N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 1992- 21 aprile 1993

                                N. 206
       Ordinanza emessa il 23 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Campania, Napoli, sul ricorso proposto da Carpasio
 Alberto contro l'Universita' degli studi di Napoli
 Impiego pubblico - Inquadramento nella nona qualifica funzionale, con
    effetto dal  31  dicembre  1990,  del  personale  appartenente  al
    comparto   Ministeri   e   per  quello  dipendente  dall'A.N.A.S.,
    dall'A.I.M.A. e  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
    Stato,   assunto   in   esito  a  concorsi  banditi  anteriormente
    all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312,  per  le
    qualifiche  dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate
    e superiori, nonche' per il personale che lo precede  in  ruolo  -
    Mancata   previsione   altresi'   dell'inquadramento   nella  nona
    qualifica funzionale del personale  non  docente  dell'Universita'
    (nella  fattispecie bibliotecari inquadrati nella ottava qualifica
    funzionale)  avente  i  requisiti   predetti   -   Disparita'   di
    trattamento di situazioni omogenee.
 (D.L. 24 novembre 1990, n. 344, artt. 7 e 8, primo comma, convertito
    in legge 23 gennaio 1991, n. 21).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 4673/91 reg.
 gen. (n. 1096/91 r. sez.), proposto da  Carpasio  Alberto  rapp.to  e
 difeso  dall'avv.  Maurizio Russo, presso il quale elett.te domicilia
 in Napoli alla via S. Teresa al  Museo  n.  8,  contro  l'Universita'
 degli  studi  di  Napoli,  in  persona  del  suo Rettore pro tempore,
 rapp.ta  e  difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
 presso i cui uffici, alla via Diaz n. 11, ope  legis  domicilia;  per
 l'annullamento  del  provvedimento prot. n. 2878 dell'11 aprile 1991,
 col quale viene  respinta  la  sua  istanza  di  inquadramento  nella
 qualifica funzionale superiore. E per la declaratoria del suo diritto
 al predetto inquadramento.
    Visti il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio dell'Universita' degli
 studi di Napoli;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza del 23 aprile 1992 la relazione del
 dott. Leonardo Pasanisi;
    Udito altresi' l'avv. Maurizio Russo;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con atto notificato  in  data  21  maggio  1991  e  depositato  il
 successivo   14   giugno,   il  sig.  Carpasio  Alberto,  funzionario
 dell'Universita'  degli  studi  di  Napoli   inquadrato   nell'ottava
 qualifica funzionale ex legge n. 312/1980, ricorreva innanzi a questo
 t.a.r.  contro  l'amministrazione  di appartenenza per l'annullamento
 del provvedimento prot. n. 2878 dell'11 aprile 1991 del rettore,  col
 quale  era  stata  respinta  la  sua  istanza  di inquadramento nella
 qualifica funzionale superiore, e comunque perche' venisse dichiarato
 il suo diritto al predetto inquadramento.
    Il ricorrente infatti, premesso che aveva chiesto  all'Universita'
 degli  studi  di  Napoli  l'attribuzione  della  qualifica funzionale
 superiore con decorrenza 31 dicembre 1990 ai sensi degli artt. 7 e  8
 primo  comma  della legge 23 gennaio 1991 n. 21, e che tale richiesta
 era stata rigettata sul presupposto  dell'inapplicabilita'  di  detta
 normativa   al   personale   del   comparto   Universita',   deduceva
 l'illegittimita' del provvedimento impugnato per il seguente  motivo:
 Violazione  e  falsa applicazione degli artt. 7 e 8 primo comma della
 legge 23 gennaio 1991, n. 21 ed eccesso  di  potere  per  difetto  di
 motivazione,    illogicita',   falso   presupposto,   disparita'   di
 trattamento.
    A suo parere, infatti, la legge  n.  21/1991,  in  quanto  recante
 "disposizioni in materia di pubblico impiego", non e' riferibile solo
 a  talune  categorie  di  pubblici  dipendenti, ma a tutti i pubblici
 dipendenti soggetti alla  disciplina  della  legge  n.  312/1980,  in
 considerazione   della   finalita'   costantemente   perseguita   dal
 Legislatore in materia di pubblico impiego, che e' quella di  rendere
 omogenee  le  progressioni  di carriera nelle diverse amministrazioni
 pubbliche.
