N. 196 SENTENZA 19 - 27 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria - Sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro - Mancata previsione, in ordine agli interessi legali e al risarcimanto del danno, di un analogo trattamento a quello previsto per i crediti di prestazioni di previdenza sociale - Irrazionalita' - Illegittimita' costituzionale. (C.P.C., art. 442) (Cost., artt. 3 e 38 Cost).(GU n.19 del 5-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 24 febbraio 1992 dal Tribunale di Firenze e l'8 luglio 1992 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 234, 712, 713, 771, 772 e 773 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 48 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Baldi Benito e Giangiulio Filippo nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Franco Agostini per Giangiulio Filippo e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Benito Baldi contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'indennita' di accompagnamento, piu' interessi legali e rivalutazione monetaria, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 24 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtu' della sentenza n. 156 del 1991, e' previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale. La medesima questione e' stata sollevata, anche in riferimento all'art. 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con cinque ordinanze dell'8 luglio 1992 nel corso di altrettanti giudizi analoghi a quello pendente davanti al Tribunale di Firenze. Secondo i giudici remittenti la norma denunziata determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale, gia' affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte con riguardo all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 2. - Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti concludendo per una dichiarazione di inammissibiita' o, in subordine, di fondatezza della questione. L'inammissibilita' e' eccepita sul riflesso dell'irrilevanza della questione, atteso che l'art. 442 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, per cui la citata sent. n. 156 del 1991 dovrebbe intendersi come estensiva dell'art. 429 a tutta la materia oggetto dell'art. 442, e quindi anche alle controversie relative a prestazioni assistenziali. Nel merito si ribadisce che all'omogeneita' delle situazioni creditorie, riconosciuta dalla sentenza n. 85 del 1979, deve corrispondere uniformita' di trattamento. 3. - In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. L'interveniente osserva preliminarmente che, avendo l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, eliminato la diversita' di trattamento tra crediti assistenziali e crediti previdenziali, ristabilendo per i secondi un regime analogo a quello dell'art. 1224 cod. civ. applicabile ai primi, le ordinanze di rimessione sono contraddittorie perche', da un lato, vogliono assimilare i crediti assistenziali a quelli previdenziali ai fini di un'estensione ai primi della sentenza n. 156 del 1991, dall'altro, in contrasto con l'ord. n. 229 del 1992, negano che il citato art. 16, comma 6, della legge sopravvenuta n. 412 del 1991 possa avere alcuna incidenza sulla disciplina dei crediti assistenziali e comunque sulla valutazione della questione. Nel merito l'Avvocatura contesta la pretesa violazione del principio di eguaglianza. L'estensione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ai crediti previdenziali, conseguente alla sent. n. 156 del 1991, si fonda sull'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per il tramite del quale le prestazioni di previdenza sono riconducibili nell'orbita dell'art. 36 della Costituzione, in quanto sostitutive o integrative di crediti di lavoro. A questa ratio decidendi rimangono estranee le prestazioni assistenziali, spettanti all'assistito indipendentemente dalla qualita' di prestatore di lavoro: esse hanno una finalita' rispondente al precetto del primo comma dell'art. 38 della Costituzione, il cui diverso significato normativo, rispetto al secondo comma, e' stato analizzato in ogni suo aspetto dalla sent. n. 31 del 1986. Tale diversita' sostanziale non e' contraddetta dall'assimilazione del regime processuale delle due specie di controversie. Considerato in diritto 1. - Dai Tribunali di Firenze e di L'Aquila e' sollevata - dal primo in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal secondo anche in riferimento all'art. 38, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita' del debitore per il ritardo dell'adempimento. Occorre precisare preliminarmente che la questione mira a estendere ai crediti assistenziali il dispositivo della sentenza n. 156 del 1991 interpretato - conformemente al significato ascritto all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. dalla giurisprudenza prevalente - nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi legali (dieci per cento) calcolati sulla somma rivalutata. In questo senso la portata della questione e' circoscritta ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria per i quali la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991. Per le fattispecie venute in essere successivamente il significato normativo dell'art. 442 cod. proc. civ. in parte qua e' determinato dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuisce al titolare della prestazione, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal ritardo dell'adempimento, il diritto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito (cfr. sent. n. 394 del 1992). 