Approvazione del Piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nelle imprese minori, in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19.(GU n.18 del 8-5-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' approvato l'annesso piano operativo biennale degli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nelle imprese minori, previsto dall'art. 3 della legge regionale 6 agosto 1991, n. 19. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 27 gennaio 1993 GHIRELLI ________ ALLEGATO LEGGE REGIONALE N. 19/91: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NELLE IMPRESE MINORI Piano Operativo Biennale QUADRO DI RIFERIMENTO A partire dal '93 la libera circolazione dei prodotti sara' garantita da un "passaporto" che attesti la corrispondenza dei requisiti essenziali dei prodotti (qualita' procedure e metodi preparazione) alle normative europee emanate per tutelare la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori finali e di determinare le responsabilia' dei produttori rispetto a quanto viene offerto sul mercato. A cio' sono interessate tutte le imprese, in quanto possono essere coinvolte direttamente come "produttori" di beni o servizi venduti al pubblico, o come "fornitori" di altre imprese o come "clienti" che devono scegliere fornitori affidabili. La legge regionale si pone all'interno del quadro di riferimento istituzionale e funzionale, cosi' come attualmente definito, con lo scopo di promuovere, nell'ambito della struttura produttiva uumbra la diffusione di una cultura imprenditoriale consapevole del valore strategico connesso alla qualita' e affidabilita' della produzione quale strumento per conseguire maggiori livelli di competitivita' sui mercati. L'azione di sostegno si basa su interventi agevolativi, volti a facilitare l'introduzione di sistemi di qualita' nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane nonche' l'accesso ai centri di prova e agli organismi di certificazione operanti nei diversi settori. L'intervento puo' interagire - fatto salvo il principio della non cumulabilita' delle provvidenze - con la piu' generale azione di sviluppo dei sistemi di qualita', cosi' come prevista dal comma 1 dell'art. 7 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991. AREA D'INTERVENTO L'aspetto agevolativo piu' propriamente caratterizzante la legge riguarda la concessione di specifici contributi alle imprese minori (industriali, artigiane e di servizi) per la realizzazione di sistemi di qualita' in base ai criteri e alle priorita' indicati nei paragrafi che seguono. L'attivita' del primo biennio vede inoltre Regione e Sviluppumbria unitariamente impegnate, anche con il concorso delle Associazioni di categoria, in un'attivita' promozionale volta a facilitare ed agevolare il ricorso da parte delle piccole imprese ai servizi di certificazione/accreditamento offerti dagli enti possibilmente accreditati nonche' all'attivita' di assistenza tecnica organizzativa necessaria. Ai fini di una migliore applicazione della legge, il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria puo' valutare l'opportunita' di predisporre apposito sportello di supporto informativo ed organizzativo presso le sedi di Perugia e Terni. PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO L'ambito agevolativo della legge e' rigorosamente circoscritto alla realizzazione del "Sistema qualita' aziendale", ossia alla predisposizione ed attuazione di quell'insieme di attivita', servizi, procedure e metodologie (riguardanti i materiali, i processi produttivi, i controlli, la documentazione, le responsabilita', la riqualificazione del personale ecc.) la cui applicazione e funzionalita' sia in grado di garantire con continuita' la qualita' del processo produttivo, nonche' l'affidabilita' ed efficienza del complessivo sistema aziendale. Pertanto i progetti ammessi a contributo devono fare riferimento alle norme della serie UNI-EN 29000 o 45000. Per introdurre un sistema di garanzia della qualita' in una piccola azienda si rende pertanto necessario sviluppare alcune fasi specifiche, cosi' sintetizzabili: I. FASE DI PREPARAZIONE. Indagine conoscitiva sulla situazione aziendale, soprattutto per quanto riguarda i problemi legati alla progettazione/sviluppo dei