UNIVERSITA' DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.117 del 21-5-1993)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1   novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990;
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
del  corso  di  laurea  in  fisica  e dal consiglio della facolta' di
scienze matematiche,  fisiche  e  naturali  nelle  adunanze  tenutesi
rispettivamente in data 17 dicembre 1991 e 5 febbraio 1992;
  Viste   le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico  della  medesima  Universita'
degli  studi  di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 27
febbraio 1992;
  Visto il  parere  espresso  da  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza  del 23 luglio 1992, concernente talune osservazioni da
recepire;
  Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in fisica e del
consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
nelle  adunanze tenutesi rispettivamente in data 4 novembre 1992 e 10
febbraio 1993, che adeguano la proposta di  modifica  di  statuto  al
parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;
  Viste   le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico  della  medesima  Universita'
degli  studi  di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 25
febbraio 1993;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica  di
statuto  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del citato testo unico di cui al regio decreto  31  agosto  1933,  n.
1592;
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato  con
il  decreto  indicato  nelle premesse e successivamente modificato ed
integrato, e' ulteriormente modificato come appresso:
  "L'art. 32  del  vigente  statuto  e'  abrogato  e  sostituito  dal
seguente:
  Art.  32.  -  L'accesso  al  corso  di  laurea  e'  regolato  dalle
disposizoni di legge.
  Il  corso  di  studi per il conseguimento della laurea in fisica ha
una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:
   indirizzo teorico generale;
   indirizzo di fisica della materia.
  I corsi obbligatori a tutti gli indirizzi sono i seguenti:
  I Anno:
   1) fisica generale I;
   2) esperimentazioni di fisica I;
   3) analisi matematica I;
   4) geometria.
  II Anno:
   5) fisica generale II;
   6) esperimentazioni di fisica II;
   7) analisi matematica II;
   8) chimica;
   9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.
  Entro il secondo anno si  richiede  la  conoscenza  di  almeno  una
lingua straniera di rilevanza scientifica in base all'indicazione del
consiglio di corso di laurea.
  Il   corso   di  meccanica  razionale  con  elementi  di  meccanica
statistica dovra' contenere argomenti di meccanica  analitica  e  una
introduttiva  conoscenza  degli  ensemble  micro-canonico, canonico e
gran-canonico.
 III Anno:
   10) metodi matematici della fisica;
   11) istituzioni di fisica teorica;
   12) esperimentazioni di fisica III;
   13) struttura della materia;
   14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.
  Per consentire al consiglio  di  corso  di  laurea  di  pianificare
l'organizzazione  dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di
studio delle essere effettuata  al  momento  dell'iscrizione  al  III
anno.
  Lo studente potra' all'atto dell'iscrizione al IV anno chiedere con
domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.
  I  corsi  dei  primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni
successivi.
  I corsi 1),  3),  4),  5),  7),  9),  10),  11),  13)  e  14)  sono
accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte
integrante.  Il corso 8) puo' essere accompagnato da esercitazioni di
laboratorio che ne fanno parte integrante.
  I corsi terminanti con I e  II  sono  propedeutici  rispettivamente
agli  analoghi  corsi  terminanti  con II e con III, essi constano di
corsi distinti e con esami distinti.
  I corsi afferenti per i vari indirizzi, al IV anno sono i seguenti:
 Indirizzo teorico generale:
   15) fisica teorica;
   16) corso annuale a scelta tra:
    fisica superiore;
    meccanica statistica;
    teoria dei sistemi a molti corpi;
   17) corso annuale a scelta tra:
    metodi numerici della fisica;
    metodi probabilistici della fisica;
   18) corso semestrale a scelta;
   19) corso semestrale a scelta.