    A  parere  del  ricorrente,  inoltre,  l'impugnato   provvedimento
 sarebbe  affetto  dai  denunciati  vizi anche sotto altro convergente
 profilo: considerato che la  ratio  dell'invocata  normativa  sarebbe
 quella  di  consentire  l'inquadramento ivi previsto nei confronti di
 tutti coloro che vennero tempo addietro assunti alle dipendenze dello
 Stato sulla base  di  determinate  procedure  concorsuali  ("concorsi
 banditi  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge n.
 312/80 per le qualifiche dell' ex carriera direttiva od equiparata  o
 superiori   .."),  sarebbe  illogico  discriminare  il  personale  in
 funzione di scelte effettuate prima dell'istituzione dei comparti: il
 che  si verificherebbe nel caso di specie, laddove il ricorrente, pur
 essendo stato assunto in virtu' di procedura concorsuale come  quella
 considerata dalla norma in esame, non potrebe accedere alla qualifica
 funzionale  superiore  per  il solo fatto di avere optato, all'epoca,
 per un posto presso il Ministero  della  pubblica  istruzione  (e  di
 essere  entrato  conseguentemente  nelle  segreterie  universitarie),
 mentre gli altri  vincitori  dello  stesso  o  di  analoghi  concorsi
 gioverebbero  dell'inquadramento  nella  predetta  qualifica  per  la
 semplice circostanza di aver optato, all'epoca, per un posto di altro
 Ministero.
    In subordine, il ricorrente sollevava la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 7 e 8 primo comma, della legge n.  21/1991
 in  riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte
 in cui escludono dall'accesso a qualifica funzionale  superiore,  con
 decorrenza  31  dicembre  1990, il personale del comparto Universita'
 attualmente inquadrato nell'ottava qualifica funzionale  ex  lege  n.
 312/1980,  ed  assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla
 data di entrata in vigore della  legge  n.  312/1980  per  qualifiche
 dell' ex carriera direttiva di consigliere o equiparate o superiori.
    Con  fascicolo depositato in data 22 aprile 1992, si costituiva in
 giudizio l'Universita' degli studi di Napoli,  depositando  l'istanza
 del ricorrente ed il provvedimento del rettore impugnato.
    Alla  pubblica  udienza  del  23  aprile  1992, il procuratore del
 ricorrente chiedeva la decisione del ricorso.
                             D I R I T T O
    1. - Il presente gravame ha per oggetto il provvedimento col quale
 il  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Napoli  ha  respinto
 l'istanza   del  ricorrente,  funzionario  di  biblioteca  inquadrato
 nell'ottava qualifica funzionale ex  lege  n.  312/1980,  diretta  ad
 ottenere  l'inquadramento  nella  qualifica funzionale superiore, con
 decorrenza 31 dicembre 1990, ai sensi degli artt. 7 e 8, primo comma,
 legge n. 21/1991.
    2. - Di tale atto, il sig. Carpasio denunzia la  illegittimita'  e
 ne  chiede  l'annullamento,  affidando  le  sue doglianze al seguente
 motivo: violazione e falsa applicazione degli  artt.  7  e  8,  primo
 comma,  legge  n.  21/1991  ed  eccesso  di  potere  per  difetto  di
 motivazione,   illogicita',   falso   presupposto,   disparita'    di
 trattamento.    A   suo   parere,   infatti,   l'invocata   normativa
 (contrariamente  a  quanto  sostenuto  dal   rettore   nell'impugnato
 provvedimento),  sarebbe  comunque  applicabile  a  tutti  i pubblici
 dipendenti soggetti alla legge n. 312/1980, in considerazione sia del
 dato testuale (in quanto il cennato  provvedimento  legislativo  reca
 "disposizioni in materia di pubblico impiego"), sia di quello logico-
 interpretativo,   non  essendo  ammissibile  discriminare  lo  stesso
 personale (assunto cioe' alle dipendenze dello  Stato  in  virtu'  di
 concorsi espletati anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
 312/1980),  in  funzione  di scelte effettuate prima dell'istituzione
 dei comparti.
    3. - La censura e' tuttavia infondata.
    Il d.l. 24 novembre 1990, n. 344, (conv. in  legge  dall'art.  1,
 primo  comma,  legge  23  gennaio  1991,  n.  21)  reca  la  seguente
 intestazione: "corresponsione ai pubblici dipendenti di  acconti  sui
 miglioramenti  economici  relativi al periodo contrattuale 1988-1990,
 nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego".
