N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 1992- 21 aprile 1993
N. 206 Ordinanza emessa il 23 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sul ricorso proposto da Carpasio Alberto contro l'Universita' degli studi di Napoli Impiego pubblico - Inquadramento nella nona qualifica funzionale, con effetto dal 31 dicembre 1990, del personale appartenente al comparto Ministeri e per quello dipendente dall'A.N.A.S., dall'A.I.M.A. e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' per il personale che lo precede in ruolo - Mancata previsione altresi' dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale non docente dell'Universita' (nella fattispecie bibliotecari inquadrati nella ottava qualifica funzionale) avente i requisiti predetti - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. (D.L. 24 novembre 1990, n. 344, artt. 7 e 8, primo comma, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21). (Cost., art. 3).(GU n.19 del 5-5-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4673/91 reg. gen. (n. 1096/91 r. sez.), proposto da Carpasio Alberto rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Russo, presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via S. Teresa al Museo n. 8, contro l'Universita' degli studi di Napoli, in persona del suo Rettore pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, alla via Diaz n. 11, ope legis domicilia; per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2878 dell'11 aprile 1991, col quale viene respinta la sua istanza di inquadramento nella qualifica funzionale superiore. E per la declaratoria del suo diritto al predetto inquadramento. Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Napoli; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Udita alla pubblica udienza del 23 aprile 1992 la relazione del dott. Leonardo Pasanisi; Udito altresi' l'avv. Maurizio Russo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con atto notificato in data 21 maggio 1991 e depositato il successivo 14 giugno, il sig. Carpasio Alberto, funzionario dell'Universita' degli studi di Napoli inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ex legge n. 312/1980, ricorreva innanzi a questo t.a.r. contro l'amministrazione di appartenenza per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2878 dell'11 aprile 1991 del rettore, col quale era stata respinta la sua istanza di inquadramento nella qualifica funzionale superiore, e comunque perche' venisse dichiarato il suo diritto al predetto inquadramento. Il ricorrente infatti, premesso che aveva chiesto all'Universita' degli studi di Napoli l'attribuzione della qualifica funzionale superiore con decorrenza 31 dicembre 1990 ai sensi degli artt. 7 e 8 primo comma della legge 23 gennaio 1991 n. 21, e che tale richiesta era stata rigettata sul presupposto dell'inapplicabilita' di detta normativa al personale del comparto Universita', deduceva l'illegittimita' del provvedimento impugnato per il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 primo comma della legge 23 gennaio 1991, n. 21 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicita', falso presupposto, disparita' di trattamento. A suo parere, infatti, la legge n. 21/1991, in quanto recante "disposizioni in materia di pubblico impiego", non e' riferibile solo a talune categorie di pubblici dipendenti, ma a tutti i pubblici dipendenti soggetti alla disciplina della legge n. 312/1980, in considerazione della finalita' costantemente perseguita dal Legislatore in materia di pubblico impiego, che e' quella di rendere omogenee le progressioni di carriera nelle diverse amministrazioni pubbliche. A parere del ricorrente, inoltre, l'impugnato provvedimento sarebbe affetto dai denunciati vizi anche sotto altro convergente profilo: considerato che la ratio dell'invocata normativa sarebbe quella di consentire l'inquadramento ivi previsto nei confronti di tutti coloro che vennero tempo addietro assunti alle dipendenze dello Stato sulla base di determinate procedure concorsuali ("concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/80 per le qualifiche dell' ex carriera direttiva od equiparata o superiori .."), sarebbe illogico discriminare il personale in funzione di scelte effettuate prima dell'istituzione dei comparti: il che si verificherebbe nel caso di specie, laddove il ricorrente, pur essendo stato assunto in virtu' di procedura concorsuale come quella considerata dalla norma in esame, non potrebe accedere alla qualifica funzionale superiore per il solo fatto di avere optato, all'epoca, per un posto presso il Ministero della pubblica istruzione (e di essere entrato conseguentemente nelle segreterie universitarie), mentre gli altri vincitori dello stesso o di analoghi concorsi gioverebbero dell'inquadramento nella predetta qualifica per la semplice circostanza di aver optato, all'epoca, per un posto di altro Ministero. In subordine, il ricorrente sollevava la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 primo comma, della