prodotti, alle diverse fasi del ciclo produttivo, ai metodi di approvvigionamento e gestione del magazzino. Devono inoltre essere rilevati gli aspetti organizzativi dell'azienda a tutti i livelli, nonche' la "qualita'" del personale, delle attrezzature e degli strumenti in dotazione. Identificazione e definizione degli adempimenti da attuare: manuale del sistema qualita', procedure di gestione, specifiche tecniche, documentazione formale e relativa gestione, ecc. L'indagine e la definizione degli elaborati, ovviamente, deve essere realizzata in funzione del prodotto e delle esigenze contrattuali specifiche dell'azienda (sicuramente negativa e inadeguata risulterebbe l'applicazione di sistemi qualita' "preconfezionati"). Definizione degli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del sistema qualita'. Definizione delle problematiche riguardanti il personale, in particolare quello direttamente coinvolto nella gestione del sistema qualita'. II. FASE DI ATTUAZIONE. Realizzazione e applicazione del sistema qualita', con gli eventuali interventi di messa a punto dei documenti, degli aspetti organizzativi, di informazione del personale. Certificazione rilasciata da un ente di certificazione/accreditamento possibilmente accreditato, attestante l'avvenuto aggiornamento e adeguamento del sistema qualita' ai sensi delle norme UNI-EN serie 29000 o 45000. III. FASE DI MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO. Analisi del sistema qualita' gia' presente in azienda ed individuazione delle carenze e dei provvedimenti da adottare ai fini del mantenimento del sistema stesso alle norme UNI-EN serie 29000/45000. Aggiornamento dei manuali della qualita' (sistema, procedure di gestione, procedure di controllo, procedure operative). Formazione e/o riqualificazione del personale addetto alla gestione della garanzia della qualita'. Adozione di nuove metodologie (quality deployment, tecniche di affidabilita', controlli statistici SQC-SPC, just in time, ecc.). Tali progetti potranno riguardare sia la prima costituzione del sistema (fasi I e II) sia l'aggiornamento-revisione di sistemi precedentemente gia' introdotti (fase III). CRITERI DI PRIORITA' Ai fini dell'ammissione ai contributi dei progetti presentati si individuano i seguenti criteri di priorita': il carattere di esportatore abituale dell'impresa (a tal fine viene considerata la media degli ultimi tre anni con fatturato export rispetto al totale superiore almeno al 20 per cento); assunzione di commesse che richiedano l'applicazione della certificazione del sistema di qualita' dell'azienda. Contestualmente a tali criteri e' prevista inoltre una specifica priorita' da assegnare al grado di complessita' ed al conseguente impegno progettuale, organizzativo ed economico che l'azienda deve affrontare per dotarsi di un sistema di qualita' adatto alle proprie specifiche esigenze sulla seguente scala di priorita': 1 LIVELLO. Progetti che coinvolgono la gestione della qualita' per il complesso delle funzioni aziendali: progettazione, sviluppo del prodotto, produzione, installazione, assistenza post-vendita. Norme di riferimento UNI-EN 29001 riguardanti: Responsabilita' della direzione; Principi del sistema qualita'; Verifiche ispettive; Qualita' a livello commerciale; Qualita' nella specificazione e nella progettazione; Qualita' nell'approvvigionamento; Qualita' nella produzione; Controllo della produzione; Controllo e rintracciabilita' dei materiali; Controllo dello stato di verifica; Verifica dei prodotti; Controllo delle apparecchiature di misura e di prova; Controllo delle non conformita'; Azioni correttive; Movimentazione e attivita' dopo la produzione; Assistenza post-vendita; Documentazione della qualita'; Documenti di registrazione della qualita'; Addestramento personale; Utilizzazione dei metodi statistici. 2 LIVELLO. Progetti che coinvolgono la gestione della qualita' nella sola fase di produzione-installazione. Norme di riferimento UNI-EN 29002 riguardanti: Responsabilita' della direzione; Principi del sistema di qualita'; Verifiche ispettive; Qualita' a livello commerciale; Qualita' nell'approvvigionamento; Qualita' nella produzione; Controllo della produzione; Controllo e rintracciabilita' dei materiali; Controllo dello stato di verifica; Verifica dei prodotti; Controllo delle apparecchiature di misura e di prova; Controllo delle non conformita'; Azioni correttive; Movimentazione e attivita' dopo la produzione; Documentazione della qualita'; Documenti di registriazione della qualita'; Addestramento personale; Utilizzazione dei metodi statistici. 