COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DELIBERAZIONE 19 aprile 1993 

  Partecipazioni al capitale degli enti creditizi.
(GU n.117 del 21-5-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Visto  il  regio  decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni nonche' il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Vista la legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  recante  "Norme  per  la
tutela della concorrenza e del mercato" ed in particolare il titolo V
della predetta legge, che detta norme in materia di partecipazione al
capitale degli enti creditizi;
  Visti  gli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 481,  di  recepimento  della  direttiva  n.  89/646/CEE  del
Consiglio  del  15  dicembre  1989,  ai  sensi  del  quale sono state
modificate ed integrate le disposizioni di cui  agli  articoli  27  e
seguenti della legge n. 287/1990;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro n. 435454 del 5 giugno
1991 di attuazione del titolo V della legge n. 287/1990;
  Visti l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 e l'art.  25  del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
  Visto  il  decreto del Ministro del tesoro n. 436154 del 7 dicembre
1991 con il quale, ai sensi dell'art. 25  del  decreto  n.  356/1990,
sono  stati fissati i criteri per valutare la rilevanza determinante,
tra i soggetti controllati dalla capogruppo di un gruppo  creditizio,
di quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale;
  Avuto  presente  che  la  nuova  disciplina  in  materia di assetti
proprietari degli enti creditizi attribuisce alla Banca  d'Italia  il
compito  di  valutare  la qualita' degli azionisti avendo riguardo al
principio di separatezza e al criterio della sana e prudente gestione
degli enti creditizi, sanciti rispettivamente nell'art. 27, comma  4,
e  nell'art.  28,  comma  1,  della  legge  n. 287/1990, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la relazione con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  formulato
proposte in merito;
                              Delibera:
1. Soglie autorizzative per gli incrementi partecipativi.
  Ai  sensi dell'art. 27, comma 3, della legge n. 287/1990, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, sono soggette  ad  autorizzazione
preventiva le variazioni delle partecipazioni che comportano, da sole
o unitamente a variazioni precedenti, un aumento della partecipazione
in  misura  superiore  alle  soglie  del  10%, 15%, 20%, 33%, 50% del
capitale dell'ente creditizio.
  Ai  fini  del  calcolo  dell'ammontare  della   partecipazione   da
rapportare  al  capitale  dell'ente  creditizio  si  tiene  conto, al
numeratore, di tutte le azioni o quote  da  acquisire,  unitamente  a
quelle  gia' possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di
tutte le azioni o  quote  rappresentanti  il  capitale,  comprese  le
azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.
2. Partecipazioni da parte di soggetti che controllano enti creditizi
e gruppi creditizi.
  I  soggetti  che  controllano  -  anche  per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona  -  enti
creditizi  o  societa' finanziarie capogruppo di gruppi creditizi non
sono tenuti a richiedere l'autorizzazione  nei  casi  in  cui  l'ente
creditizio  controllato  o la societa' finanziaria capogruppo intenda
acquistare o aumentare la partecipazione in un ente creditizio.
3. Scissione tra proprieta' e diritti di voto.
  Nei  casi  di scissione tra proprieta' delle azioni e esercizio del
diritto di  voto,  il  soggetto  cui  si  intende  attribuire  o  cui
spettera' il diritto di voto e' tenuto a richiedere l'autorizzazione.
4. Divieto di partecipazione.
  In  relazione  al  disposto  dell'art.  27, comma 4, della legge n.
287/1990,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  Banca
d'Italia  non rilascia l'autorizzazione per le operazioni di acquisto
o aumento  di  una  partecipazione  superiore  al  15%  del  capitale
dell'ente  creditizio  ovvero  comportante  il  controllo,  qualora i
soggetti richiedenti svolgono  attivita'  imprenditoriale,  in  forma
individuale  e sotto forma societaria, in settori non creditizi e non
finanziari.
  Il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che
le attivita' svolte direttamente,  diverse  da  quelle  creditizie  o
finanziarie,  non  eccedano  il 15% del totale delle attivita' svolte
direttamente, calcolate  con  le  modalita'  che  la  Banca  d'Italia
provvedera' a stabilire.
  Nel  caso  in  cui  il  soggetto  richiedente  abbia - anche per il
tramite di societa' controllate  -  partecipazioni  di  controllo  in
societa',  deve  essere inoltre rispettata la condizione che la somma
degli  attivi  delle  societa'  non  creditizie  o  non   finanziarie
controllate  non  ecceda  il  15%  della  sommatoria  dell'attivo del
soggetto richiedente e di tutte le societa' da esso  controllate.  La
Banca d'Italia determina le modalita' di calcolo dell'attivo.
  Alle attivita' finanziarie e' assimilata l'attivita' assicurativa.
5. Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizazioni.
  Per  la  valutazione  delle  richieste  di autorizzazione, la Banca
d'Italia tiene conto della qualita' dei soggetti richiedenti anche in
connessione  alla  situazione  in   cui   versa   l'ente   creditizio
interessato  nonche'  dei rapporti che tali soggetti possono porre in
essere con l'ente medesimo. A tal fine, i soggetti  richiedenti  sono
tenuti a comprovare, oltre il possesso dei requisiti di onorabilita',
l'affidabilita'   della   loro   situazione  finanziaria  nonche'  la
correttezza dei comportamenti nelle relazioni d'affari,  nei  casi  e
secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia.
  Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi
natura  -  anche familiari e associativi - tra il richiedente e altri
soggetti che si  trovino  in  situazioni  tali  da  compromettere  le
condizioni sopra indicate.
6. Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni.
  La  Banca  d'Italia  ha  facolta'  di  procedere  con provvedimento
motivato alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano  meno  o  si
modifichino  i  presupposti  e  le  condizioni  atte  a garantire una
gestione sana e prudente dell'ente creditizio.
  Tra   i   motivi   di   revoca,   rientrano   inoltre,   a   titolo
esemplificativo:
   i ripetuti comportamenti volti ad eludere la normativa;
   la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante
nei   confronti   della   Banca   d'Italia   ai   fini  del  rilascio
dell'autorizzazione;
   la trasmissione alla Banca d'Italia di  informazioni  e  dati  non
corrispondenti al vero.
  L'autorizzazione  e'  revocata quando, a seguito di modifiche delle
attivita' svolte dai soggetti  interessati,  vengono  a  determinarsi
fattispecie  alle  quali  si  applica  il  divieto  di autorizzazione
secondo i criteri fissati nel precedente punto 4.
  La sospensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca
d'Italia quando venga accertata la temporanea insussistenza di uno  o
piu'    dei    requisiti    o   delle   condizioni   necessarie   per
l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal
soggetto interessato.
7. Disposizioni finali.
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Essa  sostituisce il decreto del Ministero del
tesoro n. 435454 del 5 giugno 1991.
   Roma, 19 aprile 1993
                                               Il presidente: BARUCCI