N. 198 SENTENZA 19 - 27 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Imposte dirette - Riscossione coattiva - Opposizione di terzo tardiva - Mancata previsione nell'ipotesi di bene pignorato oggetto di incanto senza esito - Questione gia' ritenuta non fondata con sentenza n. 85/1973 - Erroneita' del presupposto interpretativo del giudice rimettente - Non fondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52). (Cost., artt. 24 e 42).(GU n.19 del 5-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. L.O.C.A.F.I.T. ed il Servizio Riscossione dei Tributi, concessione della Provincia di Genova, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto in fatto 1. - In un giudizio di opposizione di terzo ( ex artt. 619 c.p.c. e 52 d.P.R. n. 602 del 1973) promosso dalla societa' LOCAFIT S.p.A., che rivendicava la proprieta' di bene mobile, oggetto di pignoramento eseguito presso l'azienda di Bossola Susanna in favore del Servizio Riscossione dei tributi, il Tribunale di Genova (con ordinanza del 13 febbraio 1992) ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione. Premesso che l'art. 52 cit. (al pari dell'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in precedenza vigente) contempla che nella procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto, il tribunale rimettente precisa di non ignorare la sentenza n. 85 del 1973 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207, primo comma, cit. sia perche' (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) il termine suddetto non poteva ritenersi talmente breve da rendere la tutela meramente apparente od estremamente difficile, sia perche' (in riferimento all'art. 3 della Costituzione) al terzo opponente, non diversamente che nella ordinaria procedura esecutiva, era consentita l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c. . Nel caso di specie pero' - osserva il tribunale rimettente - il rimedio di cui all'art. 620 c.p.c. non puo' - allo stato - trovare applicazione perche' da una parte i due incanti gia' effettuati sono rimasti infruttuosi (circostanza questa che legittima la successiva vendita a trattativa privata ex art. 73 d.P.R. n. 602/73) e quindi non vi e' alcuna somma da distribuire, e d'altra parte l'esecuzione esattoriale in corso e' stata sospesa con provvedimento del Pretore. Risulta quindi vulnerato il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) perche' e' ingiustificatamente precluso all'opponente di far valere il proprio diritto di proprieta' sul bene pignorato, sebbene questo non sia stato ancora trasferito per l'esito infruttuoso degli incanti effettuati. Inoltre - prosegue il giudice rimettente - l'opponente viene di fatto espropriato del bene oggetto del pignoramento senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo (con conseguente vulnerazione anche dell'art. 42 della Costituzione.). 2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, atteso che l'ordinanza di rimessione non prospetta in realta' alcun profilo nuovo rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte nella citata sentenza n. 85 del 1973 (seppur con riferimento alla precedente, ma analoga, disciplina posta dall'art. 207 cit.); ne' l'elemento di novita' puo' consistere nella circostanza che il procedimento di riscossione si trovi nella fase antecedente o successiva all'esperimento del primo o del secondo incanto. Quanto poi al (nuovo) parametro dell'art. 42 della Costituzione, osserva l'Avvocatura che la previsione del termine per proporre l'opposizione non significa affatto che il diritto di proprieta' sui beni pignorati sia stato espropriato o soppresso essendo fatta salva comunque l'opposizione tardiva al fine del conseguimento del prezzo ricavato dalla vendita forzata. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione - dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui - anche nell'ipotesi in cui il bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione coattiva delle imposte non sia stato ancora trasferito per essere rimasti senza esito gli incanti effettuati - non consente l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. dopo la data fissata per il primo incanto per sospetta violazione dell'art. 24 della Costituzione (essendo ingiustificatamente precluso al terzo opponente di far valere il suo diritto di proprieta' quando il bene pignorato non sia stato ancora trasferito) e dell'art. 42 della Costituzione (perche' di fatto l'opponente viene espropriato del bene oggetto del pignoramento senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo). 2. - La questione non e' fondata. Questa Corte con sentenza n. 85 del 1973 ha gia' ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'analoga disciplina prevista dall'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (che prevedeva che l'opposizione di terzi ex art. 619 cod. proc. civ. dovesse essere proposta prima della data fissata per il primo incanto nell'ambito della procedura di espropriazione forzata) sicche' puo' ribadirsi analogo giudizio di compatibilita' con le garanzie costituzionali del diritto di azione (art. 24 della Costituzione) anche per l'art. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla nuova normativa della riscossione delle imposte sul reddito. Ne' ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto allegata dal giudice rimettente per sollecitare un mutamento di giudizio, circostanza consistente nell'essere di fatto impedita l'opposizione tardiva (ex art. 620 cod. proc. civ.) a chi vanta un diritto reale sul bene pignorato ove non sia stata ancora effettuata la vendita del bene medesimo. E' infatti tale presupposto interpretativo, dal quale muove il giudice rimettente, a dover essere disatteso. Invero, l'applicazione del rimedio dell'opposizione tardiva alla procedura di riscossione coattiva delle imposte - riconosciuta dalla sentenza citata come adeguato completamento della tutela del terzo - non puo' non trovare luogo con gli adattamenti richiesti dalle peculiarita' che tale procedura connotano e differenziano dall'ordinaria esecuzione forzata. Questa - consentendo in generale l'esperibilita' dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. fino a che non sia disposta la vendita - logicamente prevede che l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. sia proponibile "dopo" la vendita stessa. Inserita - invece - nella procedura di riscossione fiscale, la opposizione tardiva, appunto in ragione della rilevata necessita' di adattamento, deve modellarsi sulla esigenza che anche nella anzidetta procedura la tutela del terzo, il quale vanti un diritto reale sul bene pignorato, non soffra soluzioni di continuita', al fine di evitare un'eventuale (ancorche' temporanea) paralisi della tutela stessa pur in presenza di un pregiudizio attuale. Cio' comporta che, appena diventa non piu' proponibile l'opposizione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. (dopo la data fissata per il primo incanto), il terzo puo', in luogo di quest'ultima, proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civ., la quale, se la vendita non e' stata ancora effettuata, ha in tale diverso contesto la funzione preventiva di impedire la distribuzione di quello che sara' il ricavato della futura vendita: funzione questa - si noti - peraltro non estranea neppure all'opposizione ordinaria ove, ancorche' tempestivamente proposta, non sia stata sospesa la vendita. 3. - Conseguentemente non fondato e' pure il sospetto di incostituzionalita' riferito all'art. 42 della Costituzione sotto il profilo che la norma censurata consentirebbe che l'opponente subisca l'espropriazione senza indennizzo del bene pignorato. In realta' quest'ultimo - nel rispetto della normativa processuale in esame - puo' fino ad un certo momento impedire la vendita (con l'opposizione tempestiva) e successivamente (con l'opposizione tardiva) puo' impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo diritto.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0452