3 LIVELLO. Progetti che prevedono una gestione della qualita' solo in termini di controlli, collaudi e prove finali sui prodotti. Norme di riferimento UNI-EN 29003 riguardanti: Responsabilita' della direzione; Principi del sistema qualita'; Controllo e rintracciabilita' dei materiali; Controllo dello stato di verifica; Verifica dei prodotti; Controllo delle apparecchiature di misura e di prova; Controllo delle non conformita'; Movimentazione e attivita' dopo la produzione; Documentazione della qualita'; Documenti di registrazione della qualita'; Addestramento personale; Utilizzazione dei metodi statistici. SOGGETTI BENEFICIARI Possono accedere ai benefici previsti dalla legge regionale le aziende artigiane produttrici di beni e servizi, nonche' le piccole imprese manifatturiere e del settore dei servizi che realizzino un sistema aziendale di garanzia della qualita' in coerenza con le normative europee serie EN 29000 o 45000. Ai fini dell'attuazione del presente disposto si considera: piccola impresa industriale quella che: ha un massimo di 200 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale investito netto non superiore ai 20 miliardi di lire; piccola impresa di servizi quella che: ha un massimo di 75 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale investito netto non superiore ai 7,5 miliardi di lire. Sono escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti a un gruppo imprenditoriale e/o finanziario di dimensioni complessive superiori ai limiti sopra indicati (societa' controllata o controllante nei termini previsti dall'art. 2359 del codice civile). Tra i soggetti beneficiari sono compresi inoltre i consorzi e le societa' consortili anche miste che svolgano attivita' produttive o di ausilio alla produzione. Possono presentare richiesta anche i soggetti come sopra definiti che abbiano avviato l'introduzione del sistema di qualita' alla data di promulgazione della legge regionale n. 19/91 (14 agosto 1991). I soggetti beneficiari debbono avere almeno una parte delle unita' produttive interessate all'intervento ubicate nel territorio della regione umbria. SPESE AMMISSIBILl A CONTRIBUTO Fermo restando la piena attuazione di tutti gli interventi previsti dalle norme UNI-EN utilizzate in relazione allo specifico modello di assicurazione della qualita' prescelto, vengono ammesse a contributo le spese per consulenze e servizi relative a: Check Up aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti e la commercializzazione, l'organizzazione del lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali. Attivita' e servizi per la definizione del sistema di qualita' e la stesura del manuale qualita' (delle procedure di gestione nonche' delle procedure tecniche di verifica e aggiornamento). Attivita' e servizi di trasferimento delle informazioni applica- tive del sistema di qualita' al personale non direttamente responsabile della gestione del sistema stesso in funzione del numero di addetti e per un massimo di cinque giornate di docenza esterna. Costi esterni riconducibili alla formazione e alla qualificazione del/i responsabile/i garanzia di qualita'. Spese per la taratura degli strumenti. Costo di certificazione/accreditamento. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI Indipendentemente dai tempi di realizzazione indicati dall'azienda, il progetto deve essere ultimato entro 16 (sedici) mesi dalla data della delibera di concessione del contributo. A decorrere dalla data di concessione del contributo ed entro 24 (ventiquattro) mesi da questa, deve essere prodotto il documento che attesti l'avvenuta certificazione. In assenza di questa viene attivato il procedimento di revoca d'ufficio del contributo gia' concesso. IMPORTO DEL CONTRIBUTO Il contributo e' concesso nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili cosi' come sopra individuate e riconosciute congrue dal Comitato tecnico di valutazione e comunque per un importo non superiore a lire 75 milioni. