N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1992

                                  N. 214
 Ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal  Consiglio  di  Stato,  sezione
 sesta  giurisdizionale,  sul ricorso proposto da Musilli Maria contro
 l'Ente autonomo Teatro S. Carlo di Napoli
 Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo Teatro S. Carlo di
    Napoli - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno
    di eta' - Esclusione dell'applicazione  a  detto  personale  delle
    disposizioni  di  cui al d.l. n. 791/1981 (convertito in legge n.
    54/1982)   che   consentono   agli   iscritti    all'assicurazione
    obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti ed
    alle gestioni sostitutive ed esonerative  di  essa,  i  quali  non
    abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima, di optare per
    la   prosecuzione   dell'attivita'   lavorativa  -  Disparita'  di
    trattamento di situazioni omogenee con incidenza  sul  diritto  al
    lavoro e sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 4 e 38, secondo comma).
(GU n.20 del 12-5-1993 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  in appello
 proposto da Maria Musilli, rappresentata e difesa  dall'avv.  Giorgio
 della  Valle  ed elettivamente domiciliata in Roma, presso di lui, al
 piazzale Clodio n. 22, contro l'Ente  autonomo  teatro  S.  Carlo  di
 Napoli,  rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato,
 domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per  l'annullamento
 della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Campania
 n. 173/87 del 26 marzo 1987;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 resistente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito, alla pubblica udienza del 6  dicembre  1991,  il  relatore,
 consigliere  Livia  Barberio  Corsetti e udito, altresi' l'avv. Della
 Valle;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
                               F A T T O
    Maria Musilli, dipendente dell'Ente autonomo teatro  S.  Carlo  di
 Napoli,  comunico'  all'ente  stesso  che  intendeva  avvalersi della
 facolta' di Napoli, comunico' all'ente stesso che intendeva avvalersi
 della facolta' di restare in servizio fino al sessantacinquesimo anno
 di eta', a norma dell'art. 6 del d.l.  22  dicembre  1981,  n.  791,
 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54.
    L'ente,  con  nota  n.  2555  del  16  ottobre 1984 rispose che la
 richiesta non poteva essere accolta perche' l'art. 6 della  legge  13
 luglio  1984,  n.  312,  aveva positivamente escluso l'applicabilita'
 della norma su cui l'istanza stessa si fondava  agli  enti  lirici  e
 alle istituzioni concertistiche assimilate, demandando il trattamento
 economico e normativo del personale da questi dipendente ai contratti
 collettivi   nazionali   di   lavoro   di  categoria.  Comunicava  in
 conseguenza alla Musilli che il suo rapporto di lavoro avrebbe  avuto
 termine il 30 aprile 1985, vale a dire al compimento del sessantesimo
 anno   di  eta',  secondo  quanto  stabilito  dal  vigente  contratto
 nazionale collettivo per i dipendenti degli enti lirici,  salva  solo
 l'eventuale  protrazione  che  si  dovesse  rendere necessaria per il
 raggiungimento dei requisiti contributivi minimi per la  pensione  di
 vecchiaia.
    Maria  Musilli,  con  atto  notificato  il  12  dicembre  1984, ha
 proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania
 per l'annullamento del suddetto provvedimento,  nella  parte  in  cui
 dispone  la  risoluzione  del  suo  rapporto  di  lavoro alla data di
 compimento del  sessantesimo  anni  di  eta',  deducendo  i  seguenti
 motivi:
       a)  eccesso  di  potere per errore nei presupposti e difetto di
 motivazione.
    I rapporti di lavoro fra l'ente autonomo S. Carlo di Napoli  ed  i
 quanto  in  questi  non  previsto,  dal  regolamento organico o dalla
 legge.
    Il contratto collettivo vigente era quello  del  30  aprile  1982,
 recepito   dall'ente,   nel   quale,   contrariamente  ai  precedenti
 contratti, non vi e' previsione di limiti  massimi  di  eta'  per  il
 collocamento   a   riposo   dei  dipendenti.  L'ente  avrebbe  quindi
 erroneamente ritenuto che vi fosse un limite d'eta'  contrattualmente
 stabilito. In mancanza di questo o di altra specifica norma di legge,
 doveva  applicare  il  limite massimo generale di sessantacinque anni
 d'eta',   previsto  dall'ordinamento  per  i  dipendenti  degli  enti
 pubblici.  Mancavano  pertanto  i  presupposti  per  l'applicabilita'
 dell'art. 6, ultimo comma, della legge 3 luglio 1984, n. 312;
       b)  violazione  e  falsa applicazione dell'art. 6 della legge 3
 luglio 1984, n. 312. Eccesso di potere per errore nei  presupposti  e
 difetto di motivazione.