    In   particolare,   gli  artt.  7  e  8,  primo  comma,  prevedono
 l'inquadramento nella nona qualifica funzionale, con effetto  dal  31
 dicembre  1990,  e secondo le modalita' indicate nella legge 7 luglio
 1988,  n.  254,  per  il  solo  personale  appartenente  al  comparto
 ministeri   e   per   quello   dipendente   dall'Anas,   dall'Aima  e
 dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  "assunto  in
 esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore
 della  lege  11  luglio  1980,  n.  312,  per  le qualifiche dell' ex
 carriera direttiva di consigliere o equiparate e  superiori,  nonche'
 per il personale che lo precede in ruolo".
    Gli   altri   articoli   del  d.l.  in  questione  prevedono  poi
 disposizioni di carattere normativo,  o  anche  solo  economico,  per
 altre categorie di pubblici dipendenti (come ad esempio l'art. 9, che
 si  applica,  per  espressa  previsione del punto 4, al personale non
 docente del comparto Universita', cui appartiene il ricorrente).
    Emerge, quindi, dallo stesso tenore letterale delle norme  di  cui
 si invoca l'applicazione, l'infondatezza della doglianza in esame.
    Gli  artt.  7  e 8, primo comma, d.l. n. 344/1/990 si riferiscono
 esclusivamente al  personale  del  comparto  ministeri  ed  a  quello
 appartenente alle amministrazioni autonome ivi indicate.
    Il fatto che tali disposizioni siano state inserite in un contesto
 normativo  piu'  ampio,  concernente anche altri settori del pubblico
 impiego,  non  rileva  sul   piano   dell'individuazione   dei   loro
 destinatari, che rimangono quelli espressamente specificati.
    Le  considerazioni  che precedono portano peraltro ad escludere la
 fondatezza  della  censura   proposta,   anche   sotto   il   profilo
 dell'eccesso di potere.
    E'  noto,  infatti, che in materia di inquadramento del personale,
 l'Amministrazione non dispone di poteri discrezionali, essendo la sua
 attivita' strettamente vincolata alla verifica  della  corrispondenza
 tra  la  fattispecie  concreta  e  quella astrattamente delineata dal
 legislatore: in applicazione di  principi  generali,  non  e'  quindi
 configurabile,  nei  confronti dei provvedimenti di inquadramento, il
 vizio di eccesso di potere, che, per definizione, postula l'esercizio
 di un'attivita' discrezionale (cfr. T.a.r. Veneto, sez. I, n. 604 del
 17 luglio 1991; T.a.r. Campania, sez.  I,  n.  802  del  19  dicembre
 1988).
    4.  - Il ricorso deve pertanto essere respinto, attesa la indubbia
 conformita' alla legge del provvedimento  impugnato.  Il  ricorrente,
 tuttavia,   solleva,  in  subordine,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, d.l. n.  344/1990  in
 riferimento  agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in
 cui escludono dall'accesso  a  qualifica  funzionale  superiore,  con
 decorrenza  31  dicembre 1990, il personale del comparto Universita',
 attualmente inquadrato nell'ottava qualifica funzionale in base  alla
 legge   n.   312/1980,   ed  assunto  in  esito  a  concorsi  banditi
 anteriormente alla data di entrata in vigore della  stessa  legge  n.
 312/1980  per qualifiche dell' ex carriera direttiva di consigliere o
 equiparate e superiori.
    Stante l'infondatezza nel merito della  censura  proposta,  assume
 allora   rilevanza   la   prospettata   questione   di   legittimita'
 costituzionale, che peraltro,  a  parere  del  collegio,  non  appare
 manifestamente   infondata,   perlomeno   in  relazione  all'asserita
 violazione del principio di eguaglianza.
    Preliminarmente,    occorre    evidenziare   che   la   resistente
 amministrazione universitaria, nel costituirsi in  giudizio,  non  ha
 contestato  che  l'attuale  inquadramento  del ricorrente nell'ottava
 qualifica funzionale  deriva  dalla  sua  partecipazione  a  concorso
 bandito  anteriormente  alla  data di entrta in vigore della legge n.
 312/1980, per qualifica dell' ex carriera direttiva di consigliere  o
 equiparata o superiore.
    Appare  quindi  evidente  che  sussiste  l'identita'  tra  le  due
 situazioni raffrontate.
    Si tratta allora di verificare se  la  diversita'  di  trattamento
 riservata   alle   due  situazioni  dall'ordinamento  trovi  adeguata
 giustificazione sul piano della logica e della ragionevolezza.
