Partecipazioni al capitale degli enti creditizi.(GU n.117 del 21-5-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" ed in particolare il titolo V della predetta legge, che detta norme in materia di partecipazione al capitale degli enti creditizi; Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989, ai sensi del quale sono state modificate ed integrate le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti della legge n. 287/1990; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 435454 del 5 giugno 1991 di attuazione del titolo V della legge n. 287/1990; Visti l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e l'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 436154 del 7 dicembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 25 del decreto n. 356/1990, sono stati fissati i criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo di un gruppo creditizio, di quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale; Avuto presente che la nuova disciplina in materia di assetti proprietari degli enti creditizi attribuisce alla Banca d'Italia il compito di valutare la qualita' degli azionisti avendo riguardo al principio di separatezza e al criterio della sana e prudente gestione degli enti creditizi, sanciti rispettivamente nell'art. 27, comma 4, e nell'art. 28, comma 1, della legge n. 287/1990, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito; Delibera: 1. Soglie autorizzative per gli incrementi partecipativi. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge n. 287/1990, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione in misura superiore alle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 50% del capitale dell'ente creditizio. Ai fini del calcolo dell'ammontare della partecipazione da rapportare al capitale dell'ente creditizio si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio. 2. Partecipazioni da parte di soggetti che controllano enti creditizi e gruppi creditizi. I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - enti creditizi o societa' finanziarie capogruppo di gruppi creditizi non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui l'ente creditizio controllato o la societa' finanziaria capogruppo intenda acquistare o aumentare la partecipazione in un ente creditizio. 3. Scissione tra proprieta' e diritti di voto. Nei casi di scissione tra proprieta' delle azioni e esercizio del diritto di voto, il soggetto cui si intende attribuire o cui spettera' il diritto di voto e' tenuto a richiedere l'autorizzazione. 4. Divieto di partecipazione. In relazione al disposto dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, la Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione per le operazioni di acquisto o aumento di una partecipazione superiore al 15% del capitale dell'ente creditizio ovvero comportante il controllo, qualora i soggetti richiedenti svolgono attivita' imprenditoriale, in forma individuale e sotto forma societaria, in settori non creditizi e non finanziari. Il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attivita' svolte direttamente, diverse da quelle creditizie o finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attivita' svolte direttamente, calcolate con le modalita' che la Banca d'Italia provvedera' a stabilire. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia - anche per il tramite di societa' controllate - partecipazioni di controllo in societa', deve essere inoltre rispettata la condizione che la somma degli attivi delle societa' non creditizie o non finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo del soggetto richiedente e di tutte le societa' da esso controllate. La Banca d'Italia determina le modalita' di calcolo dell'attivo. Alle attivita' finanziarie e' assimilata l'attivita' assicurativa. 5. Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizazioni. Per la valutazione delle richieste di autorizzazione, la Banca d'Italia tiene conto della qualita' dei soggetti richiedenti anche in connessione alla situazione in cui versa l'ente creditizio interessato nonche' dei rapporti che tali soggetti possono porre in essere con l'ente medesimo. A tal fine, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilita', l'affidabilita' della loro situazione finanziaria nonche' la correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari, nei casi e secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia. Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi - tra il richiedente e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate. 6. Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni. La Banca d'Italia ha facolta' di procedere con provvedimento motivato alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. Tra i motivi di revoca, rientrano inoltre, a titolo esemplificativo: i ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa; la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni e dati non corrispondenti al vero. L'autorizzazione e' revocata quando, a seguito di modifiche delle attivita' svolte dai soggetti interessati, vengono a determinarsi fattispecie alle quali si applica il divieto di autorizzazione secondo i criteri fissati nel precedente punto 4. La sospensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato. 7. Disposizioni finali. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa sostituisce il decreto del Ministero del tesoro n. 435454 del 5 giugno 1991. Roma, 19 aprile 1993 Il presidente: BARUCCI