N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1992- 21 aprile 1993
N. 211 Ordinanza emessa il 25 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, sul ricorso proposto da Lami Laura contro la regione Emilia-Romagna ed altra. Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie: E.N.P.I.) trasferiti alle U.S.L. - Inquadramento degli psicologi, che prestavano attivita' nel ruolo tecnico dei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore, nella posizione funzionale di psicologo coadiutore (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 331/1992) - Condizione - Anzianita' di servizio nella stessa qualifica di dieci anni - Mancata previsione di detta condizione per gli psicologi collaboratori provenienti dalle regioni e dagli enti locali - Disparita' di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza, sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati e gli effetti derivanti dall'ingiusto declassamento. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.19 del 5-5-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 883/1990 proposto da Laura Lami, rappresentata e difesa dall'avv. R. Miniero ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bologna, via L.C. Farini n. 10, contro: regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bologna, via De' Musei n. 4; U.S.L. n. 27 di Bologna, non costituita in giudizio; per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 7158, di approvazione dei ruoli nominativi regionali del personale del s.s.n., nella parte in cui l'odierna ricorrente e' stata inserita nella posizione funzionale di "psicologo collaboratore", anziche' in quella di "psicologo coadiutore", e con la decorrenza 1½ gennaio 1986 anziche' 1½ gennaio 1984; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Emilia- Romagna; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 25 novembre 1992 il relatore dott. Claudio Rovis; Uditi, altresi', l'avv. Miniero per la ricorrente e l'avv. Stefanelli, in sostituzione dell'avv. Russo, per la resistente regione; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 210/1993). 93C0465