    Presupposto  di  diritto  del rinvio alla disciplina del contratto
 collettivo di lavoro, con prevalenza sulle  disposizioni  legislative
 che  prorogano  il  limite  ai  sessantacinque anni d'eta', e' che il
 contratto collettivo  stesso  stabilisca  tale  limite  ad  una  eta'
 inferiore  a  sessantacinque anni. Diversamente il rinvio non opera e
 restano applicabili le norme  di  legge  speciali,  contrariamente  a
 quanto disposto dall'ente.
    L'Ente  autonomo teatro S. Carlo di Napoli ha resistito al ricorso
 e ne ha chiesto la reiezione.
    Il tribunale  amministrativo  regionale  della  Campania,  sezione
 prima,  con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso,
 avendo I, con la  sentenza  indicata  in  epigrafe,  ha  respinto  il
 ricorso,  avendo  ritenuto,  in  conformita'  di  propria antecedente
 giurisprudenza che il limite massimo di eta' per  il  collocamento  a
 riposo,  previsto in sessanta anni di eta' dall'accordo collettivo di
 lavoro  del  1979,  sia  rimasto  in  vigore  anche  dopo   l'accordo
 collettivo  di  lavoro del 1982, che non contiene alcuna disposizione
 sul collocamento a riposo e quindi per tale parte non ha abrogato  le
 precedenti  disposizioni,  a  norma  dell'art.  15 delle disposizioni
 sulla legge in generale.
    Maria Musilli, con atto notificato il 30 luglio 1987, ha  proposto
 appello avverso la suindicata sentenza, per i seguenti motivi:
       a)  violazione  e  falsa applicazione dell'art. 6 della legge 6
 febbraio 1982, n. 54, e dell'art. 6 della legge 13  luglio  1984,  n.
 312,  in  relazione alla legge 14 agosto 1967, n. 800. Illegittimita'
 costituzionale delle stesse norme di legge per violazione degli artt.
 39, 70, 75, 77, 97 e 113 della Costituzione.
    I contratti collettivi di  lavoro  richiamati  dall'Ente  autonomo
 teatro  S.  Carlo  di Napoli, in quanto non trasfusi nell'inesistente
 regolamento organico o  in  altra  deliberazione  dello  stesso  ente
 debitamente   approvata   dalla  autorita'  di  vigilanza,  non  sono
 certamente applicabili ai rapporti di lavoro con i  suoi  dipendenti,
 essendo  stati  essi  stipulati  con sindacati non registrati a norma
 dell'art. 39 della Costituzione.
    La devoluzione ai contratti collettivi di lavoro della  disciplina
 del  trattamento  economico  e  normativo  del  personale  degli enti
 lirici, operata dall'art. 6, primo comma, della legge 13 luglio 1984,
 n. 312, non costituzionali. A  tali  contratti  collettivi  la  legge
 ordinaria  non  puo'  aver  attribuito  applicabilita'  con efficacia
 obbligatoria, diretta e immediata per  tutti  gli  appartenenti  alle
 categorie  di  riferimento,  ma  solo nei limiti della determinazione
 della  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  da  porre  a  base  dei
 regolamenti organici del personale formalmente adottati ed approvati,
 secondo  quanto  stabiliscono gli artt. 14 e 25 della legge 14 agosto
 1967,  n.  800,  che  appunto  attraverso  il  regolamento   organico
 prevedeva  l'attuazione con la disciplina contrattuale collettiva del
 solo trattamento economico di talune categorie di dipendenti.
    L'organizzazione  degli uffici pubblici, nel cui ambito rientra la
 previsione  dell'eta'  pensionabile  del  personale,  e'  sottoposta,
 d'altra  parte, dall'art. 97 della Costituzione alla riserva relativa
 di legge e, quindi, non  puo'  derivare  direttamente  dai  contratti
 collettivi  per  tutto il personale degli enti pubblici, ma solo dopo
 che il loro contenuto sia stato tradotto in norme regolamentari,  che
 siano espressione dell'autonomia organizzativa dell'ente.
