N. 198 SENTENZA 19 - 27 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Imposte  dirette  -  Riscossione  coattiva  -
 Opposizione  di  terzo  tardiva  - Mancata previsione nell'ipotesi di
 bene pignorato oggetto  di  incanto  senza  esito  -  Questione  gia'
 ritenuta  non  fondata  con  sentenza  n.  85/1973  -  Erroneita' del
 presupposto interpretativo del giudice rimettente - Non fondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52).
 
 (Cost., artt. 24 e 42).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
 sul  reddito),  promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal
 Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente  tra  la  s.p.a.
 L.O.C.A.F.I.T.  ed  il  Servizio Riscossione dei Tributi, concessione
 della Provincia di Genova, iscritta al n. 306 del registro  ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1. - In un giudizio di opposizione di terzo ( ex artt. 619  c.p.c.
 e  52 d.P.R. n. 602 del 1973) promosso dalla societa' LOCAFIT S.p.A.,
 che rivendicava la proprieta' di bene mobile, oggetto di pignoramento
 eseguito presso l'azienda di Bossola Susanna in favore  del  Servizio
 Riscossione dei tributi, il Tribunale di Genova (con ordinanza del 13
 febbraio  1992)  ha  sollevato  questione incidentale di legittimita'
 costituzionale dell'art. 52  d.P.R.  29  settembre  1973  n.  602  in
 riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione.
    Premesso  che  l'art. 52 cit. (al pari dell'art. 207, primo comma,
 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in precedenza vigente)  contempla  che
 nella   procedura  di  riscossione  coattiva  delle  imposte  dirette
 l'opposizione di terzo prevista  dall'art.  619  c.p.c.  deve  essere
 proposta  prima della data fissata per il primo incanto, il tribunale
 rimettente precisa di non ignorare la sentenza n. 85 del  1973  della
 Corte  costituzionale,  che  ha  ritenuto non fondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  207,  primo  comma,  cit.  sia
 perche'  (in  riferimento  all'art. 24 della Costituzione) il termine
 suddetto non poteva ritenersi talmente breve  da  rendere  la  tutela
 meramente  apparente  od  estremamente  difficile,  sia  perche'  (in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione) al  terzo  opponente,  non
 diversamente  che nella ordinaria procedura esecutiva, era consentita
 l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c. . Nel caso di specie
 pero' - osserva il tribunale rimettente - il rimedio di cui  all'art.
 620  c.p.c.  non  puo' - allo stato - trovare applicazione perche' da
 una parte i due incanti  gia'  effettuati  sono  rimasti  infruttuosi
 (circostanza  questa che legittima la successiva vendita a trattativa
 privata ex art. 73 d.P.R. n. 602/73) e quindi non vi e' alcuna  somma
 da  distribuire, e d'altra parte l'esecuzione esattoriale in corso e'
 stata sospesa con provvedimento del Pretore. Risulta quindi vulnerato
 il  diritto  di  difesa  (art.  24  della  Costituzione)  perche'  e'
 ingiustificatamente  precluso  all'opponente di far valere il proprio
 diritto di proprieta' sul bene  pignorato,  sebbene  questo  non  sia
 stato   ancora  trasferito  per  l'esito  infruttuoso  degli  incanti
 effettuati. Inoltre - prosegue il giudice  rimettente  -  l'opponente
 viene  di  fatto  espropriato del bene oggetto del pignoramento senza
 che ricorra alcun motivo di interesse  generale  e  senza  indennizzo
 (con    conseguente    vulnerazione    anche   dell'art.   42   della
 Costituzione.).
    2.  -  Si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
 rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato
 concludendo    per    la    non   fondatezza   della   questione   di
 costituzionalita' sollevata, atteso che l'ordinanza di rimessione non
 prospetta in realta' alcun  profilo  nuovo  rispetto  a  quelli  gia'
 esaminati  dalla  Corte  nella citata sentenza n. 85 del 1973 (seppur
 con  riferimento  alla  precedente,  ma  analoga,  disciplina   posta
 dall'art.  207 cit.); ne' l'elemento di novita' puo' consistere nella
 circostanza che il procedimento di riscossione si  trovi  nella  fase
 antecedente  o  successiva  all'esperimento  del  primo o del secondo
 incanto.  Quanto  poi  al  (nuovo)  parametro  dell'art.   42   della
 Costituzione,  osserva l'Avvocatura che la previsione del termine per
 proporre l'opposizione  non  significa  affatto  che  il  diritto  di
 proprieta'  sui  beni  pignorati  sia  stato  espropriato o soppresso
 essendo fatta  salva  comunque  l'opposizione  tardiva  al  fine  del
 conseguimento del prezzo ricavato dalla vendita forzata.
