N. 206 SENTENZA 21 - 29 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione di societa' di diritto privato a partecipazione provinciale - Invasione di competenze statali e dello spazio riservato alla libera iniziativa privata - Revoca con delibera 12 gennaio 1993 della deliberazione legislativa dell'8 ottobre 1992, a cura del consiglio della provincia autonoma di Bolzano - Cessazione della materia del contendere (Delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano l'8 ottobre 1992) (Cost., artt. 4, 5, 41, 43 e 120;Statuto speciale T.-A.A. artt. 8, 9 e 16).(GU n.19 del 5-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo: "Istituzione di una societa' per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 ottobre 1992, depositato in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1992; Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente; Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 29 ottobre 1992 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via principale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una societa' per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica". Il ricorrente deduce che la legge impugnata, nel prevedere l'istituzione di una societa' di diritto privato a prevalente partecipazione provinciale per l'espletamento di compiti ritenuti riconducibili alla sfera di attribuzioni della Provincia, sarebbe in contrasto con gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche' con gli artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma, della Costituzione. In particolare, nel ricorso si denunciano due distinti profili di incostituzionalita' della legge provinciale impugnata. In primo luogo, si contesta che i compiti ricompresi tra i fini istituzionali della societa' in questione - ed elencati nell'art. 1 della delibera legislativa impugnata - rientrino nelle competenze della Provincia autonoma, in quanto, trattandosi di attivita' (consulenze, pareri, prove, analisi) che molteplici norme statali qualificano e disciplinano come riservate a professioni protette, la loro attribuzione alla Provincia, seppure attraverso la creazione di una societa' per azioni, invaderebbe, da un lato, le relative competenze statali, e dall'altro, lo spazio riservato alla libera iniziativa dei privati. In secondo luogo, si rileva la violazione del limite di diritto privato, tanto ad opera delle sopra indicate disposizioni che individuano i fini istituzionali della societa' a partecipazione provinciale, quanto per effetto della disciplina organizzativa della societa' medesima - posta, in particolare, con gli artt. 2, terzo comma, e 4, primo comma, - la quale derogherebbe in parte al regime tipico delle societa' per azioni stabilito dal codice civile; La Provincia autonoma di Bolzano non si e' costituita in giudizio. Considerato in diritto Con delibera del 12 gennaio 1993 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha revocato la propria deliberazione legislativa adottata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di una societa' per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica". Per tale ragione (v., ad esempio, sentenze n. 145/1992, n. 87/1990 e n. 962/1988) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0473