    Una opposta interpretazione delle norme di legge, che attribuissse
 efficacia  obbligatoria  e  diretta ai contratti collettivi di lavoro
 per il personale degli enti lirici, anche se non trasposti  in  norme
 regolamentari,  le  esporrebbe  ad  illegittimita' costituzionale per
 contrasto con la Costituzione, e specificamente con gli artt. 39 e 70
 (per attribuzione con legge ordinaria  ai  sindacati  non  registrati
 della  stipulazione  di  contratti  con  efficacia assoluta), con gli
 artt. 76 e 77 (per la  mancanza  di  determinazione  di  criteri,  di
 oggetto  e  di tempo circa la disciplina contrattuale), con l'art. 97
 (per l'attribuzione di tale disciplina in materia  di  organizzazione
 dei pubblici uffici coperta da riserva di legge), con l'art. 113 (per
 il  difetto  di  adeguata  tutela  giurisdizionale  per  i dipendenti
 interessati).
    La legge 13  luglio  1984,  n.  312,  non  puo'  avere,  comunque,
 efficacia  retroattiva  e,  pertanto  riguarda  solamente i contratti
 collettivi di lavoro stipulati successivamente alla stessa, non anche
 quello del 1979;
       b) violazione dell'art. 11 delle disposizioni  sulla  legge  in
 generale e dell'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383.
    La  legge  non  dispone che per l'avvenire e non puo' incidere sui
 diritti acquisiti in base a norme di legge prima vigenti, ne'  essere
 applicata  ai rapporti giuridici gia' sorti se non limitatamente agli
 effetti non dipendenti da modifiche del rapporto  stesso,  specie  in
 senso deteriore.
    In  materia  di  pubblico  impiego  poi  il divieto di trattamento
 peggiorativo  rispetto  a  quello  prima  disciplinato   e'   appunto
 espressione  della intangibilita' della posizione giuridica acquisita
 dagli interessati.
    L'applicazione dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, nei
 suoi confronti  comporterebbe  appunto  la  lesione  della  posizione
 acquisita  all'eta'  pensionabile  su base paritetica nell'ambito del
 rapporto d'impiego pur costituito autoritativamente, ma con l'impegno
 dell'ente di mantenerlo in vita fino a sessantacinque anni d'eta';
       c) illegittimita' costituzionale dell'art.  6  della  legge  13
 luglio  1984,  n.  312, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3 e 4 della
 Costituzione.
    L'esclusione  degli  enti  autonomi  lirici  e  delle  istituzioni
 concertistiche  assimilate dall'applicazione dell'art. 6 del d.l. 22
 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54
 e  quindi  dei  dipendenti  degli  stessi  enti  dalla  facolta'   di
 continuare  a  prestare la loro opera fino al sessantacinquesimo anno
 di  eta',  che  invece  permane  per   tutti   gli   altri   iscritti
 all'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita', la vecchiaia e i
 superstiti o  ai  regimi  sostitutivi,  contrasta  con  il  principio
 costituzionale   di   eguaglianza.   Essa   determina   infatti   una
 ingiustificata   disparita'   dei   trattamenti   nell'ambito   della
 disciplina  dell'assicurazione  generale  obbligatoria, in quanto non
 rapportata a situazioni differenziate della categoria dei  lavoratori
 non artisti dipendenti dagli enti lirici rispetto alle altre.
    La   Musilli  chiede  pertanto  che,  in  riforma  della  sentenza
 impugnata, sia accertato il suo diritto a cessare dal  servizio  dopo
 il  sessantesimo  anno di eta', ad essere riassunta in servizio anche
 oltre tale eta', e siano riconosciuti i suoi diritti patrimoniali per
 il tempo in cui non ha potuto prestare servizio, senza sua colpa, con
 gli   interessi   e   la   rivalutazione   monetaria,   nonche'   con
 regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale.
    L'Ente  autonomo  S.  Carlo  di  Napoli,  resiste all'appello e ne
 chiede la reiezione,  richiamandosi  all'inapplicabilita'  agli  enti
 lirici  dell'art.  6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, per effetto
 dell'art. 6 della successiva legge 13 luglio 1984, n.  312,  che  non
 puo'  ritenersi abrogato dal d.l. 11 settembre 1987, n. 374. Deduce,
 a tal proposito, che, essendo la norma anteriore speciale, non poteva
 essere abrogata da  altra  norma  generale  come  quella  per  ultimo
 citata,  che ha inteso applicare sussidiariamente la disciplina degli
 enti  pubblici  economici,  lasciando  ferma  quella  del   contratto
 collettivo di lavoro del 1979 circa il limite di eta' al sessantesimo
 anno.  L'ente  deduce,  altresi', che la esclusione dalla facolta' di
 protrarre tale limite di eta' ha fondamento, nell'esigenza di evitare
 ai bilanci degli enti lirici,  gia'  largamente  deficitari,  aggravi
 conseguenti  alla  protrazione  stessa  e ai relativi oneri diretti e
 riflessi, cui sopperisce anche  con  il  blocco  delle  assunzioni  e
 sovvenzioni  statali, tanto piu' che la stessa disposizione dell'art.
 6 della legge 25 febbraio 1982,  n.  54,  ha  avuto  sospesi  i  suoi
 effetti  anche  nel settore sidururgico alla legge 21 maggio 1984, n.
 103, prorogata con d.l. 3 gennaio 1987, n. 3.
                             D I R I T T O
    1. - La  questione  controversa  concerne  la  determinazione  del
 limite  di eta' di collocamento a riposo dei dipendenti (non artisti)
 degli enti lirici autonomi in relazione all'entrata in  vigore  della
 legge  13  luglio  1984,  n.  312,  il  cui  art. 6 ha dichiarato non
 applicabili a tali enti tanto la legge 20 marzo 1985, n.  70,  quanto
 la  legge  29  marzo  1983, n. 93, che l'art. 6 del d.l. 22 dicembre
 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 25  febbraio
 1982,  n. 54, ed ha affidato la disciplina giuridica ed economica dei
 rapporti di lavoro  con  i  loro  dipendenti  ad  appositi  contratti
 collettivi di categoria stipulati con determinate modalita'.
    Alla  ricorrente,  che  si  era  avvalsa,  su formale invito dello
 stesso ente lirico autonomo teatro S. Carlo di Napoli, della facolta'
 prevista dalla norma per ultimo  menzionata,  di  protrarre  fino  al
 sessantacinquesimo  anno  di  eta'  il  rapporto di lavoro, fu invece
 comunicato  che  la  potrazione  del  rapporto  non   poteva   essere
 consentita,  avendo  l'art.  6  della  legge  13 luglio 1984, n. 312,
 escluso l'applicabilita' della norma  che  costituiva  il  fondamento
 della domanda, con rinvio alla contrattazione collettiva. Il rapporto
 di  lavoro e' stato pertanto ritenuto cessato il giorno successivo al
 compimento del sessantesimo anno di eta', come stabilito dall'art. 34
 del contratto collettivo 14 agosto 1979, ritenuto vigente.
    La ricorrente, avendo il tribunale amministrativo  della  Campania
 respinto   la  sua  pretesa,  ripropone  in  appello  la  domanda  di
 annullamento del pensionamento disposto dall'ente lirico autonomo  S.
 Carlo  di  Napoli, e di accertamento del suo diritto alla protrazione
 del rapporto di lavoro  fino  al  sessantacinquesimo  anno  di  eta',
 nonche' dei conseguenziali diritti patrimoniali.
    Essa fonda la sua pretesa:
       a) sulla efficacia non obbligatoria dei contratti collettivi di
 lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie per le quali questi
 sono  stati  stipulati  da sindacati non registrati secondo l'art. 39
 della Costituzione, se non trasfusi  nel  regolamento  del  personale
 degli   enti  lirici  o  comunque  da  questi  recepiti  con  formali
 deliberazioni approvate dall'autorita' di vigilanza;
       b) sulla prescrizione dell'art. 97  della  Costituzione  che  i
 pubblici  uffici  sono  organizzati  secondo disposizioni di legge, e
 quindi  sull'esigenza  costituzionale   della   previsione   che   la
 disciplina  del  rapporto  di  lavoro  del  personale,  anche di enti
 pubblici come gli enti lirici autonomi, derivi in base  a  previsione
 di legge, da norme regolamentari di organizzazione;
       c) sulla mancanza nel caso di specie di un regolamento organico
 del  personale  e quindi sull'applicabilita' delle norme generali sul
 pubblico impiego ed in particolare dell'art. 12 della legge 20  marzo
 1975,  n.  70,  e  dell'art.  6  del  d.l. 26 dicembre 1981, n. 791,
 convertito nella legge 28 febbraio 1982, n. 54, per i quali il limite
 di eta' e' posto al compimento del sessantacinquesimo anno;
       d) sulla irretroattivita' dell'art. 6  della  legge  13  luglio
 1984,  n.  312,  che  poteva disporre solo relativamente ai contratti
 collettivi di lavoro successivi alla sua  entrata  in  vigore  e  non
 anche  sui rapporti di lavoro nel cui ambito si erano gia' costituiti
 diritti acquisiti in base alla disciplina anteriore.
    2. - Nel caso si intenda che la portata dell'art. 6 della legge n.
 312/1984 si estende alla intera disciplina del rapporto di lavoro dei
 dipendenti  degli  enti  lirici  autonomi,  la   ricorrente   solleva
 eccezione   di   illegittimita'  costituzionale  di  tale  norma  per
 contrasto con gli artt. 39 (per l'efficacia  obbligatoria,  verso  la
 generalita' degli appartenenti alle categorie considerate, attribuita
 a  contratti  collettivi  di  lavoro),  97  (per l'attribuzione della
 disciplina del rapporto di impiego pubblico direttamente ai contratti
 collettivi e non ai regolamenti), 113 (per  il  difetto  di  adeguata
 tutela  giurisdizionale  delle  posizioni  giuridiche  dei dipendenti
 degli enti lirici), 1, 2, 3, 4 (per disparita' di trattamento  tra  i
 dipendenti   degli   enti   lirici   e   tutti   gli  altri  iscritti
 all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
 vecchiaia ed i superstiti derivante dall'inapplicabilita' dell'art. 6
 del  d.l. 26 dicembre 1981, n. 791, e dalla legge di conversione per
 i soli dipendenti degli enti lirici e non per tutti gli altri,  senza
 che vi siano situazioni differenziate).
    3.   -   La   questione  di  illegittimita'  costituzionale  cosi'
 sollevata, prima ancora che manifestamente infondata, deve  ritenersi
 non  rilevante  ai  fini  della  presente  controversia  nella  parte
 concernente il primo comma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n.
 312, nonche' nella denunzia di contrasto con gli artt. 39, 70,  97  e
 113 della Costituzione.
    La  dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma per
 tali aspetti invero dovrebbe portare,  nell'intento  dell'appellante,
 al  ripristino  di una disciplina giuridica del rapporto con gli enti
 lirici, per la quale risulterebbe vigente all'epoca del provvedimento
 impugnato il limite  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  per  il
 collocamento a riposo.
    Cio'  per  disposizioni  del regolamento del personale adottato da
 ciascuno degli enti lirici con l'approvazione tutoria o, in mancanza,
 per norme o principi dell'ordinamento generale del pubblico impiego o
 piu' specificamente di quello concernente gli enti pubblici.
    Nel caso di specie pero' e' assodato che l'ente lirico autonomo S.
 Carlo di Napoli non ha  mai  adottato  un  regolamento  organico  del
 personale  ne'  in  mancanza, e' dato sopperire con l'applicazione di
 norme o principi regolanti il pubblico impiego statale o quello degli
 enti pubblici in generale.
    Sicuramente non applicabile e' l'art.  12  della  legge  20  marzo
 1975,  n.  70,  la  quale  riguarda  esclusivamente gli enti pubblici
 indicati nella tabella allegata alla stessa legge e negli elenchi  di
 integrazione  previsti  dal  suo  art.  3,  primo  comma. Non risulta
 infatti che gli enti lirici autonomi siano  mai  stati  compresi  ne'
 nella  tabella  originaria ne' negli elenchi integrativi. Conferma di
 cio', del resto,  e'  appunto  la  rinnovata  esclusione  ricognitiva
 dell'applicabilita' di tale legge agli enti lirici autonomi contenuta
 nel  secondo  comma  dell'art. 6 della legge n. 312/1984, della quale
 per tale parte non si denunzia illegittimita' costituzionale.
