MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 maggio 1993 

  Determinazione  delle  tariffe e delle condizioni di polizza per le
assicurazioni contro la grandine, la brina ed il gelo  da  applicarsi
per la campagna 1993.
(GU n.118 del 22-5-1993)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo
di solidarieta' nazionale;
  Visto il regolamento approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  settembre  1971,  n. 1241, di esecuzione dell'art. 21
della citata legge n. 364;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per  il
Fondo di solidarieta' nazionale;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante  nuova  disciplina
del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge;
  Visti  i  decreti ministeriali n. 100250 dell'11 febbraio 1993 e n.
100479 del 19 marzo 1993, con i quali il Ministro dell'agricoltura  e
delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate
ammesse  all'assicurazione  agevolata contro la grandine, la brina ed
il gelo per l'anno 1993;
  Considerato che non e' stato raggiunto  l'accordo  tra  i  soggetti
indicati  al  comma  7 dell'art. 9 della citata legge n. 185/1992, in
ordine alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di  polizza
per  l'assicurazione  dei  rischi  agricoli previsti dalla richiamata
legge;
  Considerato,  altresi',  che  le  riunioni  convocate   presso   il
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per favorire  tra  le
parti  la  stipula  dell'accordo,  cosi'  come  previsto  dal comma 8
dell'art. 9 della ricordata legge n. 185/1992, non  hanno  consentito
il raggiungimento dell'accordo stesso;
  Considerato  che,  a  causa  del  mancato  accordo tra le parti, la
predetta  legge   n.   185/1992   prevede   che   sia   il   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le  tariffe  e
le condizioni di assicurazione;
  Visto  il documento in data 17 marzo 1993, sottoscritto da tutte le
parti interessate e cioe' da C.I.R.A.S.  (Consorzio  italiano  rischi
agricoli  speciali),  Consorzio  Saturno e As.Na.Co.Di. (Associazione
nazionale dei consorzi di difesa), nel quale sono indicati i punti di
disaccordo tra le parti stesse in ordine a tariffe  e  condizioni  di
polizza;
  Viste le note n. 331230 in data 30 marzo 1993 e n. 331337 in data 7
aprile  1993,  con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse  collettivo,  ha  comunicato  le
proprie  valutazioni tecniche in ordine alle proposte formulate dalle
parti interessate, nonche' le risultanze  emerse  dai  bilanci  delle
imprese aderenti ai consorzi tra assicuratori CIRAS e Saturno, utili,
in particolare, ai fini della determinazione dei caricamenti;
                              Decreta:
  Per  l'assicurazione  dei  rischi  agricoli  di  cui  alla legge 14
febbraio 1992, n. 185, contro i danni derivanti dalla grandine, dalla
brina e dal gelo per la campagna 1993, si applicano le condizioni  di
polizza  e  le  tariffe di premio puro allegate al presente decreto e
depositate  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, Direzione generale delle assicurazioni private e di
interesse collettivo.
  La  misura  dei caricamenti complessivi, comprensiva delle spese di
perizia, e' determinata nel 24,59% del premio di tariffa.
  Per i prodotti "agrumi" e "carciofi" si provvedera' con  successivo
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 maggio 1993
                                   Il Ministro dell'industria
                                del commercio e dell'artigianato
                                           SAVONA
            Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
              DIANA