N. 221 ORDINANZA 23 aprile - 5 maggio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. " Processo penale - Giudice del dibattimento - Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competenze - Richiamo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. (cfr. sentenza n. 76/1993) - Manifesta inammissibilita'. " (C.P.P., art. 23, primo comma) " (Cost., 3, 24 e 25).(GU n.20 del 12-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Verbania, il 17 settembre 1992 dal Tribunale di Roma, il 6 luglio 1992 dal Tribunale di Varese ed il 26 ottobre 1992 dal Tribunale di Savona, rispettivamente iscritte ai nn. 555, 717 e 763 del registro ordinanze 1992 e al n. 8 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 48 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 6 luglio 1992, e il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 settembre 1992, hanno sollevato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice del dibattimento, quando dichiara la propria incompetenza, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente; che la stessa norma processuale e' stata impugnata dal Tribunale di Varese, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 6 luglio 1992 e, con ordinanza del 26 ottobre 1992, anche dal Tribunale di Savona, per l'ipotizzata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 76/1993, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 76 del 1993 "nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo", sollevata dai Tribunali di Verbania, Roma, Varese e Savona con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0494