    Neppure applicabili sono le norme sul pubblico impiego statale, il
 cui ambito diretto e' delimitato appunto dall'essere il  rapporto  in
 capo allo Stato e dal fatto che esse stesse sono soggette ai principi
 generali  comuni  alla  disciplina  del rapporto di impiego contenuti
 nella legge 29 maggio  1983,  n.  93,  alla  quale  gli  enti  lirici
 autonomi  sono ancora sottratti, ove gia' non lo fossero, dal secondo
 comma dell'art. 6 della legge  n.  312/1984,  neppure  in  tal  parte
 censurata  di incostituzionalita'. La legge n. 93/1983, peraltro, non
 stabilisce alcun  limite  di  eta',  ma  solo  il  principio  che  il
 procedimento  di  estinzione  del  rapporto  di  pubblico  impiego e'
 regolato o con legge o, in base alla  legge,  con  atto  normativo  o
 amministrativo, secondo l'ordinamento degli enti o tipi di enti.
    Resta  da  considerare  come,  in  mancanza  di  norme  o principi
 generali o specifici, ovvero  di  regolamenti  dei  singoli  enti  o,
 ancora,  di  previsioni  di contratti collettivi, non vi fosse per il
 rapporto di lavoro con gli enti lirici autonomi una disciplina  della
 sua  estinzione  per limiti di eta' che non fosse quella del rapporto
 di lavoro subordinato in generale, pubblico o privato.
    E' constatazione di comune cognizione che, quando non vi  sia  una
 specifica  disciplina  normativa,  amministrativa o convenzionale che
 regoli determinati rapporti di lavoro subordinato, dai  quali  derivi
 l'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia
 ed i superstiti o per i regimi sostitutivi della stessa, il limite di
 eta'  per  l'estinzione  del  rapporto  di lavoro coincide con quello
 della cessazione dell'obbligo assicurativo, che e' del compimento dei
 60 anni per i maschi e dei 55 anni per le  donne,  salvi  i  casi  di
 recupero di anzianita'.
    E'  questo  uno  dei  punti  di  interferenza  vicendevole  fra il
 rapporto di lavoro e quello  assicurativo  (salva  per  il  primo  la
 diversa   volonta'   normativa   o   convenzionale  dei  contrapposti
 soggetti), che si accompagnano l'un l'altro  dagli  inizi  alla  fine
 della  loro durata. Della durata del rapporto assicurativo, peraltro,
 l'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791,  come  modificato  dalla
 legge   di  conversione  26  febbraio  1982,  n.  54,  ha  consentito
 l'eventualita' di una protrazione fino al sessantacinquesimo anno  di
 eta', con opzione potestativa del lavoratore.
    Nel  caso  di  specie,  quindi, il limite ordinario di eta' per il
 collocamento  a  riposo   e   quello   di   cessazione   dell'obbligo
 assicurativo previsto nell'art. 3 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 336,
 coincidevano,  e  non  vi  era  alla data del provvedimento impugnato
 altra disposizione di legge o di regolamento da cui potesse  derivare
 un diverso limite; cosicche' legittimo o no che fosse l'art. 6, primo
 comma,  della legge n. 312/1984, fosse o non disciplinato il rapporto
 di  lavoro,  oggetto  del  provvedimento  impugnato,   da   contratto
 collettivo,   dovesse   la   contrattazione   collettiva   posteriore
 all'entrata in vigore di tale legge, niente  di  tutto  cio'  avrebbe
 avuto  rilevanza  sulla  durata  del  rapporto stesso ne' puo' averla
 percio' sulla risoluzione della presente controversia.
    4. - Sicura rilevanza ha avuto, invece, sulla durata del  rapporto
 di  lavoro,  per  l'interazione  con  esso  della durata del rapporto
 assicurativo, l'opzione potestativamente  esercitata  dal  resistente
 secondo  il  citato art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, che lo
 aveva gia' protratto fino al  sessantacinquesimo  anno  d'eta'.  Tale
 effetto e' stato infatti messo nel nulla dal provvedimento impugnato,
 adottato in applicazione del secondo comma dell'art. 6 della legge n.
 312/1984, che escludeva l'applicabilita' agli enti lirici del decreto
 legge sopra citato e della sua legge di conversione.
    Consegue  da  cio'  la  rilevanza  della questione di legittimita'
 costituzionale  della  norma  cosi'  applicata   in   ragione   della
 violazione  del  principio di eguaglianza fra soggetti che si trovano
 in situazioni identiche o equivalenti, da cui deriva il contrasto con
 gli artt. 3 e 4 della Costituzione.
