occupati attivati dal progetto in rapporto al valore di E.S.N.; 4) valore totale dell'investimento in rapporto al valore dell'E.S.N. richiesto. Quest'ultimo criterio privilegia le imprese che richiedono agevolazioni inferiori al massimo ammissibile. Alle graduatorie relative ai primi due indici e' assegnato un peso pari a 0,20 ciascuno, mentre a quelle relative agli altri due restanti indici e' assegnato un peso pari a 0,30 ciascuno. La posizione del progetto nella graduatoria complessiva e' rappresentata dalla somma delle posizioni nelle singole graduatorie, ponderata con i pesi sopra definiti. Sulla base di tale graduatoria complessiva, i progetti saranno approvati in ordine progressivo fino all'esaurimento dei fondi disponibili; d) la procedura definita nel presente punto non si applica ai contratti di programma per i quali il CIPI si riserva di definire le modalita' di istruttoria con apposita delibera. 7. Domande pregresse. 7.1. Le direttive di cui ai precedenti punti si applicano a far data dal 21 agosto 1992 restando ferme le disposizioni della legge n. 64/1986 per gli interventi di agevolazione di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della legge n. 488/1992. Tenuto conto delle disponibilita' finanziarie determinate dalla decisione CEE 9 dicembre 1992, le domande di cui all'art. 1, comma 3- bis, della legge n. 488/1992, ivi comprese le iniziative relative a contratti di programma presentati al soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verranno soddisfatte, nei limiti delle somme destinate agli aiuti alle imprese di cui alla legge n. 64/1986 e n. 488/1992 che residuano dopo aver finanziato le iniziative rientranti nelle categorie sopra indicate. Restano altresi' ferme le agevolazioni stabilite dall'art. 6 della legge n. 181/1989 per le domande che sono presentate entro il limite temporale previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 57/1993. 7.2. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni alle inziative incluse nelle sopra indicate categorie le amministrazioni competenti dovranno destinare prioritariamente le risorse finanziarie agli aiuti dei contratti di programma e dei progetti la cui procedura amministrativa ed approvazione sia conclusa o che presentino lo stato di esecuzione piu' avanzato. 7.3. Le amministrazioni interessate, unitamente al commissario liquidatore per l'Agenzia del Mezzogiorno, formuleranno, entro due mesi dalla presente delibera, un elenco delle domande di cui al punto 7.1 distintamente per ciascuna categoria definendo il relativo fabbisogno finanziario. Le amministrazioni competenti, d'intesa con il commissario liquidatore per l'Agenzia del Mezzogiorno, provvederanno attraverso appositi gruppi di lavoro a dare soluzione ai problemi organizzativi e finanziari al fine di facilitare il trasferimento delle funzioni previsto dal decreto legislativo n. 96/1993. A tal fine il CIPI si riserva di integrare le presenti direttive in relazione ai problemi che dovessero emergere e ai risultati degli adempimenti delle amministrazioni competenti. Roma, 22 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA