N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1993

                                N. 225
 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1993 dalla pretura di Napoli, sezione
 distaccata di Ischia, nel procedimento civile  vertente  tra  Capuano
 Vito  ed  altri  e  S.E.P.S.A. - Societa' per l'esercizio di pubblici
 servizi
 Impiego pubblico - Dipendenti S.E.P.S.A. - Attribuzione temporanea di
 funzioni di grado superiore a quello rivestito -  Subordinazione  del
 diritto  alla  promozione  alla vacanza del posto in organico ed alla
 condizione che non si tratti di posto da coprirsi mediante esame - In
 subordine: mancata  previsione  che,  decorso  un  periodo  di  tempo
 predeterminato   nello   svolgimento   delle  predette  mansioni,  il
 prestatore  di  lavoro  acquisisca  in  ogni  caso  il  diritto  alla
 promozione  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  ai   ferrovieri
 dell'Ente  Ferrovie  dello  Stato  cui  si applica la piu' favorevole
 disciplina dello statuto dei lavoratori (art.  13)  -  Incidenza  sul
 principio della tutela del lavoro.
 (R.D.  8  gennaio 1931, n. 148, art. 18, primo comma, all. A), ultimo
 comma).5
 (Cost., artt. 3 e 35).
(GU n.21 del 19-5-1993 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti del giudizio promosso  da  Capuano  Vito  ed  altri
 contro la S.E.P.S.A. - Societa' per l'esercizio di pubblici servizi;
                             O S S E R V A
    I ricorrenti - tutti agenti stabili alle dipendenze della predetta
 societa'  esercente  pubblici  servizi  di  trasporto in concessione,
 inquadrati in V livello come "controllore  movimento  e  traffico"  -
 hanno  chiesto  dichiararsi  il  diritto  alla superiore qualifica di
 "addetto movimento traffico" (IV livello ex  lege  n.  270/1988)  per
 aver  svolto  tali  mansioni  a  far  tempo  dal  1½  novembre  1989,
 ricevendone la maggiore retribuzione ma non il corrispondente formale
 inquadramento; a sostegno della domanda, hanno invocato  l'art.  2103
 del  codice  civile  nel  testo vigente modificato dall'art. 13 della
 legge n. 300/1979.
    La  principale  questione  controversa   (cui   tutte   le   altre
 conseguono),  puntualmente  sollevata  dalla  difesa  della  societa'
 resistente, concerne la assunta esclusiva applicabilita' ai  rapporti
 in  oggetto  dell'art.  18  del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
 allegato A, che subordina il conseguimento del diritto alla qualifica
 superiore  all'esigenza  del   requisito   sostanziale   dato   dallo
 svolgimento  delle  mansioni  per  il  periodo  di  sei mesi e di tre
 requisiti formali: l'ordine del direttore, la vacanza  del  posto  in
 organico,  l'acquisibilita'  della  posizione  senza la necessita' di
 prova d'esame o di concorso.
    Orbene,  rileva  questo  giudice  che,  pur  non  essendo  mancati
 tentativi  da  parte  di  certa  giurisprudenza  di  merito  tesi  ad
 escludere la prevalenza  della  normativa  speciale  a  fronte  della
 normativa  statutaria  di  carattere  generale  (successiva e di pari
 grado sul piano della  gerarchia  delle  fonti)  -  argomentando,  in
 sintesi,    che    la   prima   avrebbe   esclusivamente   finalita',
 organizzative, di regolamentazione del sistema delle  promozioni,  la
 seconda,  garantistiche,  di  legittimazione  di  situazioni di fatto
 nell'interesse della  professionalita'  del  lavoratore,  muovendosi,
 quindi,  su  piani  diversi (in tali sensi, si cfr., da ultimo, Pret.
 Pisa 3 ottobre 1990, Gori c/A.T.L.) - secondo il  costante  indirizzo
 della    giurisprudenza   di   legittimita',   neppure   di   recente
 significativamente derogato per quanto ci risulta, la fonte legale di
 carattere   speciale   esclude    l'applicabilita'    al    personale
 autoferrotramviario  dell'art.  13  Stat.  se non per il diritto alla
 maggiore retribuzione.