legge n. 21/1991 in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui escludono dall'accesso a qualifica funzionale superiore, con decorrenza 31 dicembre 1990, il personale del comparto Universita' attualmente inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ex lege n. 312/1980, ed assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980 per qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere o equiparate o superiori. Con fascicolo depositato in data 22 aprile 1992, si costituiva in giudizio l'Universita' degli studi di Napoli, depositando l'istanza del ricorrente ed il provvedimento del rettore impugnato. Alla pubblica udienza del 23 aprile 1992, il procuratore del ricorrente chiedeva la decisione del ricorso. D I R I T T O 1. - Il presente gravame ha per oggetto il provvedimento col quale il rettore dell'Universita' degli studi di Napoli ha respinto l'istanza del ricorrente, funzionario di biblioteca inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ex lege n. 312/1980, diretta ad ottenere l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, con decorrenza 31 dicembre 1990, ai sensi degli artt. 7 e 8, primo comma, legge n. 21/1991. 2. - Di tale atto, il sig. Carpasio denunzia la illegittimita' e ne chiede l'annullamento, affidando le sue doglianze al seguente motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, primo comma, legge n. 21/1991 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicita', falso presupposto, disparita' di trattamento. A suo parere, infatti, l'invocata normativa (contrariamente a quanto sostenuto dal rettore nell'impugnato provvedimento), sarebbe comunque applicabile a tutti i pubblici dipendenti soggetti alla legge n. 312/1980, in considerazione sia del dato testuale (in quanto il cennato provvedimento legislativo reca "disposizioni in materia di pubblico impiego"), sia di quello logico- interpretativo, non essendo ammissibile discriminare lo stesso personale (assunto cioe' alle dipendenze dello Stato in virtu' di concorsi espletati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 312/1980), in funzione di scelte effettuate prima dell'istituzione dei comparti. 3. - La censura e' tuttavia infondata. Il d.l. 24 novembre 1990, n. 344, (conv. in legge dall'art. 1, primo comma, legge 23 gennaio 1991, n. 21) reca la seguente intestazione: "corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego". In particolare, gli artt. 7 e 8, primo comma, prevedono l'inquadramento nella nona qualifica funzionale, con effetto dal 31 dicembre 1990, e secondo le modalita' indicate nella legge 7 luglio 1988, n. 254, per il solo personale appartenente al comparto ministeri e per quello dipendente dall'Anas, dall'Aima e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, "assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della lege 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonche' per il personale che lo precede in ruolo". Gli altri articoli del d.l. in questione prevedono poi disposizioni di carattere normativo, o anche solo economico, per altre categorie di pubblici dipendenti (come ad esempio l'art. 9, che si applica, per espressa previsione del punto 4, al personale non docente del comparto Universita', cui appartiene il ricorrente). Emerge, quindi, dallo stesso tenore letterale delle norme di cui si invoca l'applicazione, l'infondatezza della doglianza in esame. Gli artt. 7 e 8, primo comma, d.l. n. 344/1/990 si riferiscono esclusivamente al personale del comparto ministeri ed a quello appartenente alle amministrazioni autonome ivi indicate. Il fatto che tali disposizioni siano state inserite in un contesto normativo piu' ampio, concernente anche altri settori del pubblico impiego, non rileva sul piano dell'individuazione dei loro destinatari, che rimangono quelli espressamente specificati. Le considerazioni che precedono portano peraltro ad escludere la fondatezza della censura proposta, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere. E' noto, infatti, che in materia di inquadramento del personale, l'Amministrazione non dispone di poteri discrezionali, essendo la sua attivita' strettamente vincolata alla verifica della corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella astrattamente delineata dal legislatore: in applicazione di principi generali, non e' quindi configurabile, nei confronti dei provvedimenti di inquadramento, il vizio di eccesso di potere, che, per definizione, postula l'esercizio di un'attivita' discrezionale (cfr. T.a.r. Veneto, sez. I, n. 604 del 17 luglio 1991; T.a.r. Campania, sez. I, n. 802 del 19 dicembre 1988). 