2. - Cosi' delimitata, la questione e' fondata. In contrario non vale invocare, come fa l'Avvocatura dello Stato, la legge n. 412 del 1991, il cui art. 16, comma 6, si colloca all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ., riconducendo i crediti verso gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sotto il dominio del principio nominalistico. Questa norma sopravvenuta, essendo priva di efficacia retroattiva, non elimina la lamentata disparita' di trattamento dei crediti assistenziali rispetto ai crediti previdenziali nei casi in cui il ritardo dell'adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991: differenza determinata dalla riferibilita' solo ai secondi della sentenza n. 156 del 1991, mentre per i primi e' rimasta ferma la disciplina generale del codice civile. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 la disparita' di trattamento puo' ritenersi cessata, dato il riferimento del sesto comma dell'art. 16 non piu' alle prestazioni in se' considerate, ma agli enti erogatori. Si obietta inoltre che la ratio decidendi della sent. n. 156 del 1991 non e' adattabile ai crediti assistenziali. L'argomento e' esatto, ma non sufficiente: esso vale a escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di eguaglianza, non anche sotto il profilo del principio di razionalita'. Le prestazioni di assistenza obbligatoria si differenziano dalle prestazioni previdenziali sia sotto l'aspetto strutturale sia sotto l'aspetto finalistico, come ha ampiamente chiarito la sent. n. 31 del 1986, che ha separato nettamente la fattispecie dell'art. 38, primo comma, della Costituzione dalla fattispecie del secondo comma. Non e' pertinente il richiamo della sent. n. 85 del 1979, la quale ha riscontrato una omogeneita' delle due situazioni sul piano processuale, traendone argomento ai fini dell'assimilazione anche del trattamento riguardante le spese giudiziali, mentre nessun argomento si puo' trarne in ordine a problemi di diritto sostanziale. Solo per le prestazioni previdenziali, in quanto destinate ad assicurare al lavoratore "mezzi adeguati alle esigenze di vita", cioe' rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, e' possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, al parametro dell'art. 36, primo comma, della Costituzione Percio', essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non puo' essere assunta - come propongono i giudici remittenti - quale tertium comparationis ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza. 3. - Ma, una volta estesa ai crediti previdenziali, in base a tale principio, una regola analoga a quella dell'art. 429, terzo comma, interviene, in favore dei crediti assistenziali, il principio di razionalita'. Sotto questo profilo dell'art. 3 della Costituzione il dispositivo della sent. n. 156 del 1991 viene in considerazione per se stesso, indipendentemente dalla ratio decidendi che lo sorregge. In ordine alla questione ora in esame, esso diventa a sua volta ratio decidendi nella forma di un argomento a fortiori: se ai crediti previdenziali di qualsiasi entita', compresi i crediti relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da mora debendi, a maggior ragione la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 della Costituzione. Esse hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi "il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensi' anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze rel- ative al tenore di vita dei lavoratori" (sent. n. 31 del 1986 cit., punto 3 in diritto). Si recupera cosi', coordinandolo col principio di razionalita', anche il secondo parametro costituzionale indicato dal Tribunale di L'Aquila nell'art. 38, primo comma. Ma questo parametro puo' essere appropriatamente invocato non con l'argomento analogico di una pretesa somiglianza di contenuto e di funzione del precetto del primo comma a quello del secondo comma, bensi' con l'argomento di meritevolezza "a maggior ragione" da parte dei titolari di prestazioni assistenziali della medesima tutela attribuita ai crediti previdenziali contro i danni da ritardo dell'adempimento.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0450