MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1993 

  Modalita'  di  cessione  delle  monete d'argento da L. 500 dedicate
alla celebrazione dell'anno oraziano.
(GU n.111 del 14-5-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  160499  del  15  marzo  1993,
registrato alla Corte dei conti il 26  aprile  1993,  registro  n.  8
Tesoro,  foglio  n.  312,  con  il  quale si autorizza l'emissione di
monete d'argento da  L.  500  dedicate  alla  celebrazione  dell'anno
oraziano;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Considerata la necessita':
   di  disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad enti,
associazioni e privati italiani o  stranieri  delle  suddette  monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di  favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso
l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli  enti,  le associazioni, i privati italiani o stranieri possono
acquistare le monete d'argento da L. 500 dedicate  alla  celebrazione
dell'anno oraziano - entro il 31 agosto 1993 - direttamente presso la
Sezione  Zecca  o  tramite  versamento  sul  c/c postale n. 59231001,
intestato all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  "Emissione
numismatica",  piazza  G.    Verdi,  10 - 00198 Roma, alle condizioni
suddette:
Prezzo di vendita al pubblico                Versione        Versione
   IVA e spedizioni incluse,              ordinaria F.d.C.     Proof.
per acquisti unitari di monete
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 a) da 1 a 1500 .........................    L. 27.000      L. 53.000
 b) da 1501 a 3000 ......................    "  26.600      "  52.200
 c) da 3001 e oltre .....................    "  26.200      "  51.400
  Il predetto  Istituto  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  dei
termini  stabiliti  e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello
Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.
  Al fine di rendere possibile la vendita  diretta  delle  monete  in
questione, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di
"cauta  custodia",  i  quantitativi  di monete richiesti all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello  Stato,  il  quale  provvedera'  a  versare
mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle
monete vendute.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 maggio 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 161