                        Considerato in diritto
    1. - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale -
 in  riferimento  agli artt. 24 e 42 della Costituzione - dell'art. 52
 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
 imposte sul reddito) nella parte in cui - anche nell'ipotesi  in  cui
 il  bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione coattiva
 delle imposte non sia stato  ancora  trasferito  per  essere  rimasti
 senza  esito  gli  incanti effettuati - non consente l'opposizione di
 terzo ex art. 619 c.p.c. dopo la data fissata per  il  primo  incanto
 per  sospetta  violazione  dell'art.  24  della Costituzione (essendo
 ingiustificatamente precluso al terzo opponente di far valere il  suo
 diritto  di  proprieta' quando il bene pignorato non sia stato ancora
 trasferito) e dell'art.  42  della  Costituzione  (perche'  di  fatto
 l'opponente viene espropriato del bene oggetto del pignoramento senza
 che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo).
    2. - La questione non e' fondata.
   Questa  Corte  con  sentenza  n.  85  del 1973 ha gia' ritenuto non
 fondata la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'analoga
 disciplina  prevista  dall'art.  207,  primo comma, d.P.R. 29 gennaio
 1958 n. 645 (che prevedeva che l'opposizione di  terzi  ex  art.  619
 cod.  proc. civ. dovesse essere proposta prima della data fissata per
 il  primo  incanto  nell'ambito  della  procedura  di  espropriazione
 forzata)  sicche'  puo'  ribadirsi analogo giudizio di compatibilita'
 con le garanzie costituzionali del diritto di azione (art.  24  della
 Costituzione)  anche  per l'art. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre
 1973 n. 602 che ripete la stessa disposizione  con  riferimento  alla
 nuova normativa della riscossione delle imposte sul reddito.
    Ne'  ad  una  diversa  valutazione  induce la circostanza di fatto
 allegata dal giudice  rimettente  per  sollecitare  un  mutamento  di
 giudizio,  circostanza  consistente  nell'essere  di  fatto  impedita
 l'opposizione tardiva (ex art. 620 cod. proc. civ.) a  chi  vanta  un
 diritto  reale sul bene pignorato ove non sia stata ancora effettuata
 la vendita del bene medesimo.
    E' infatti tale presupposto interpretativo,  dal  quale  muove  il
 giudice rimettente, a dover essere disatteso.
    Invero,  l'applicazione  del rimedio dell'opposizione tardiva alla
 procedura di riscossione coattiva delle imposte - riconosciuta  dalla
 sentenza  citata come adeguato completamento della tutela del terzo -
 non puo' non  trovare  luogo  con  gli  adattamenti  richiesti  dalle
 peculiarita'   che   tale   procedura   connotano   e   differenziano
 dall'ordinaria esecuzione forzata. Questa - consentendo  in  generale
 l'esperibilita'  dell'opposizione  ex art. 619 cod. proc. civ. fino a
 che  non  sia  disposta  la  vendita  -   logicamente   prevede   che
 l'opposizione  tardiva  ex  art.  620 cod. proc. civ. sia proponibile
 "dopo" la vendita stessa. Inserita -  invece  -  nella  procedura  di
 riscossione fiscale, la opposizione tardiva, appunto in ragione della
 rilevata  necessita'  di  adattamento, deve modellarsi sulla esigenza
 che anche nella anzidetta procedura la tutela  del  terzo,  il  quale
 vanti  un  diritto  reale sul bene pignorato, non soffra soluzioni di
 continuita', al fine di evitare un'eventuale  (ancorche'  temporanea)
 paralisi  della  tutela  stessa  pur  in  presenza  di un pregiudizio
 attuale. Cio' comporta  che,  appena  diventa  non  piu'  proponibile
 l'opposizione  di  cui  all'art.  619  cod.  proc. civ. (dopo la data
 fissata  per  il  primo  incanto),  il  terzo  puo',  in   luogo   di
 quest'ultima, proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod.
 proc.  civ.,  la quale, se la vendita non e' stata ancora effettuata,
 ha in tale diverso contesto la funzione  preventiva  di  impedire  la
 distribuzione  di  quello che sara' il ricavato della futura vendita:
 funzione  questa  -  si  noti  -  peraltro   non   estranea   neppure
 all'opposizione  ordinaria  ove,  ancorche' tempestivamente proposta,
 non sia stata sospesa la vendita.
    3.  -  Conseguentemente  non  fondato  e'  pure  il  sospetto   di
 incostituzionalita'  riferito all'art. 42 della Costituzione sotto il
 profilo che la norma censurata consentirebbe che l'opponente  subisca
 l'espropriazione  senza  indennizzo  del  bene  pignorato. In realta'
 quest'ultimo - nel rispetto della normativa processuale  in  esame  -
 puo'  fino ad un certo momento impedire la vendita (con l'opposizione
 tempestiva)  e  successivamente  (con  l'opposizione  tardiva)   puo'
 impedire  la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo
 diritto.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  52  d.P.R.  29  settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
 riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli
 artt. 24 e  42  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Genova  con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0452