4. - Il ricorso deve pertanto essere respinto, attesa la indubbia conformita' alla legge del provvedimento impugnato. Il ricorrente, tuttavia, solleva, in subordine, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, d.l. n. 344/1990 in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui escludono dall'accesso a qualifica funzionale superiore, con decorrenza 31 dicembre 1990, il personale del comparto Universita', attualmente inquadrato nell'ottava qualifica funzionale in base alla legge n. 312/1980, ed assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312/1980 per qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori. Stante l'infondatezza nel merito della censura proposta, assume allora rilevanza la prospettata questione di legittimita' costituzionale, che peraltro, a parere del collegio, non appare manifestamente infondata, perlomeno in relazione all'asserita violazione del principio di eguaglianza. Preliminarmente, occorre evidenziare che la resistente amministrazione universitaria, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato che l'attuale inquadramento del ricorrente nell'ottava qualifica funzionale deriva dalla sua partecipazione a concorso bandito anteriormente alla data di entrta in vigore della legge n. 312/1980, per qualifica dell' ex carriera direttiva di consigliere o equiparata o superiore. Appare quindi evidente che sussiste l'identita' tra le due situazioni raffrontate. Si tratta allora di verificare se la diversita' di trattamento riservata alle due situazioni dall'ordinamento trovi adeguata giustificazione sul piano della logica e della ragionevolezza. Al riguardo, occorre premettere che la legge n. 312/1980, nel dettare norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha distinto il personale dei ministeri (titolo I) da quello non docente delle Universita' (titolo III, capo II): ma ha tuttavia previsto, all'art. 80, primo comma, che le qualifiche di detto personale universitario siano uniformate ai principi di cui all'art. 2 (concernente appunto la classificazione in otto qualifiche funzionali del personale ministeriale). Il collegamento cosi' costituito tra le due categorie di personale quanto allo sviluppo della carriera ed ai criteri di inquadramento e' sintomatico della individuazione della finalita' in concreto perseguita dal legislatore, che e' quella di rendere omogenea (e non di diversificare) la progressione della carriera nei due settori di pubblico impiego considerati. Inoltre, poco prima della determinazione dei comparti di contrattazione collettiva (avvenuta con d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), sono stati emanati due provvedimenti legislativi (il d.l. 28 gennaio 1986, n. 9 e la legge 29 gennaio 1986, n. 23) che hanno istituito, rispettivamente per il personale ministeriale (art. 2) e per quello non docente dell'Universita' (art. 15), la nona qualifica funzionale. In definitiva, nel sistema legislativo, la disciplina della progressione di carriera dei due settori di pubblico impiego, pur nella diversificazione delle funzioni svolte, e' improntata a indubbi criteri di uniformita', come si evince dal "rinvio dinamico" operato dall'art. 80, primo comma, legge n. 312/1980 e come non a caso ribadito dalla coeva istituzione, per entrambe le categorie, della nona qualifica funzionale. Infine, a parere del collegio, un ulteriore elemento idoneo a suffragare l'opinione qui esposta puo' essere tratto dal confronto tra le stesse norme impugnate. L'art. 8 d.l. n. 344/1990 ha infatti previsto l'attribuzione della nona qualifica funzionale anche in favore del personale appartenente all'Anas, all'Aima ed ai monopoli di Stato, cioe' vale a dire di amministrazioni comunque caratterizzate, in seno all'ordinamento, da una spiccata autonomia (anche se inferiore a quella delle universita'). Evidentemente, il beneficio in questione non e' stato considerato dal legislatore del 1990 come una prerogativa del comparto Ministeri (nel quale caso sarebbe stata invocabile la specialita' del rapporto per giustificare il fondamento razionale della diversita' della disciplina), ma come un elemento compatibile anche con altre situazioni di pubblico impiego. Se questo e' vero, non si vede, tuttavia, come lo stesso legislatore abbia poi potuto limitare l'attribuzione ad alcuni settori del pubblico impiego e non estenderlo anche ad altri. Delle due l'una: o il beneficio in parola e' connaturato alla specialita' del rapporto (secondo la valutazione discrezionale operata dal legislatore), e quindi non e' estensibile a nessun altro settore di pubblico impiego (neanche a quello delle amministrazioni autonome); o e' invece pressione di un criterio generale (di omogeneizzazione dello sviluppo delle carriere) e quindi, cosi' come e' stato ritenuto applicabile al personale di cui all'art. 8 d.l. n. 344/1990, non puo' essere poi arbitrariamente escluso per altre categorie. 5. - Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, d.l. n. 344/1990 (conv. in legge dall'art. 1, primo comma, legge n. 21/1991) per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del d.l. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della legge 23 gennaio 1991 n. 21), in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 1992. Il presidente f.f.: GUERRIERO Il ref. est.: PASANISI Depositata in segreteria il 5 marzo 1993. Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 93C0460