N. 193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1993
N. 193
Ordinanza emessa il 3 marzo 1993 dal pretore di Bergamo,
nel procedimento civile vertente tra Medusa S.n.c. e Glamour S.a.s.
Processo civile - Incompetenza per territorio - Preclusione per il
giudice di rilevarla d'ufficio fuori dei casi previsti dall'art.
28 del cod. proc. civ. - Compressione del diritto di difesa (anche
personale) del convenuto - Violazione dei principi di
precostituzione per legge del giudice competente e del buon
andamento della p.a.
(C.P.C., art. 38).
(Cost., artt. 24, 25 e 97).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
IL PRETORE
Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al numero 1450/1992, promossa da Medusa S.n.c., col procuratore
domiciliatario avv. G. Galante, del foro di Bergamo, contro Glamour
S.a.s., contumace.
Sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 20 gennaio 1993.
O S S E R V A
Con atto di notificato ritualmente il 14 marzo 1992, la societa'
in nome collettivo Medusa, con sede in Miramare di Rimini (gia'
provincia di Forli'), citava la societa' in accomandita semplice
Glamour, di Palazzari P. & C., con sede in Gubbio (provincia di
Perugia) a comparire avanti il pretore di Bergamo, per ottenere la
condanna al pagamento della fornitura di merce (spille, collane ed
altro) meglio elencata nella fattura n. 1328 emessa il 5 dicembre
1989.
Nel fascicolo attoreo, venivano prodotte, oltre alla predetta
fattura, le copie delle bolle di accompagnamento della merce, firmate
dal destinatario, e le copie conto ritorno insoluti.
Dichiarata, con ordinanza 6 maggio 1992, la contumacia della
convenuta, non comparsa alla prima udienza, veniva ammesso
l'interrogatorio formale del legale rappresentante della medesima.
All'udienza 20 gennaio 1993, il pretore si riservava di provvedere
sulle ulteriori istanze dell'attrice.
D'ufficio, infatti, deve essere sollevata questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 38 del c.p.c., in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, nonche' 97, della
Costituzione.
Al riguardo, deve osservarsi che ne' l'attrice ne' la convenuta
risultano avere sede entro il circondario di questa pretura; che la
prestazione, per la quale l'attrice chiede il corrispettivo, non
risulta eseguita nel predetto circondario di Bergamo; ne' deve essere
eseguita in Bergamo la prestazione di pagamento del prezzo delle
merci compravendute; che, infine, non vi sono, in atti, elementi tali
da giustificare, anche solo sommariamente, l'ipotesi che il contratto
di compravendita in discorso sia stato concluso in Bergamo.
Il pretore di Bergamo, insomma appare assolutamente estraneo al
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, poiche' la sua competenza
non appare fondata ne' sull'art. 19 del c.p.c., ne' sull'art. 20 del
c.p.c.
D'altro canto, l'attrice neppure prospetta l'esistenza, nel
circondario di Bergamo, di uno stabilimento o rappresentante della
convenuta ex art. 19, primo comma, ultima parte; e neppure adombra la
circostanza che l'obbligazione sia sorta in tale circondario.
L'attrice, insomma, ha scelto arbitrariamente un foro, e vi ha
radicato la lite, confidando da un lato sulla improbabilita' che la
convenuta, costituendosi o anche solo comparendo personalmente,
eccepisse alcunche' al riguardo; e dall'altro lato sulla non
rilevabilita' d'ufficio del difetto di competenza per territorio.
Al riguardo, va sottolineato che, se la difesa e' diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non e' possibile
pretendere che essa venga sistematicamente esercitata col patrocinio
di un procuratore legale, specie nei casi in cui la prova il cui
onere grava sull'attore sia stata soddisfatta sul filo del rasoio.
Per chiedere tale argomento, non e' inopportuno considerare che,
per risolvere una situazione di semiplena probatio legittimamente il
giudice ricorrera' alla presunzione di cui all'art. 232 del c.p.c.
(come appunto dovrebbe ricorrere in questo caso, da cui la rilevanza
della questione ai fini della decisione di questa controversia).
Ma non v'e' dubbio che la ficta confessio di cui, per rendere
l'interrogatorio formale, dovrebbe affrontare spese non indifferenti
di viaggio, oltre che impiegare tempo piu' utilmente destinabile ad
altre attivita', ha ben scarso significato confessorio.