  I  corsi  semestrali possono essere scelti tra i corsi attivati dal
consiglio di corso di laurea all'interno del seguente raggruppamento:
   elettrodinamica;
   fisica dei sistemi dinamici;
   fisica teorica;
   fluidodinamica;
   istituzioni di fisica teorica;
   meccanica quantistica;
   meccanica statistica;
   relativita';
   teoria dei campi;
   teoria dei processi irreversibili;
   teoria dei sistemi a molti corpi;
   teoria della gravita';
   teoria delle interazioni fondamentali;
   teoria quantistiche.
  Indirizzo di fisica della materia:
   15) annuale a scelta tra:
    fisica dello stato solido;
    fisica dei fluidi;
    fisica dei plasmi;
    fisica atomica;
    ottica quantistica;
   16) laboratorio di fisica della materia;
   17) annuale a scelta;
   18) semestrale a scelta;
   19) semestrale a scelta.
  I corsi semestrali possono essere scelti tra i corsi  attivati  dal
consiglio di corso di laurea all'interno del seguente raggruppamento:
   acustica;
   complementi di fisica del plasma;
   complementi di ottica;
   complementi di ottica quantistica;
   componenti elettronici;
   conduzione elettrica dei gas;
   diffrazione e spettroscopia neutronica;
   diffrazione di raggi X;
   elettronica quantistica;
   fisica atomica;
   fisica biologica;
   fisica degli aerosol;
   fisica degli stati condensati;
   fisica dei dispositivi elettronici;
   fisica dei dispositivi a stato solido;
   fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
   fisica dei films sottili;
   fisica dei fluidi;
   fisica dei laser;
   fisica dei metalli;
   fisica dei plasmi;
   fisica dei semiconduttori;
   spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
   spettroscopia dello stato solido;
   struttura della materia biologica;
   superconduttivita';
   tecnica del vuoto;
   termodinamica di non equilibrio;
   fisica dei materiali;
   fisica dei sistemi disordinati;
   fisica della materia biologica;
   fisica delle basse temperature;
   fisica delle macromolecole;
   fisica delle superfici;
   fisica molecolare;
   impiantazione ionica;
   luce di sincrotrone;
   microelettronica;
   ottica;
   ottica elettronica;
   ottica non lineare;
   ottica quantistica;
   proprieta' magnetiche della materia;
   spettroscopia atomica e molecolare.
  I  due  corsi  di insegnamento semestrali, a scelta dello studente,
non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso  di
insegnamento annuale, a scelta dello studente, puo' essere sostituito
con  due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione del consiglio di
corso di laurea.
  Il consiglio di corso di laurea nel manifesto annuale  degli  studi
propone  quali  insegnamenti  tra  quelli inseriti a statuto siano da
considerarsi semestrali ovvero quale parte di  quelli  annuali  possa
essere   considerata   equivalente   ad   un  corso  di  insegnamento
semestrale.
  Uno dei due insegnamenti 13) e  14)  del  terzo  anno  puo'  essere
seguito  nel  quarto  anno. In tal caso lo studente puo' chiedere, in
sede di presentazione del piano di studio,  di  sostenere  nel  terzo
anno uno dei semestrali del quarto anno.
                    Propedeuticita' e sbarramenti
  Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano
superato  gli esami di fisica generale I e II ed analisi matematica I
e II.
  Possono iscriversi al terzo anno  solo  gli  studenti  che  abbiano
superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno
solo  gli  studenti  che abbiano superato analisi matematica I e II e
fisica generale I e II.
  Possono  ottenere  l'iscrizione  al  quarto  anno  soltanto  quegli
studenti che abbiano gia' sostenuto otto esami.
                           Esame di laurea
  Per  entrambi  gli  indirizzi  il  consiglio  di  corso  di  laurea
stabilisce le modalita' dell'esame di laurea che deve comprendere  la
discussione  di  una  tesi  scritta  per  la  quale  non  si richiede
necessariamente il carattere di ricerca originale e  nell'esposizione
e nel commento di una memoria della letteratura scientifica.
  Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo a dottore
in  fisica  indipendentemente  dall'indirizzo  prescelto,  del  quale
verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Camerino, 27 febbraio 1993
                                                Il rettore: GIANNELLA