MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 settembre 1992 

  Determinazione  della  misura  dei compensi spettanti ai veterinari
coadiutori  operanti  negli  uffici  veterinari  di  confine,  porto,
aeroporto e dogana interna (principali o dipendenti).
(GU n.116 del 20-5-1993)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
614;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
maggio 1985, n. 254, che conferisce al  Ministro  della  sanita',  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, il potere di determinare la
misura del compenso globale da attribuire  ai  veterinari  coadiutori
operanti  negli  uffici  veterinari  di  confine,  porto, aeroporto e
dogana interna, principali o dipendenti;
  Visto il decreto  ministeriale  7  ottobre  1987  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  25 gennaio 1988, e l'errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1988 con il
quale e' stata determinata ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  maggio  1985, n. 254, la misura del
compenso globale spettante ai veterinari non  statali  incaricati  di
disimpegnare  le funzioni di veterinario di confine, porto, aeroporto
e dogana interna nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;
  Ritenuto opportuno rideterminare la misura dei  compensi  stabiliti
con il predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1987;
                              Decreta:
  Il  decreto  ministeriale 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e' modificato come segue:
   all'art. 1 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  compenso  globale  da  attribuire  ai  veterinari  coadiutori,
operanti  negli  uffici  veterinari  principali  di  confine,  porto,
aeroporto e dogana interna, viene determinato nella  seguente  misura
lorda:
   minimo L. 350.000 mensili;
   massimo L. 1.300.000 mensili";
   all'art. 3 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  compenso  globale  da  attribuire  ai  veterinari  coadiutori,
operanti esclusivamente negli uffici veterinari  principali  di  con-
fine,  porto,  aeroporto  e  dogana  interna  dipendenti dagli uffici
principali viene determinato nella seguente misura lorda:
   minimo L. 350.000 mensili;
   massimo L. 3.600.000 mensili";
   all'art. 5 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le tariffe ed i  diritti  previsti  dal  decreto  ministeriale  14
febbraio  1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo
1991, riscossi per i servizi resi  dai  veterinari  coadiutori,  sono
versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.".
  Le  modifiche  di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal 1
luglio 1992. Fino a tale data continueranno ad avere  applicazione  i
compensi stabiliti con il citato decreto 7 ottobre 1987.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 settembre 1992
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
                      p. Il Ministro del tesoro
                               SACCONI
Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1993
Registro n. 4 Sanita', foglio n. 176