MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.107 del 10-5-1993)

   Con   decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  di cui all'art. 8, sesto comma, del decreto-legge 10 marzo
1993, n. 57, nei confronti dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Industrie   cavi   sud,   azienda  Alfacavi  TLC,  unita'  di  Airola
(Benevento), per il periodo dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993.
   Con  decreto  ministeriale   19   aprile   1993   il   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale concesso ai sensi dell'art.
4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1›  giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3,
comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori
dipendenti della  S.r.l.  Azienda  Reimpiego  Palermo,  con  sede  in
Palermo,  assunti  in  base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  1›
giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iato, con
sede in Nusco (Avellino) e stabilimento in Nusco (Avellino),  per  il
periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Nardi  sistemi  elettronici,  con  sede in
Aprilia (Latina) e  unita'  in  Aprilia  (Latina),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1› giugno 1992 al 4 dicembre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. So.La.R. - Societa' laterizi Arpino, con sede
in Arpino (Frosinone) e unita' in Arpino (Frosinone), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 20 gennaio 1992 al 23 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  produttori  carni  della
provincia di Perugia,  con  sede  in  Bettona,  localita'  Colle  III
(Perugia)  e  unita'  produttiva  e  uffici  di Bettona (Perugia), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 10 dicembre 1992 al 9 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Confezioni genesi's, con sede in Mercatello
sul Metauro (Pesaro) e unita' in Mercatello sul Metauro (Pesaro),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'11 novembre 1992 al 10 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di
cui  alla  richiamata  delibera  CIPI  del  18  settembre  1987,   e'
prolungata  per  ulteriori  sei mesi, fino al 6 agosto 1993, con pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'  per  i
lavoratori interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. In.Sar. con sede in
Porto Torres ed unita' di Porto Torres, Assemini ed  Ottana,  di  cui
alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982, e' prolungata per
ulteriori  sei  mesi, fino al 6 agosto 1993, con pari riduzione della
durata del  trattamento  economico  di  mobilita'  per  i  lavoratori
interessati.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Frigomacello consortile del Molise,  con
sede  in  Campobasso  e  unita'  in  Campobasso,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 26 giugno 1992 al 25 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Suprema di
Cremonini Enea & C., con sede in Oristano e stabilimento in Oristano,
per il periodo dal 6 novembre 1992 al 5 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Happy
Fashion,  con  sede  in  Spello  (Perugia)  e  stabilimento in Spello
(Perugia), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maritex,
con sede in Scerne di Pineto (Teramo) e  stabilimento  in  Scerne  di
Pineto  (Teramo),  per  il  periodo  dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   19  aprile  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche
Maresol, con sede in San Sperate (Cagliari)  e  stabilimento  in  San
Sperate  (Cagliari), per il periodo dal 15 settembre 1991 al 13 marzo
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa
Italo Marin, con sede in Remanzacco (Udine), stabilimenti in Gradisca
(Gorizia), Sacile (Pordenone),  Zelarino  (Venezia),  Malborghetto  -
Forni  Avoltri  (Udine),  Palmanova - Laipacco di Tricesimo - Rivolto
(Udine) e Valle del Foglia (Pesaro), per il periodo dal  13  novembre
1992 al 12 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori   dipendenti   dalla   Impresa
Venturini,  con  sede  in Gemona del Friuli (Udine) e stabilimento in
Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal 7 dicembre  1992  al  6
giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Metalmetron,  con  sede  in  Milano  e stabilimento in Savona, per il
periodo dal 1› ottobre 1992 al 31 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale   19  aprile  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Starfer,
con sede in Minerbio (Bologna) e stabilimento in Minerbio  (Bologna),
per il periodo dal 1› giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Alfalluminio, con sede in Milano e stabilimento in Pieve Porto Morone
(Pavia), per il periodo dal 1› giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Pronomet,
con  sede  in  Paderno  Dugnano (Milano) e stabilimenti in Marcianise
(Napoli) e Paderno Dugnano (Milano), per il  periodo  dal  26  giugno
1992 al 20 ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Tardugno
Ribon,  con  sede  in  Segrate  (Milano)  e  stabilimento  in Segrate
(Milano), per il periodo dal 12 novembre 1992 all'11 maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alca,  con
sede  in  Garbagnate  Milanese  (Milano) e stabilimento in Garbagnate
Milanese (Milano), per il periodo dal 23 ottobre 1992  al  22  aprile
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.n.c.  Colombo
Achille  e  figli,  con  sede  in  Lazzate (Milano) e stabilimento in
Lazzate (Milano), per il periodo dal 14 settembre 1992  al  13  marzo
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savam, con
sede in Altare (Savona) e stabilimento in  Altare  (Savona),  per  il
periodo dal 23 dicembre 1992 al 22 giugno 1993.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 e' autorizzata la  proroga
della   corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinaria, ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge  5  agosto
1981,  n.  416,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla Societa'
cooperativa a r.l. "28 luglio", sede e stabilimento di  Taranto,  per
il periodo dal 29 novembre 1991 al 7 febbraio 1992.
   Con   decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.c. a r.l.