Del resto, anche solo le libere dichiarazioni, che la parte
convenuta, comparendo spontaneamente, e senza necessita' di
costituirsi, potrebbe versare nel processo, potrebbero consentire al
giudice di diversamente inquadrare la fattispecie sottopostagli.
E' pur vero che, qualora tra i fori alternativi previsti ad
esempio dall'art. 20 del c.p.c., ve ne sia uno comunque idoneo a
paralizzare, o rendere inutilmente dispendiosa la comparizione
personale del convenuto, ci si imbatterebbe nelle medesime
difficolta', ma e' altrettanto vero che, in tal caso, il foro
alternativo non sarebbe comunque rimesso al puro arbitrio dell'attore
(come pare esser invece accaduto nel caso presente).
Ne segue che la mancanza di rilevabilita' d'ufficio
dell'incompetenza per territorio, nel caso in cui, dalla
prospettazione attorea, nessun elemento emerga che possa suffragare
la sussistenza, almeno, di uno dei criteri alternativi, comporta una
sostanziale neutralizzazione del diritto costituzionalmente garantito
alla difesa del convenuto, il quale, talora, specie in cause di
modestissimo valore, come appunto la presente, potrebbe ritenere
economicamente piu' vantaggioso non difendersi, anziche' sobbarcarsi
gli oneri di una costituzione in giudizio i quali, aggiunti alla
normale alea di soccombenza, renderebbero assolutamente inutile
"vincere" la causa nel merito.
Insomma, l'art. 38 del c.p.c., nella parte in cui non consente al
giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio,
anche nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 28, appare in
contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione dacche'
impedisce, e comunque rende inutilmente difficoltoso, l'esercizio di
difesa (anche personale) della parte convenuta.
Non solo: la mancanza di rilevabilita' d'ufficio di tale
incompetenza, consente all'attore di citare la parte avanti ad un
giudice diverso da quello naturale precostituito per legge, senza che
tale giudice possa far nulla per verificare la propria competenza a
decidere nel merito, e violando cosi' anche l'art. 25, primo comma,
della Costituzione.
Ancora, va considerato che la possibilita', rimessa all'esclusivo
arbitrio dell'attore, di scegliersi il foro competente, comporta
lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione. Invero, se
gli uffici (giudiziari) sono organizzati in relazione a ragionevoli
criteri di distribuzione del lavoro, e' chiaro che l'esistenza di una
variabile indipendente cosi' sfuggente, quale e' costituita dalla
rimessione ad una parte di scegliersi l'ufficio di suo gradimento, da
un canto perviene al risultato di sovraccaricare un ufficio
(altrimenti non esposto a tale ulteriore carico), e dall'altro alla
rarefazione del lavoro nell'ufficio che sarebbe stato competente.
Infine, l'osservazione che l'art. 232 del c.p.c., nel consentire
all'istruttore di disporre per l'assunzione altrove
dell'interrogatorio formale, potrebbe ripristinare quel diritto di
difesa, che qui si assume compromesso dalla disposizione denunciata,
appare neutralizzata dall'altra osservazione, ossia dal fatto che -
secondo l'esegesi ordinaria - tale facolta' presuppone che la parte
interroganda abbia addotto giustificazioni (il che, nuovamente, puo'
esser precluso dalla distanza tra l'ufficio avanti al quale e' stata
promossa la causa, e la sede della parte convenuta). Inoltre, tale
facolta' non risulta attribuita anche in relazione alla comparizione
personale delle parti di cui all'art. 185 del c.p.c., col che restano
immutati gli argomenti svolti in precedenza.
Pertanto, in questa fase, unico potere legittimamente esercitabile
dal giudicante, dopo la prospettazione della questione di
legittimita' costituzionale, e' quello di sospendere il processo.
Gli atti vanno percio' trasmessi alla Corte costituzionale per la
relativa decisione; il presente processo deve essere sospeso; a cura
della cancelleria vanno inoltrate le prescritte comunicazioni e
notificazioni alle parti.
P. Q. M.
Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del
decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del
c.p.c., in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati
dagli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, nonche' 97, della
Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di rilevare
d'ufficio la propria incompetenza per territorio anche fuori dai casi
previsti dall'art. 28 del c.p.c.;
Sospende la causa civile fra Medusa S.n.c. e Glamour S.a.s.;
Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano
tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonche' comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.
Bergamo, addi' 3 marzo 1993.
Il pretore: PERTILE
Il cancelliere: ROMANO
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