N. 228 SENTENZA 23 aprile - 7 maggio 1993

 
 
 Giudizio   per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato  e  provincia
 autonoma.
 "
 Sanita' pubblica - Provincia autonoma di Bolzano -  Unita'  sanitaria
 locale   n.   2  di  Merano  -  Verifica  amministrativo-contabile  -
 Competenza primaria in tema di ordinamento  degli  enti  sanitari  ed
 ospedalieri  -  Violazione  - Introduzione di un controllo aggiuntivo
 statale - Non spettanza al Ministro del tesoro del potere ispettivo e
 di  verifica  sulla  unita'  sanitaria  locale  n.  2  di  Merano   -
 Annullamento  della  lettera-avviso  del  Ministro  del tesoro del 22
 agosto 1992, prot. n. S.I./5497
 "
 (Lettera avviso del Ministero del Tesoro 22 agosto 1992,  prot.    n.
 S.I./5497)
 "
 (St.  spec.  T.A.A. e relative norme di attuazione - d.P.R.  28 marzo
 1975, n. 474 e d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267 ed art.  4,  d.P.R.    16
 marzo 1992, n. 266, artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10
 16, primo comma)
(GU n.20 del 12-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato  il  30  ottobre  1992,  depositato  in  Cancelleria  il 3
 novembre successivo, per conflitto di attribuzione  sorto  a  seguito
 della  lettera-avviso del Ministro del Tesoro in data 22 agosto 1992,
 prot. n. S.I./5497, recante "Verifica  amministrativo-contabile  alla
 Unita'  sanitaria  locale  n.  2 di Merano", ed iscritto al n. 38 del
 registro conflitti 1992;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato  il  30  ottobre  1992,  la  Provincia
 autonoma  di  Bolzano  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione nei
 confronti della lettera-avviso del Ministro del  Tesoro  in  data  22
 agosto  1992,  prot.  n.  S.I./5497,  pervenuta il 1› settembre 1992,
 recante "Verifica amministrativo-contabile alla Unita' sanitaria  lo-
 cale  n.  2 di Merano", per violazione degli artt. 4, primo comma, n.
 7; 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello  Statuto  speciale
 della  Regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, di
 cui al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, al d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267,
 ed all'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266.
    La  Provincia  ricorrente  espone  che  con  l'atto  impugnato  il
 Ministro  del  Tesoro  ha  comunicato  di  aver  disposto  - ai sensi
 dell'art. 29 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 3  della
 legge  26  luglio  1939,  n.  1037  -  l'esecuzione,  da  parte di un
 dirigente  dei  servizi  ispettivi  di  finanza,  di   una   verifica
 amministrativo-contabile  presso  l'Unita'  sanitaria  locale n. 2 di
 Merano.   Tale   atto   risulterebbe   lesivo   delle    attribuzioni
 costituzionalmente  garantite  alla Provincia in relazione ai profili
 seguenti.
    In  primo  luogo,  la  Provincia  deduce che l'art. 4, n. 7, dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla  Regione
 la  competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari
 ed ospedalieri e che la stessa Regione ha trasferito tale competenza,
 per quanto riguarda la vigilanza, alla Provincia autonoma di Bolzano,
 con l'art. 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.
    Inoltre, la stessa Provincia autonoma ricorda di  essere  titolare
 della competenza concorrente in materia di igiene e sanita', ai sensi
 dell'art.  9,  n.  10, dello Statuto regionale nonche' della relativa
 potesta' amministrativa, ai sensi dell'art. 16 dello stesso Statuto.
    Infine, la ricorrente rileva che, in sede di definizione del  c.d.
 "pacchetto"  per il Trentino-Alto Adige, l'art. 1 del d.P.R. 16 marzo
 1992, n. 267, ha stabilito che  alle  Province  autonome  compete  il
 potere  legislativo  ed  amministrativo in materia di funzionamento e
 gestione delle istituzioni ed enti sanitari.