Federconsorzi,  con  sede  in  Roma,  stabilimento  di  Roma  e  sedi
periferiche, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 13 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 ai sensi e per gli effetti
dell'art.  2,  comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169, in favore
dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di
Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione  della
diga  sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre
1990 o entro i sei mesi successivi e' disposta la corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 18 giugno
1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 11993 del 24 febbraio 1992.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, comma 1, della legge 1› giugno 1991, n. 169,  in  favore
dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di
Sibari  e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della
diga sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19  dicembre
1990  o entro i sei mesi successivi e' disposta la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  sino  all'11
agosto 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 12545 del 12 dicembre 1992.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dal  Consorzio  Esaro, operante nei comuni di Sibari e S.
Agata  d'Esaro,  impegnato  nei  lavori  di  costruzione  della  diga
sull'Alto  Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990
o entro i sei mesi  successivi  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  sino  all'11
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 12741 del 26 febbraio 1993.
   Con  decreto  ministeriale 19 aprile 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalle  aziende  operanti  nella  provincia  di  Salerno  e
impegnate  nella realizzazione del II lotto della strada a s.v. Fondo
Valle  Sele/Ofantina,  resisi  disponibili  dal  2  luglio  1990,  e'
disposta   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione salariale sino all'11 agosto 1993,  con  pari  riduzione
della  durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori
interessati.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993 in favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti nel comune di Napoli e impegnate
nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di  giustizia  di
Napoli,  resisi  disponibili  dal  10  dicembre  1990  e' disposta la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993, con pari riduzione
della  durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori
interessati.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  di integrazione
salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Edizioni locali, con  sede  in
Roma,  unita'  di  Roma,  Ancona,  Pesaro,  Macerata,  Ascoli Piceno,
Belluno, Vicenza, Ferrara, Forli', Ravenna, Firenze,  Arezzo,  Siena,
Rimini e Cesena (Forli'), dal 15 giugno 1991 al 14 giugno 1993.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993  e'  autorizzata   la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni locali, con  sede  in
Roma  e  unita'  di  Brescia,  per il periodo dal 15 giugno 1991 al 2
novembre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 19 aprile 1993, in favore di trentanove
unita' dipendenti dalla S.r.l.  Besana  materie  plastiche,  occupati
presso  lo  stabilimento  di Sulmona (L'Aquila), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da quaranta a venti ore settimanali
per trentanove unita' (intero organico) fino al 31  gennaio  1993,  a
venti  ore  settimanali  per  trentasei  unita'  e  a  trentadue  ore
settimanali per tre unita' dal  1›  febbraio  1993,  e'  disposta  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 1› dicembre 1992 al 30 novembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale 19 aprile 1993, in favore di sessantuno
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Modulo  3,  occupati  presso  lo
stabilimento  di Moscufo (Pescara), per i quali e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da quaranta a venticinque ore settimanali e'
disposta la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale
di  cui  all'art.  1,  primo  e  secondo  comma, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella  legge  19
dicembre  1984,  n.  863,  per  il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11
ottobre 1993.
   Con decreto ministeriale  19  aprile  1993,  in  favore  di  dieci
lavoratori  con  qualifica  operaia, dipendenti dalla societa' Rhibo-
Ruggero Hilbe S.p.a., occupati  presso  lo  stabilimento  di  Pianoro
(Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  settimanali  a 30 ore medie mensili e' disposta la proroga della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 ottobre 1993.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di  trentasette
lavoratori  con  qualifica  operaia, dipendenti dalla societa' Rhibo-
Ruggero Hilbe S.p.a., occupati presso lo stabilimento  di  Radicofani
(Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore   25   ore  medie  settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1992 al 27 ottobre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  19   aprile   1993,   in   favore   di
centoventisei  lavoratori  con  qualifica  operaia,  dipendenti dalla
S.r.l.  Italmatch,  con  sede  in  Pontenuovo  di  Magenta  (Milano),
occupati  presso  lo  stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore
settimanali (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana),
e' disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del  decreto-legge
30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge
29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 dicembre 1992 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993,  in  favore  di  sei
dipendenti  dalla  S.r.l.  Silver  ceramiche,  con  sede  in  Fiorano
Modenese, incorporata a decorrere dal 16 settembre 1992 dalla  S.p.a.
Ceramica  Ariana,  con  sede  legale  in  Sassuolo (Modena), occupati
presso lo stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), per i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20  ore  settimanali,
e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre
1992 al 1› settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di ventiquattro
dipendenti dalla S.r.l. Fermo, con sede in Bari, occupati  presso  lo
stabilimento  di  Bari  per  i  quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, in favore di  quarantadue
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede
in Torino, occupati presso lo stabilimento  di  Moncalieri  (Torino),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a  15  ore
medie  settimanali,  e'  disposta la proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Federgraf  di  Roma  dal  22
giugno 1992 al 21 giugno 1993.
   Con  decreto  ministeriale  19  aprile  1993,  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reda di
Roma dal 1› luglio 1992 al 30 giugno 1993.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, e' autorizzata  ai  sensi
dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nascor,  con  sede
legale  in Milano e stabilimento di Milano per il periodo dal 9 marzo
1992 al 28 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere    direttamente    all'erogazione   del   trattamento   di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 aprile 1993, e' autorizzata  ai  sensi
dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a.  Eurograph,  con  sede
legale  in Milano e stabilimento di Milano per il periodo dal 9 marzo
1992 al 28 luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere    direttamente    all'erogazione   del   trattamento   di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.