    L'impedita applicabilita' agli enti lirici autonomi  della  norma,
 per  la  quale  il  limite  d'eta'  per  la  cessazione  dell'obbligo
 assicurativo  poteva  essere  potestativamente  protratto   fino   al
 sessantacinquesimo  anno  d'eta',  e'  stata posta infatti a base del
 provvedimento  di  cui  si  chiede  l'annullamento,  e  non  puo'  la
 controversia  essere  risolta in un senso o nell'altro, senza che sia
 stabilita la legittimita' costituzionale  dell'impedimento  normativo
 cosi'  posto.  Tanto  piu' che non puo' ritenersi che esso non incida
 sui diritti gia' acquisiti anteriormente all'entrata in vigore  della
 legge,  che  lo  prevede: i rapporti giuridici in corso, com'e' noto,
 ricadono per il seguito della loro vita sotto la disciplina di  leggi
 sopravvenute   che   li  riguardano,  ferme  soltanto  le  situazioni
 esaurite, fra le quali non e' certo  la  durata  di  un  rapporto  di
 lavoro,   anche   se   preordinata  nella  vigenza  della  disciplina
 anteriore.
    La questione e' inoltre non manifestamente infondata con  riguardo
 all'art. 3 ed in relazione all'art. 38 della Costituzione.
    Il  d.l.  22  dicembre  1981,  n.  791, che detta disposizioni in
 materia previdenziale, con l'art. 6 nel testo modificato dalla  legge
 di conversione, consente l'opzione per la prosecuzione dell'attivita'
 lavorativa  a  tutti  gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per
 l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alle   gestioni
 sostitutive  ed  esonerative  di  essa, i quali non abbiano raggiunto
 l'anzianita' contributiva massima.
    Si tratta,  dunque,  di  norma  generale,  che  riguarda  tutti  i
 lavoratori subordinati obbligati all'assicurazione di vecchiaia e non
 ancora provvisti dell'anzianita' contributiva massima.
    In  tale  quadro  assicurativo una qualsiasi limitazione, posta ad
 una o piu' categorie di  assicurati,  della  possibilita'  consentita
 dalla norma generale di pervenire a quella anzianita', senza che essa
 si  basi  su  sostanziali e pertinenti differenze di situazioni delle
 categorie svantaggiate rispetto alla generalita'  delle  altre,  pone
 l'esigenza  di  verificarne  la  compatibilita'  con  l'art.  3 della
 Costituzione. Tanto a carico  di  organi  o  istituti  predisposti  o
 integrati  dallo  Stato, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
 caso di vecchiaia. Mezzi siffatti, rapportati  alle  opportunita'  di
 accumulo  nel  corso della vita lavorativa di ciascun lavoratore, ben
 possono essere differenziati relativamente alla durata di detta vita,
 ma non possono esserlo per effetto di situazioni che dall'interno  ne
 provochino la differenza portata rispetto a quella di tutti gli altri
 lavoratori e senza che vi siano contrapposti mezzi compensativi.
    L'art.  4,  primo  comma,  della  Costituzione riconosce a tutti i
 cittadini il diritto  al  lavoro  ed  alla  promozione  di  tutte  le
 condizioni che lo rendano effettivo. Un simile riconoscimento sarebbe
 gravemente  limitato  se,  senza  altra  ragione distintiva, trovasse
 nella legge dimensioni maggiori o minori di durata per  categorie  di
 cittadini  rispetto  ad  altre,  specie  se nell'ambito di una stessa
 categoria, quale quella  dei  lavoratori  subordinati  iscritti  alla
 assicurazione  generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia
 e i superstiti.
    Il criterio di differenziazione  non  puo'  poi  certo  ravvisarsi
 nelle difficolta' di bilancio degli enti lirici autonomi e nelle loro
 esigenze  finanziarie,  come  vorrebbe  la  difesa dell'ente autonomo
 "teatro S. Carlo di Napoli". Esse possono  essere  state  la  ragione
 dell'emanazione  della  norma, ma non possono rappresentarsi come una
 situazione di distinzione fra i lavoratori dipendenti da tali enti  e
 tutti  gli  altri a questi estranei, ai fini assicurativi i piratzori
 della norma previdenziale impeditiva.
    Che poi la stessa norma  impeditiva  sia  stata  estesa  ad  altre
 previdenziale impeditiva.