    Tale quadro normativo, per effetto dell'art.  21  della  legge  17
 maggio  1985, n. 210 (istitutiva dell'Ente ferrovie dello Stato), che
 ha contrattualizzato il rapporto di lavoro del personale  dipendente,
 e   della  contrattazione  collettiva  successivamente  stipulata  in
 attuazione di detta norma, e' rimasto profondamente  incrinato  nella
 sua  intima  coerenza  in  considerazione  che  in  conseguenza della
 normativa  sopravvenuta  per  il  personale  dell'azienda di Stato, a
 situazioni di fatto identiche (poiche', com'e' evidente, la posizione
 lavorativa del personale addetto ai  pubblici  servizi  di  trasporto
 obbiettivamente  non  muta  a  seconda che esso dipenda dalla persona
 giuridica preposta all'esercizio dei trasporti  di  Stato  oppure  da
 analoga  azienda  locale,  pubblica  o privata, operante in regime di
 concessione, ne' mutano i bisogni e le esigenze di interesse generale
 a tali  situazioni  sottesi)  l'ordinamento  appresta,  senza  alcuna
 apprezzabile  ragione,  una disciplina diversa, atteggiandosi - nelle
 sue espressioni piu' recenti - nel senso di escludere l'operativita',
 in materia di svolgimento di mansioni e correlativa  progressione  di
 carriera,   di   discipline   di  tipo  rigido  e  finalita',  almeno
 prevalentemente, organizzatorie come quella di cui al cit.  art.  18,
 privilegiando  l'interesse  alla  salvaguardia della professionalita'
 del  lavoratore.  Orbene,  se  l'opportunita'  di  tali  valutazioni,
 sommamente  discrezionali,  sfugge, com'e' evidente, al sindacato del
 giudice, e' potere dovere di  quest'ultimo  individuare  elementi  di
 sostanziale discrasia del sistema, per i quali a situazioni identiche
 si  apprestino  discipline  sostanzialmente divergenti, in violazione
 del principio di uguaglianza e di parita' sancito dall'art.  3  della
 Costituzione.
    Dunque, considerato che per vari aspetti l'art. 18 dell'allegato A
 al  regio  decreto  n.  148/1931 e' certamente meno favorevole per il
 lavoratore rispetto all'art. 13 della legge n. 300/1970 e  che  nella
 specie  si  controverte,  per l'appunto, della applicabilita' di tali
 norme, rivelandosi la questione (sotto il  profilo  che  trattasi  di
 posto   da  coprirsi  mediante  prova  selettiva)  influente  per  la
 definizione del giudizio, oltre che non manifestamente infondata,  va
 sollevato  ex  officio  incidente di legittimita' costituzionale, per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione, relativamente all'art. 18,
 primo ed ultimo comma, del reg.to  allegato  A  al  regio  decreto  8
 gennaio   1931,  n.  148,  nelle  parti  in  cui  -  nell'ipotesi  di
 attribuzione  di  svolgimento  di  funzioni   (mansioni)   di   grado
 (qualifica)  superiore a quello rivestito - subordina il diritto alla
 promozione alla vacanza del posto in organico ed alla condizione  che
 non si tratti di posto da coprirsi mediante esame.
    Subordinamente   (e  pur  nell'inerzia  del  legislatore,  che,  a
 distanza di vari anni, tuttora non ha raccolto l'auspicio  rivoltogli
 dalla  Corte,  cfr. Sent. del 27 aprile 1988), nell'ipotesi in cui si
 ritenga ostativa all'apprezzamento di  illegittimita'  costituzionale
 delle citate disposizioni normative la considerazione che esse in se'
 e  per  se'  non  violino  il  menzionato  principio  di  eguaglianza
 (apparendo, anzi, nel loro  contesto  applicativo  razionali  per  il
 fatto di riferirsi ad organizzazioni produttive strutturate su piante
 organiche  per  il personale e posti di lavoro cui si accede mediante
 l'esperimento di prove selettive),  pare  al  giudice  adito  che  le
 richiamate   disposizioni   violino,   comunque,   l'art.   35  della
 Costituzione, che sancisce - da parte della Repubblica  -  la  tutela
 del  lavoro  e la cura della elevazione professionale dei lavoratori.
