UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 19 aprile 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.112 del 15-5-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1989,
contenente  modificazioni  all'ordinamento  didattico   universitario
relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Viste  le  osservazioni  ed  il  parere  favorevole  espresso   dal
Consiglio  universitario  nazionale  nella  riunione  del 14 febbraio
1992;
  Viste le delibere di accoglimento delle suddette  osservazioni  del
consiglio  della  facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
del 2 luglio 1992, del senato accademico del 19 gennaio  1993  e  del
consiglio di amministrazione del 2 febbraio 1993;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  98  e  99,  relativi  al  corso di laurea in scienze
geologiche, sono soppressi e sostituiti come segue:
  Art. 98. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio  di
applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui  sedici  nel  triennio  e  otto  nel
biennio.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore; ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e circa ottocento nel biennio;  in  tale  computo  sono  comprese  le
lezioni,  le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni
sul terreno e i seminari.
  L'organizzazione   didattica  per  corsi  a  svolgimento  intensivo
semestralizzato in rapporto alle esigenze  di  propedeuticita'  e  di
funzionalita',  e'  demandata  alla  facolta'  e/o  corsi  di laurea,
secondo le vigenti leggi.
TRIENNIO DI BASE.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
   1) istituzioni di matematiche I;
   2) istituzioni di matematiche II;
   3) fisica sperimentale I;
   4) fisica sperimentale II;
   5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
   6) geochimica;
   7) geografia fisica;
   8) geomorfologia;
   9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per  la  prova  di  accertamento unica, prevista per la materia che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933,
n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con  regio
decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel  triennio  lo  studente  deve  partecipare ad esercitazioni sul
terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori,  per
non  meno  di  sei  giorni.  Sara'  compito del consiglio di corso di
laurea la  scelta  sia  delle  modalita'  di  effettuazione  di  tali
esercitazioni,  se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori, con
particolare riferimento  al  corso  di  rilevamento  geologico  o  se
organizzate   come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'  di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di  terreno
nei tre anni e' stabilita dal consiglio di corso di laurea.
  La  facolta'  organizza,  altresi',  corsi di lingua inglese che si
concludono con un colloquio.
BIENNIO DI APPLICAZIONE.
  Il biennio  di  applicazione  si  articola  negli  indirizzi  sotto
riportati. Ogni indirizzo e' costituito da otto corsi di novanta ore,
di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte
dagli  studenti  preferibilmente  nelle  apposite  liste di indirizzo
delle discipline attivate dalla facolta'.
  Lo  studente  puo',  motivandolo,  scegliere discipline da liste di
indirizzi diversi.
A) Indirizzo geologico paleontologico.
  Discipline caratterizzanti:
   1) geologia regionale;
   2) paleontologia II;
   3) micropaleontologia;
   4) sedimentologia;
   5) geologia stratigrafica.
  Discipline facoltative:
   1) paleoecologia;
   2) paleoclimatologia;
   3) paleontologia vegetale;
   4) paleobiogeografia;
   5) geologia del quaternario;
   6) paleontologia del quaternario;
   7) geologia strutturale;
   8) geologia marina;
   9) geologia storica;
   10) fotogeologia;
   11) paleontologia stratigrafica;
   12) stratigrafia;
   13) paleontologia di vertebrati;
   14) biostratigrafia;
   15) petrografia del sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina.
B) Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico.
  Discipline caratterizzanti:
   1) chimica fisica;
   2) cristallografia;
   3) petrologia;
   4) giacimenti minerari;
   5) vulcanologia.
  Discipline facoltative:
   1) geochimica nucleare;
   2) mineralogia dei sedimenti;
   3) analisi mineralogiche;
   4) mineralogia applicata;
   5) prospezioni geochimiche;
   6) geotermia;
   7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
   8) petrografia applicata;
   9) geologia regionale;
   10) esplorazione geologica del sottosuolo;
   11) analisi geochimiche;
   12) petrologia del metamorfico;
   13) geochimica applicata;
   14) cristallochimica;
   15) mineralogia sistematica;
   16) minerogenesi;
   17) geologia dei combustibili fossili;
   18) giacimenti di idrocarburi;
   19) prospezione geomineraria;
   20) prospezioni geofisiche.
C) Indirizzo geofisico e geologico-strutturale.
  Discipline caratterizzanti:
   1) fisica della terra solida;
   2) sismologia;
   3) geologia strutturale;
   4) geologia del cristallino;
   5) geodinamica.
  Discipline facoltative:
   1) prospezioni geofisiche;
   2) geofisica applicata;
   3) geofisica marina;
   4) fisica del vulcanismo;
   5) vulcanologia;
   6) geotermia;
   7) sismica applicata;
   8) geodesia e cartografia;
   9) esplorazione geologica del sottosuolo;
   10) geomagnetismo;
   11) giacimenti minerari;
   12) geologia regionale;
   13) oceanografia fisica;
   14) calcolo numerico;
   15) sismometria;
   16) geochimica applicata;
   17) complementi di geofisica;
   18) geofisica mineraria;
   19) paleomagnetismo;
   20) tettonofisica.
 D) Indirizzo geologico applicato.
  Discipline caratterizzanti:
   1) complementi di geologia applicata;
   2) rilevamento geologico tecnico;
   3) idrogeologia;
   4) fotogeologia;
   5) esplorazione geologica del sottosuolo.
  Discipline facoltative:
   1) geologia regionale;
   2) mineralogia applicata;
   3) geomorfologia applicata;
   4) geofisica applicata;
   5) sedimentologia e regime dei litorali;
   6) geotecnica;
   7) estimo (con principi tecnico-economici);
   8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
   9) geochimica applicata;
   10) idrogeologia applicata;
   11) topografia e cartografia;
   12) petrografia applicata;
   13) sismica applicata.
  Art.  99. - L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo
prescelto e' condizionata da:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche,  primo  e  secondo  corso,  fisica sperimentale, primo e
secondo  corso,  chimica  generale  e  inorganica  con  elementi   di
organica)  e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti
dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere  sostenuto  prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento  degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in   scienze
geologiche.
  L'ammissione  all'esame  di  laurea  comporta il superamento di non
meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.
  Gli studenti, per sostenere l'esame di laurea  devono  svolgere  un
lavoro  di  tesi  sperimentale  impostato  e coordinato dal relatore,
nonche' le due tesine; l'esame di laurea consta:
   della discussione di una tesi scritta;
   della discussione di una fra le due tesine.
  Un rilevamento geologico  ed  una  ricerca  di  laboratorio  devono
comparire nella tesi o in una delle due tesine.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il  titolo di laureato in scienze
geologiche; il relativo  certificato  fara'  menzione  dell'indirizzo
seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 19 aprile 1993
                                                           Il rettore