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande devono essere inviate a Sviluppumbria S.p.a., presso le sedi di via Don Bosco n. 11, Perugia e, via Armellini n. 1, Terni, utilizzando l'apposita modulistica predisposta. In ogni caso l'impresa deve fornire le necessarie informazioni in merito alla propria ragione sociale e forma giuridica, alla sede legale e produttiva, al numero di addetti e al capitale netto investito, all'eventuale appartenenza a un gruppo finanziario imprenditoriale, all'attivita' produttiva, all'organizzazione delle diverse funzioni aziendali, al modello di attuazione del sistema con l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Eventuali modifiche societarie, o variazioni apportate al progetto successivamente alla data di inoltro della domanda (soprattutto se relazionate alla scala di priorita' individuate precedentemente) devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici, pena la revoca dei contributi concessi. PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI Gli uffici Sviluppumbria verificano la completezza e la regolarita' delle domande, esaminano i relativi progetti e li propongono per la successiva istruttoria al Comitato tecnico di valutazione, che si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale. Il Comitato tecnico di valutazione e' costituito ai sensi dell'art. 4, punto 2 della legge regionale in oggetto, e i suoi membri non possono essere consulenti delle aziende che intendono avanzare richiesta di contributo. In base al parere e alle osservazioni del Comitato tecnico, il Consiglio di amministrazione Sviluppumbria approva il piano di riparto dei contributi. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI L'erogazione del contributo concesso avviene ordinariamente a certificazione/accreditamento avvenuti e a consuntivo di spesa o, su richiesta dell'interessato, previo rilascio di fidejussione, bancaria o assicurativa, con le seguenti modalita': 20 per cento dopo l'approvazione del progetto da parte di Sviluppumbria; 40 per cento al momento della presentazione della domanda formale di certificazione in base alla presentazione del consuntivo della spesa a quel momento sostenuta; il rimanente 40 per cento a certificazione/accreditamento avvenuti. Il legale rappresentante dell'azienda e' tenuto a presentare una relazione tecnica che illustri le modalita' di svolgimento del progetto, l'avvenuta realizzazione e i risultati conseguiti. In allegato a detta relazione l'azienda deve inoltre fornire specifico attestato di avvenuta certificazione del sistema qualita'. Tale attestato puo' essere rilasciato da un organismo di certificazione (nazionale o estero) possibilmente accreditato sulla base delle norme comunitarie vigenti in materia. Sviluppumbria si riserva la facolta' di effettuare tramite gli uffici, visite di controllo presso l'azienda per verificare la conformita' degli interventi attuati al progetto a suo tempo presentato. REVOCA DEI CONTRIBUTI La revoca del contributo puo' avvenire qualora il soggetto beneficiario non realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonche' nel caso in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato o non rispetti i requisiti previsti dalla normativa. RISORSE FINANZIARIE Per gli interventi di cui al presente piano e' disponibile la somma complessiva di lire 2.000 milioni cosi' ripartita: a)) quanto a lire 1.000 milioni dalle risorse provenienti dalla misura n. 3 "Servizi reali alle P.M.I." del Sottoprogramma n. 2 "Artigianato, piccola e media industria", del Programma Integrato Mediterraneo Umbria, da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare in area PIM; b) quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal Sottoprogramma n. 2 "Sviluppo degli altri settori economici" del programma operativo di cui al Regolamento CEE 2052/88 Obiettivo 5b, da destinarsi al finanziamento degli interventi nelle zone 5b non ricomprese in area PIM; c) quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal finanziamento del programma di attivita' di Sviluppumbria per il 1992 da parte della Regione, da destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nelle zone della regione escluse dagli aiuti di cui sopra.