    In attuazione delle suddette competenze, la Provincia autonoma  di
 Bolzano  ha  effettivamente provveduto in merito alla vigilanza sugli
 enti sanitari ed ospedalieri istituendo, con l'art.  26  della  legge
 provinciale  18 agosto 1988, n. 33, l'"Ufficio di economia sanitaria"
 al quale sono, tra l'altro,  attribuite  le  funzioni  di  "controllo
 sull'impiego  dei fondi e revisione dei fattori di costo" nonche' "la
 rendicontazione allo Stato".
    A fronte di tali competenze provinciali non spetterebbe, pertanto,
 al Ministro del  Tesoro  alcun  potere  diretto  di  vigilanza  o  di
 ispezione  sulle  singole  Unita'  sanitarie,  ma  solo  la  verifica
 inerente alla rendicontazione complessiva effettuata da  parte  della
 Provincia  autonoma. Del resto, anche il finanziamento statale non e'
 erogato in via diretta alle singole Unita',  ma  affluisce  -  con  i
 finanziamenti   di   origine   provinciale   -   al  fondo  sanitario
 provinciale, istituito con l'art. 27 della citata  legge  provinciale
 n.   33  del  1988,  che  provvede  alle  assegnazioni  alle  singole
 strutture.
    Inoltre, presso ogni Unita' sanitaria e' istituito il collegio dei
 revisori dei conti, con un  componente  designato  dal  Ministro  del
 Tesoro.  E  la Provincia ricorrente ricorda che questa Corte - con la
 sent. n. 107 del 1987  -  ha  definito  tale  collegio  dei  revisori
 "mediatore" in materia finanziaria ed amministrativo-contabile tra le
 Unita'  sanitarie  locali  da  una  parte  e  le  Regioni  e lo Stato
 dall'altra.
    A completamento di questo quadro normativo, la Provincia cita, in-
 fine, la norma di attuazione di cui all'art. 4 del  d.P.R.  16  marzo
 1992,  n. 266, dove si dispone che, nelle materie di competenza della
 Regione o delle Province autonome, "la legge non puo' attribuire agli
 organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
 di  polizia  amministrativa   e   di   accertamento   di   violazioni
 amministrative,  diverse  da  quelle  spettanti allo Stato secondo lo
 Statuto speciale  e  le  relative  norme  di  attuazione,  salvi  gli
 interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello Statuto medesimo".
    In  nessun caso, quindi, secondo la ricorrente, potrebbe ritenersi
 sussistente un potere generale di ispezione e di vigilanza  da  parte
 del  Ministro  del  Tesoro  in  grado  di  prevalere  sulla normativa
 speciale - oltre tutto successiva alle disposizioni richiamate  nella
 lettera  impugnata - propria dell'ordinamento del Trentino-Alto Adige
 e delle Province autonome.
    La   ricorrente   chiede,   pertanto,   l'annullamento   dell'atto
 impugnato, previa la sua eventuale sospensione.
    2. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello   Stato   che,   in
 prossimita'  dell'udienza,  ha  presentato  una memoria per sostenere
 l'infondatezza del ricorso.
    L'Avvocatura afferma che il potere ispettivo di cui alla  lettera-
 avviso  oggetto  di  impugnazione  avrebbe  un contenuto di carattere
 generale e si rivolgerebbe a qualsiasi ufficio o servizio  che  abbia
 gestione finanziaria o attribuzioni contabili, tali da interessare in
 modo   diretto   o   indiretto   la   finanza   dello   Stato,  cosi'
 differenziandosi dal potere di vigilanza  e  ispezione  di  carattere
 interno proprio delle singole Amministrazioni.
