Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.107 del 10-5-1993)
Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC, unita' di Airola (Benevento), per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda Reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iato, con sede in Nusco (Avellino) e stabilimento in Nusco (Avellino), per il periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nardi sistemi elettronici, con sede in Aprilia (Latina) e unita' in Aprilia (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1992 al 4 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.La.R. - Societa' laterizi Arpino, con sede in Arpino (Frosinone) e unita' in Arpino (Frosinone), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1992 al 23 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio produttori carni della provincia di Perugia, con sede in Bettona, localita' Colle III (Perugia) e unita' produttiva e uffici di Bettona (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1992 al 9 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni genesi's, con sede in Mercatello sul Metauro (Pesaro) e unita' in Mercatello sul Metauro (Pesaro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1992 al 10 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, e' prolungata per ulteriori sei mesi, fino al 6 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. con sede in Porto Torres ed unita' di Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982, e' prolungata per ulteriori sei mesi, fino al 6 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Frigomacello consortile del Molise, con sede in Campobasso e unita' in Campobasso, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 1992 al 25 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Suprema di Cremonini Enea & C., con sede in Oristano e stabilimento in Oristano, per il periodo dal 6 novembre 1992 al 5 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Happy Fashion, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento in Spello (Perugia), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maritex, con sede in Scerne di Pineto (Teramo) e stabilimento in Scerne di Pineto (Teramo), per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Maresol, con sede in San Sperate (Cagliari) e stabilimento in San Sperate (Cagliari), per il periodo dal 15 settembre 1991 al 13 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Italo Marin, con sede in Remanzacco (Udine), stabilimenti in Gradisca (Gorizia), Sacile (Pordenone), Zelarino (Venezia), Malborghetto - Forni Avoltri (Udine), Palmanova - Laipacco di Tricesimo - Rivolto (Udine) e Valle del Foglia (Pesaro), per il periodo dal 13 novembre 1992 al 12 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Venturini, con sede in Gemona del Friuli (Udine) e stabilimento in Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmetron, con sede in Milano e stabilimento in Savona, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starfer, con sede in Minerbio (Bologna) e stabilimento in Minerbio (Bologna), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfalluminio, con sede in Milano e stabilimento in Pieve Porto Morone (Pavia), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pronomet, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimenti in Marcianise (Napoli) e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 26 giugno 1992 al 20 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tardugno Ribon, con sede in Segrate (Milano) e stabilimento in Segrate (Milano), per il periodo dal 12 novembre 1992 all'11 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alca, con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 23 ottobre 1992 al 22 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Colombo Achille e figli, con sede in Lazzate (Milano) e stabilimento in Lazzate (Milano), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona) e stabilimento in Altare (Savona), per il periodo dal 23 dicembre 1992 al 22 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Societa' cooperativa a r.l. "28 luglio", sede e stabilimento di Taranto, per il periodo dal 29 novembre 1991 al 7 febbraio 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma, stabilimento di Roma e sedi periferiche, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 13 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 18 giugno 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11993 del 24 febbraio 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge 1 giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12545 del 12 dicembre 1992. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990 o entro i sei mesi successivi e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12741 del 26 febbraio 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del II lotto della strada a s.v. Fondo Valle Sele/Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Edizioni locali, con sede in Roma, unita' di Roma, Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Belluno, Vicenza, Ferrara, Forli', Ravenna, Firenze, Arezzo, Siena, Rimini e Cesena (Forli'), dal 15 giugno 1991 al 14 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni locali, con sede in Roma e unita' di Brescia, per il periodo dal 15 giugno 1991 al 2 novembre 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di trentanove unita' dipendenti dalla S.r.l. Besana materie plastiche, occupati presso lo stabilimento di Sulmona (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venti ore settimanali per trentanove unita' (intero organico) fino al 31 gennaio 1993, a venti ore settimanali per trentasei unita' e a trentadue ore settimanali per tre unita' dal 1 febbraio 1993, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 novembre 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di sessantuno lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, occupati presso lo stabilimento di Moscufo (Pescara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a venticinque ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di dieci lavoratori con qualifica operaia, dipendenti dalla societa' Rhibo- Ruggero Hilbe S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Pianoro (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie mensili e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di trentasette lavoratori con qualifica operaia, dipendenti dalla societa' Rhibo- Ruggero Hilbe S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Radicofani (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore 25 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di centoventisei lavoratori con qualifica operaia, dipendenti dalla S.r.l. Italmatch, con sede in Pontenuovo di Magenta (Milano), occupati presso lo stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana), e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di sei dipendenti dalla S.r.l. Silver ceramiche, con sede in Fiorano Modenese, incorporata a decorrere dal 16 settembre 1992 dalla S.p.a. Ceramica Ariana, con sede legale in Sassuolo (Modena), occupati presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1 settembre 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di ventiquattro dipendenti dalla S.r.l. Fermo, con sede in Bari, occupati presso lo stabilimento di Bari per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di quarantadue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino, occupati presso lo stabilimento di Moncalieri (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 15 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf di Roma dal 22 giugno 1992 al 21 giugno 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda di Roma dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, e' autorizzata ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nascor, con sede legale in Milano e stabilimento di Milano per il periodo dal 9 marzo 1992 al 28 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, e' autorizzata ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Eurograph, con sede legale in Milano e stabilimento di Milano per il periodo dal 9 marzo 1992 al 28 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.