N. 206 SENTENZA 21 - 29 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione
 di  societa'  di  diritto  privato  a  partecipazione  provinciale  -
 Invasione  di competenze statali e dello spazio riservato alla libera
 iniziativa privata -  Revoca  con  delibera  12  gennaio  1993  della
 deliberazione  legislativa  dell'8 ottobre 1992, a cura del consiglio
 della provincia autonoma di Bolzano - Cessazione  della  materia  del
 contendere
 
 (Delibera   legislativa  riapprovata  dal  consiglio  provinciale  di
 Bolzano l'8 ottobre 1992)
 
 (Cost., artt. 4, 5, 41, 43 e 120;Statuto speciale T.-A.A. artt.  8, 9
 e 16).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge   della
 Provincia  autonoma  di  Bolzano  riapprovata  l'8  ottobre 1992, dal
 titolo:  "Istituzione  di  una  societa'  per  i  controlli   tecnici
 finalizzati  alla  protezione  dell'uomo  e  dell'ambiente  da azioni
 dannose e  dai  rischi  della  tecnica",  promosso  con  ricorso  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 ottobre 1992,
 depositato  in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n.
 67 del registro ricorsi 1992;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice  relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  29  ottobre  1992  il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale in via principale della legge della Provincia autonoma
 di  Bolzano  riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo "Istituzione di
 una societa' per i  controlli  tecnici  finalizzati  alla  protezione
 dell'uomo  e  dell'ambiente  da  azioni  dannose  e  dai rischi della
 tecnica". Il ricorrente deduce che la legge impugnata, nel  prevedere
 l'istituzione  di  una  societa'  di  diritto  privato  a  prevalente
 partecipazione provinciale per  l'espletamento  di  compiti  ritenuti
 riconducibili  alla sfera di attribuzioni della Provincia, sarebbe in
 contrasto con gli artt. 8, 9 e  16  dello  Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche' con gli
 artt. 4, 5, 41,  43  e  120,  terzo  comma,  della  Costituzione.  In
 particolare,  nel  ricorso  si  denunciano  due  distinti  profili di
 incostituzionalita' della legge provinciale impugnata.
    In primo luogo, si contesta che i compiti ricompresi  tra  i  fini
 istituzionali  della  societa' in questione - ed elencati nell'art. 1
 della delibera legislativa impugnata  -  rientrino  nelle  competenze
 della   Provincia  autonoma,  in  quanto,  trattandosi  di  attivita'
 (consulenze, pareri, prove, analisi)  che  molteplici  norme  statali
 qualificano  e disciplinano come riservate a professioni protette, la
 loro attribuzione alla Provincia, seppure attraverso la creazione  di
 una  societa'  per  azioni,  invaderebbe,  da  un  lato,  le relative
 competenze statali, e dall'altro, lo  spazio  riservato  alla  libera
 iniziativa dei privati.
    In  secondo  luogo,  si rileva la violazione del limite di diritto
 privato,  tanto  ad  opera  delle  sopra  indicate  disposizioni  che
 individuano  i  fini  istituzionali  della  societa' a partecipazione
 provinciale, quanto per effetto della disciplina organizzativa  della
 societa'  medesima  -  posta,  in particolare, con gli artt. 2, terzo
 comma, e 4, primo comma, - la quale derogherebbe in parte  al  regime
 tipico delle societa' per azioni stabilito dal codice civile;
    La Provincia autonoma di Bolzano non si e' costituita in giudizio.
                        Considerato in diritto
    Con  delibera  del  12  gennaio  1993 il Consiglio della Provincia
 autonoma di Bolzano ha revocato la propria deliberazione  legislativa
 adottata  l'8  ottobre  1992, dal titolo "Istituzione di una societa'
 per i controlli  tecnici  finalizzati  alla  protezione  dell'uomo  e
 dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica". Per tale
 ragione  (v.,  ad  esempio,  sentenze  n.  145/1992,  n. 87/1990 e n.
 962/1988) deve essere dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
 contendere;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata  la  materia  del contendere in ordine al ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0473