    Tale  potere  ispettivo riguarderebbe, quindi, la finanza di tutto
 il settore pubblico allargato, ivi comprese le gestioni delle  Unita'
 sanitarie  locali  e  potrebbe  essere  esercitato  dal Ministero del
 Tesoro   autonomamente   ed   indipendentemente    dagli    ulteriori
 accertamenti  che  altri  organi  -  statali,  regionali o comunali -
 possono esercitare sulle stesse  gestioni.  Ne'  cio'  determinerebbe
 sovrapposizioni  o indebite ingerenze, stante il diverso fondamento e
 la diversa  finalita'  che  caratterizzerebbero  il  suddetto  potere
 ispettivo.
    Per le stesse ragioni questo potere statale, rappresentativo di un
 superiore   interesse   nazionale   al   buon   funzionamento  ed  al
 coordinamento della  finanza  pubblica  allargata,  non  cederebbe  a
 fronte della competenza primaria della Regione Trentino-Alto Adige in
 materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, competenza
 trasferita   alla   Provincia   ricorrente  per  quanto  riguarda  la
 vigilanza. Tale competenza atterrebbe,  infatti,  alla  vigilanza  di
 carattere  interno,  volta  all'accertamento della legittimita' e del
 merito dei singoli atti amministrativi di gestione, a fini repressivi
 ovvero sostitutivi, mentre il potere ispettivo statale di cui si dis-
 cute - da esercitarsi secondo modalita' di attuazione determinate dal
 suo stesso  titolare  -  atterrebbe  ad  una  funzione  di  riscontro
 generale di corretta gestione della spesa pubblica.
    Analogamente,  lo  stesso  potere  ispettivo  statale non potrebbe
 ritenersi assorbito dalla  presenza  di  un  revisore  designato  dal
 Ministro  del Tesoro nel collegio dei revisori dei conti delle Unita'
 sanitarie, che costituirebbe una forma necessaria, ma  non  esclusiva
 del potere statale di controllo nei confronti di tali organismi.
    L'Avvocatura   rileva,   infine,   che   il  potere  ispettivo  in
 contestazione e' stato di fatto gia' esercitato, dal momento  che  la
 visita  annunciata  con l'impugnata lettera-avviso (e poi sospesa con
 telex del 5 settembre 1992), e' stata  attuata  in  data  17  ottobre
 1992.
    3. - Anche la Provincia ricorrente ha depositato una memoria nella
 quale vengono ribadite e illustrate le ragioni del ricorso.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
 attribuzioni,  con  domanda  di  sospensione,  nei  confronti   della
 lettera-avviso  del  Ministro  del  Tesoro  del 22 agosto 1992, prot.
 S.I./5497, recante  "verifica  amministrativo-contabile  alla  Unita'
 sanitaria  locale  n.  2  di Merano", in quanto ritenuta lesiva delle
 competenze spettanti alla stessa Provincia ai sensi  degli  artt.  4,
 primo  comma,  n.  7; 9, primo comma, n. 10, e 16, primo comma, dello
 Statuto  speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) nonche' delle rela-
 tive norme di attuazione, con riferimento particolare all'art, 2  del
 d.P.R.  28 marzo 1975, n. 474 (come modificato dall'art. 1 del d.P.R.
 16 marzo 1992, n. 267) ed all'art. 4 del d.P.R.  16  marzo  1992,  n.
 266.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Ai  sensi  dell'art.  4,  n. 7, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
 spetta alla Regione Trentino-Alto Adige  la  competenza  primaria  in
 tema  di  "ordinamento  degli  enti sanitari e ospedalieri". La nuova
 disciplina attuativa dello Statuto speciale, adottata con  il  d.P.R.
 16  marzo 1992, n. 267, ha, a sua volta, all'art. 1, specificato tale
 competenza, avendo conferito  alla  Regione  Trentino-Alto  Adige  il
 potere   di   disciplinare   "il   modello  di  organizzazione  delle
 istituzioni ed enti sanitari" ed alle Province autonome di  Trento  e
 Bolzano  "le  potesta'  legislative  ed  amministrative  attinenti al
 funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed  enti  sanitari".