    Che  poi  la  stessa  norma  impeditiva  sia stata estesa ad altre
 categorie   di   lavoratori,   non   vale   a   renderla   legittima,
 manifestandosi  anche  per  costoro  gli  stessi motivi di disparita'
 ingiustificata.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 184  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 24 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  per  la  risoluzione  della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, secondo  comma,  della  legge  13  luglio
 1984,  n.  312,  nella  parte  in  cui  esclude  l'applicabilita'  ai
 dipendenti non artisti degli enti lirici  autonomi  dell'art.  6  del
 d.l.  22  dicembre  1981, n. 791, convertito con modificazioni nella
 legge 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3, secondo
 comma, 4,  secondo  comma,  e  38,  secondo  e  quarto  comma,  della
 Costituzione, e sospende conseguentemente il giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e alla Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri,  nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei deputati
 e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 9 aprile 1992.
                      Il presidente: IMPERATRICE
   I consiglieri: ADAMO - SALVATORE - SALVO
                            Il consigliere relatore: BARBERIO CORSETTI
    Depositata in segreteria il 3 giugno 1992.
            Il direttore della sezione: (firma illeggibile)
                               --------
                         IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza per la correzione di errori
 materiali contenuti nella ordinanza  della  Corte  costituzionale  n.
 461/1992,   segnalati   con   nota   della  cancelleria  della  Corte
 costituzionale del 16 settembre 1992;
    Vista l'ordinanza di  remissione  alla  Corte  costituzionale  del
 ricorso  n.  1587/87  (Musilli Maria contro Ente autonomo S. Carlo di
 Napoli);
    Visto l'originale depositato presso la  segreteria  della  sezione
 dall'estensore  e  verificato  che  in esso non sussistono gli errori
 materiali che compaiono nell'atto trascritto e notificato;
    Accertato che gli errori stessi sono stati causati da  un  cattivo
 funzionamento o da errato uso del sistema elettronico di scrittura, e
 che,  pur  comportando  difficolta' di lettura della ordinanza non ne
 alterano il contenuto;
    Ritenuto pertanto che:
      1) a pag. 1 in fondo e pag. 2 all'inizio devono essere soppresse
 le parole da "comunico'" a "Napoli";
      2) a pag. 3, all'inizio, devono essere aggiunte le parole  "suoi
 dipendenti  sono  disciplinati  dai  contratti collettivi di lavoro e
 per";
      3) a pag. 3, primo e secondo capoverso, la data "3 luglio"  deve
 essere sostituita con la data "13 luglio";
      4)  a  pag.  4, all'inizio, devono essere eliminate le parole da
 "I" a "avendo";
      5) a pag. 5, all'inizio, inserire le parole "poteva essere fatta
 che nel quadro dell'ordinamento e dei principi";
      6) a pag. 14, all'inizio, aggiungere le  parole  "applicarsi  il
 contratto collettivo di lavoro del 1979 o fosse solo possibile";
      7)   a   pag.   15,   all'inizio,   sopprimere   le   parole  da
 "dell'impedimento" a "non puo'";
      8) a pag. 16,  all'inizio,  inserire  le  parole  "piu'  che  il
 successivo  articolo  38,  secondo e quarto comma della Costituzione,
 garantisce ai lavoratori il diritto di avere preveduti a";
      9) sopprimere l'ultima riga di pag. 16 e la prima di pag. 17;
      10) nel dispositivo, alla seconda  riga,  sostituire  il  numero
 "184" con numero "134".
    Dispone  la correzione dell'ordinanza n. 461/92, avente ad oggetto
 remissione alla  Corte  costituzionale  del  ricorso  in  appello  n.
 1587/87  proposto  da  Maria Musilli rappresentata e difesa dall'avv.
 Giorgio della Valle presso il quale e' elettivamente  domiciliata  in
 Roma,  al  piazzale  Clodio  n.  22, contro l'ente autonomo Teatro S.
 Carlo di Napoli,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale
 dello  Stato,  domiciliataria  in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei
 sensi sopra indicati.
    Dispone  altresi'  che  l'ordinanza  n. 461/92, corretta nei sensi
 suindicati, a cura della segreteria della sezione, a norma  dell'art.
 23   legge   11   marzo   1953,  n.  87,  sia  trasmessa  alla  Corte
 costituzionale, notificata alle parti in causa e alla Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 23 ottobre 1992.
                      Il presidente: IMPERATRICE
    I consiglieri: ADAMO - SALVATORE - SALVO
                           Il consigliere estensore: BARBERIO CORSETTI
    Depositata in segreteria il 1½ febbraio 1993.
            Il direttore della sezione: (firma illeggibile)

 93C0476