 Vero e' infatti che laddove, per l'esistenza di  uno  dei  menzionati
 elementi  ostativi  al  conseguimento  del  diritto  alla promozione,
 questo non si realizzi pur essendo trascorso il periodo di  sei  mesi
 di  "reggenza",  e' possibile che il lavoratore venga lasciato per un
 tempo non definito a svolgere le funzioni del grado  superiore  senza
 conseguire l'inquadramento professionale coerente con la qualita' del
 lavoro  svolto (pur ricevendone il relativo trattamento retributivo);
 situazioni  tutt'altro  che  infrequenti  in   concreto.   Ne'   pare
 sufficiente,  al fine di conferire maggiore determinatezza alla norma
 e di infrenare la discrezionalita' del datore di lavoro, la locuzione
 avverbiale  "temporaneamente"   usata   dalla   norma   a   proposito
 dell'adibizione  da  parte  del direttore dell'azienda, temporalmente
 alquanto vaga ed imprecisa  stando  per  adibizione  non  definitiva.
 Sotto  tale  profilo  l'esigenza  di  tutela del prestatore di lavoro
 postula che la legge fissi un periodo  massimo  di  permanenza  nelle
 mansioni  decorso il quale si consegua comunque il diritto al grado o
 qualifica superiore. Cio' tanto piu' che nella pratica sono endemiche
 le situazioni di inadeguatezza di organico  (in  altri  termini,  non
 c'e'  posto  vacante perche' i posti esistenti sono coperti, anche se
 insufficienti) come sovente trascorre lungo tempo prima che le proce-
 dure di concorso abbiano svolgimento e conclusione ed,  ancor  prima,
 vengano   deliberate   (nella   specie  i  ricorrenti  lamentano  una
 situazione ormai datata oltre  tre  anni  fa).  Ne  consegue  che  il
 lavoratore  non riceve il giusto riconoscimento dell'attivita' svolta
 e della professionalita' dimostrata, la qual cosa gli pregiudica  sia
 altre  eventuali occasioni di lavoro sia la ulteriore progressione di
 carriera nell'ambito della  stessa  azienda.  E  la  rilevanza  della
 questione  (per  quanto, ma finora solo in astratto, attenuta) non e'
 esclusa   dalla   (sopravvenuta)   derogabilita'   ad   opera   della
 contrattazione   nazionale   di   categoria  delle  disposizioni  del
 regolamento nelle materie (tra le quali  quella  in  discussione)  in
 precedenza  sottratte  alla disponibilita' delle parti sindacali, sia
 perche'  legata  ad  un  fatto   meramente   eventuale   (e,   cioe',
 l'intervento  di una diversa regolamentazione collettiva) sia perche'
 l'efficacia  di  quest'ultima   resterebbe   limitata   ai   rapporti
 disciplinati dalla fonte pattizia.
                                P. Q. M.
    Dichiara  non  manifestamente  infondata, ex articoli 3 e 35 della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 18,  primo ed ultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
 allegato A)  nelle  parti  in  cui  -  nell'ipotesi  di  attribuzione
 temporanea  di  funzioni  (mansioni) di grado (qualifica) superiore a
 quello rivestito - subordina il diritto alla promozione alla  vacanza
 del  posto  in organico ed alla condizione che non si tratti di posto
 da coprirsi mediante esame e, comunque, in quanto  non  prevede  che,
 decorso  un  periodo  di tempo predeterminato nello svolgimento delle
 predette mansioni, il prestatore di lavoro acquisisca in ogni caso il
 diritto alla promozione;
    Per l'effetto, previa sospensione del giudizio  in  corso,  ordina
 rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  copie  della  presente ordinanza sia notificata alle
 parti costituite ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Ischia, addi' 27 febbraio 1993
          Il pretore generale del lavoro: (firma illeggibile)

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