 Ma  gia'  in  precedenza,  la  Regione,  con  l'art.  15  della legge
 regionale 30 aprile 1980, n. 6, aveva attribuito il  controllo  sugli
 atti  e  sugli  organi  delle  Unita'  sanitarie  locali  alla Giunta
 provinciale, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto speciale, mentre  la
 Provincia  autonoma di Bolzano, con l'art. 26 della legge provinciale
 18 agosto  1988,  n.  33,  in  sede  di  riordinamento  degli  uffici
 competenti  in  materia  di  assistenza,  previdenza e sanita', aveva
 provveduto a istituire un "ufficio economia sanitaria", investito del
 compito di controllare l'impiego dei fondi e di revisionare i fattori
 di costo delle Unita' sanitarie locali, nonche'  di  provvedere  alla
 rendicontazione verso lo Stato.
    Questo  assetto  normativo  ha  trovato, infine, la sua "chiusura"
 nell'art. 4 del d.P.R. 16  marzo  1992,  n.  266,  che,  in  sede  di
 disciplina  del  rapporto  tra  leggi  statali  e  leggi  regionali e
 provinciali del Trentino-Alto Adige, ha precisato che "nelle  materie
 di  competenza  proprie  della  Regione  o delle Province autonome la
 legge   non   puo'   attribuire   agli   organi   statali    funzioni
 amministrative,  comprese  quella  di vigilanza, .. diverse da quelle
 spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative  norme
 di attuazione ..".
    Alla  luce  di  queste  premesse,  anche il potere ispettivo sulle
 Unita' sanitarie locali, in quanto riconducibile al piu' ampio potere
 di vigilanza, deve ritenersi riferito - nell'ambito della  disciplina
 vigente  per  il Trentino-Alto Adige - alle Province autonome, con la
 conseguente  esclusione,   stante   l'assenza   di   una   previsione
 specificamente  espressa a questo fine dallo Statuto speciale e dalle
 relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo quale quello
 che il Ministro del Tesoro ha dichiarato di  voler  esercitare  sulla
 base  di  norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento
 regionale.  E  questo  tanto  piu'  ove  si  consideri   che,   anche
 nell'ordinamento  del  servizio sanitario nazionale di cui alla legge
 23 dicembre 1978,  n.  833,  vengono  fatte  espressamente  salve  le
 competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano (art.
 80),  mentre  la misura della partecipazione dello Stato al controllo
 e' stata specificamente regolata sia attraverso  la  presenza  di  un
 collegio di revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato
 dal  Ministro  del Tesoro (art. 15, nel testo modificato dall'art. 13
 della  legge  26  aprile   1982,   n.   181),   sia   attraverso   la
 rendicontazione  trimestrale  delle  Unita'  sanitarie alla Regione o
 alla Provincia autonoma, con il conseguente obbligo dell'ente  locale
 di  fornire  gli  stessi dati ai Ministeri della sanita' e del Tesoro
 (art. 50, secondo e terzo comma).
    Va, dunque, riconosciuta la lesione della  sfera  di  attribuzioni
 della   Provincia  autonoma  di  Bolzano  operata  dall'atto  oggetto
 dell'impugnativa.
    3. - Nessuna pronuncia va  adottata  in  ordine  alla  domanda  di
 sospensione   dell'atto   che   ha   dato   luogo  al  conflitto,  in
 considerazione del fatto  che  la  verifica  amministrativa-contabile
 preannunziata  con tale atto e' stata eseguita il 17 ottobre 1992, in
 data anteriore alla stessa presentazione del ricorso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spetta  al  Ministro  del  Tesoro  esercitare  nei
 confronti  dell'Unita'  sanitaria  locale n. 2 di Merano il potere di
 verifica ed ispezione di cui all'art. 29 del R.D. 18  novembre  1923,
 n.  2440,  ed  all'art.  3  della  legge  26 luglio 1939, n. 1037; di
 conseguenza annulla la lettera-avviso del Ministro del Tesoro del  22
 agosto 1992, prot. n. S.I./5497.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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