    Al riguardo, occorre premettere che  la  legge  n.  312/1980,  nel
 dettare norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del
 personale civile e militare dello Stato, ha distinto il personale dei
 ministeri  (titolo I) da quello non docente delle Universita' (titolo
 III, capo II): ma ha tuttavia previsto, all'art. 80, primo comma, che
 le qualifiche di detto personale universitario  siano  uniformate  ai
 principi di cui all'art. 2 (concernente appunto la classificazione in
 otto qualifiche funzionali del personale ministeriale).
    Il collegamento cosi' costituito tra le due categorie di personale
 quanto allo sviluppo della carriera ed ai criteri di inquadramento e'
 sintomatico   della   individuazione   della  finalita'  in  concreto
 perseguita dal legislatore, che e' quella di rendere omogenea (e  non
 di  diversificare)  la progressione della carriera nei due settori di
 pubblico impiego considerati.
    Inoltre,  poco  prima  della  determinazione   dei   comparti   di
 contrattazione  collettiva (avvenuta con d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68),
 sono stati emanati due provvedimenti legislativi (il d.l. 28 gennaio
 1986, n. 9 e la legge 29 gennaio 1986, n. 23)  che  hanno  istituito,
 rispettivamente  per  il personale ministeriale (art. 2) e per quello
 non docente dell'Universita' (art. 15), la nona qualifica funzionale.
    In  definitiva,  nel  sistema  legislativo,  la  disciplina  della
 progressione  di  carriera  dei  due settori di pubblico impiego, pur
 nella diversificazione delle funzioni svolte, e' improntata a indubbi
 criteri di uniformita', come si evince dal "rinvio dinamico"  operato
 dall'art.  80,  primo  comma,  legge  n.  312/1980  e come non a caso
 ribadito dalla coeva istituzione, per entrambe  le  categorie,  della
 nona qualifica funzionale.
    Infine,  a  parere  del  collegio,  un ulteriore elemento idoneo a
 suffragare l'opinione qui esposta puo' essere  tratto  dal  confronto
 tra le stesse norme impugnate.
    L'art.  8  d.l.  n.  344/1990  ha infatti previsto l'attribuzione
 della  nona  qualifica  funzionale  anche  in  favore  del  personale
 appartenente all'Anas, all'Aima ed ai monopoli di Stato, cioe' vale a
 dire    di   amministrazioni   comunque   caratterizzate,   in   seno
 all'ordinamento, da una spiccata  autonomia  (anche  se  inferiore  a
 quella delle universita').
    Evidentemente,  il beneficio in questione non e' stato considerato
 dal legislatore del 1990 come una prerogativa del comparto  Ministeri
 (nel  quale caso sarebbe stata invocabile la specialita' del rapporto
 per giustificare  il  fondamento  razionale  della  diversita'  della
 disciplina),   ma  come  un  elemento  compatibile  anche  con  altre
 situazioni di pubblico impiego. Se  questo  e'  vero,  non  si  vede,
 tuttavia,  come  lo  stesso  legislatore  abbia  poi  potuto limitare
 l'attribuzione  ad  alcuni  settori  del  pubblico  impiego   e   non
 estenderlo anche ad altri.
    Delle  due  l'una:  o  il  beneficio in parola e' connaturato alla
 specialita'  del  rapporto  (secondo  la  valutazione   discrezionale
 operata  dal legislatore), e quindi non e' estensibile a nessun altro
 settore di pubblico impiego (neanche a quello  delle  amministrazioni
 autonome);  o  e'  invece  pressione  di  un  criterio  generale  (di
 omogeneizzazione dello sviluppo delle carriere) e quindi, cosi'  come
 e' stato ritenuto applicabile al personale di cui all'art. 8 d.l. n.
 344/1990,  non  puo'  essere  poi  arbitrariamente  escluso per altre
 categorie.
    5. - Alla stregua delle considerazioni che precedono,  ritiene  il
 Collegio  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, d.l.  n.
 344/1990  (conv. in legge dall'art. 1, primo comma, legge n. 21/1991)
 per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.
 1, e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del d.l.
 24  novembre  1990,  n.  344  (convertito in legge dall'art. 1, primo
 comma, della legge 23 gennaio 1991 n. 21), in  relazione  all'art.  3
 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  segreteria  l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
 ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del
 Consiglio  dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
 Camera dei Deputati.
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio  del  23  aprile
 1992.
                     Il presidente f.f.: GUERRIERO
                                                Il ref. est.: PASANISI
    Depositata in segreteria il 5 marzo 1993.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

 93C0460