N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1992- 21 aprile 1993

                                N. 211
      Ordinanza emessa il 25 novembre 1992 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo
  regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, sul ricorso proposto da
  Lami Laura contro la regione Emilia-Romagna ed altra.
 Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie:
    E.N.P.I.)  trasferiti alle U.S.L. - Inquadramento degli psicologi,
    che prestavano attivita' nel ruolo tecnico dei predetti  enti  con
    la   qualifica   di   psicologo   collaboratore,  nella  posizione
    funzionale di psicologo coadiutore  (per  effetto  della  sentenza
    della  Corte costituzionale n. 331/1992) - Condizione - Anzianita'
    di servizio  nella  stessa  qualifica  di  dieci  anni  -  Mancata
    previsione  di  detta  condizione  per gli psicologi collaboratori
    provenienti dalle regioni e dagli  enti  locali  -  Disparita'  di
    trattamento  di soggetti nella stessa situazione giuridica in base
    al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza, sui  principi
    di  imparzialita' e buon andamento della p.a. per la demotivazione
    dei soggetti declassati  e  gli  effetti  derivanti  dall'ingiusto
    declassamento.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 883/1990
 proposto da Laura Lami, rappresentata e difesa dall'avv.  R.  Miniero
 ed  elettivamente  domiciliata  presso lo stesso in Bologna, via L.C.
 Farini  n.  10,  contro:  regione  Emilia-Romagna,  costituitasi   in
 giudizio,  rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo ed elettivamente
 domiciliata presso la stessa in Bologna, via De' Musei n.  4;  U.S.L.
 n.  27  di  Bologna,  non  costituita in giudizio; per l'annullamento
 della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 7158,
 di approvazione dei ruoli  nominativi  regionali  del  personale  del
 s.s.n.,  nella  parte  in  cui l'odierna ricorrente e' stata inserita
 nella posizione funzionale di "psicologo collaboratore", anziche'  in
 quella di "psicologo coadiutore", e con la decorrenza 1½ gennaio 1986
 anziche' 1½ gennaio 1984;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della regione Emilia-
 Romagna;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito, alla pubblica udienza del  25  novembre  1992  il  relatore
 dott. Claudio Rovis;
    Uditi,  altresi',  l'avv.  Miniero  per  la  ricorrente  e  l'avv.
 Stefanelli,  in  sostituzione  dell'avv.  Russo,  per  la  resistente
 regione;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 210/1993).
 93C0465