MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 aprile 1993 

  Determinazione   del  tasso  di  riferimento  per  il  calcolo  dei
contributi in conto interessi da corrispondersi dalla  Cassa  per  il
credito  alle  imprese  artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1993.
(GU n.103 del 5-5-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  nel  quale,  tra
l'altro,  si  dispone  che i limiti e le modalita' per la concessione
del contributo nel pagamento degli  interessi  sono  determinati  con
decreto    del    Ministro    del   tesoro,   sentito   il   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio  decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  191  del  19  agosto
1986,  modificato  dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  4  febbraio
1991  concernente  criteri e modalita' di determinazione del tasso di
riferimento per il calcolo  dei  contributi  in  conto  interessi  da
corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
  Visto  il  proprio  decreto  del 15 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del  18  dicembre
1992,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi sopracitate,  e'  stata  fissata,  per
l'anno  1993, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a
diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per  le  operazioni  oltre  i
diciotto mesi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 27 febbraio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo  1993,
con  il  quale il predetto tasso di riferimento e' stato fissato, per
il bimestre marzo-aprile 1993, nella misura del 13,80%, di cui  1%  a
titolo  di  maggiorazione  forfettaria, per le operazioni primarie di
durata fino a diciotto mesi, e dal 14,20%, di cui 1,05% a  titolo  di
maggiorazione   forfettaria,  per  le  operazioni  primarie  oltre  i
diciotto mesi;
  Vista la lettera con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  fornito  la
comunicazione  prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986
per la determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
maggio-giugno 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per il bimestre maggio-giugno 1993,
nelle seguenti misure:
   13,20% annuo posticipato, di cui  1%  a  titolo  di  maggiorazione
forfettaria,  per  le  operazioni  primarie di durata fino a diciotto
mesi;
   13,60% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo  di  maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 1993
                                            p. Il Ministro: MALVESTIO