Determinazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per le assicurazioni contro la grandine, la brina ed il gelo da applicarsi per la campagna 1993.(GU n.118 del 22-5-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto, in particolare, l'art. 9 della predetta legge; Visti i decreti ministeriali n. 100250 dell'11 febbraio 1993 e n. 100479 del 19 marzo 1993, con i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1993; Considerato che non e' stato raggiunto l'accordo tra i soggetti indicati al comma 7 dell'art. 9 della citata legge n. 185/1992, in ordine alle tariffe dei premi ed alle condizioni generali di polizza per l'assicurazione dei rischi agricoli previsti dalla richiamata legge; Considerato, altresi', che le riunioni convocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per favorire tra le parti la stipula dell'accordo, cosi' come previsto dal comma 8 dell'art. 9 della ricordata legge n. 185/1992, non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo stesso; Considerato che, a causa del mancato accordo tra le parti, la predetta legge n. 185/1992 prevede che sia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le tariffe e le condizioni di assicurazione; Visto il documento in data 17 marzo 1993, sottoscritto da tutte le parti interessate e cioe' da C.I.R.A.S. (Consorzio italiano rischi agricoli speciali), Consorzio Saturno e As.Na.Co.Di. (Associazione nazionale dei consorzi di difesa), nel quale sono indicati i punti di disaccordo tra le parti stesse in ordine a tariffe e condizioni di polizza; Viste le note n. 331230 in data 30 marzo 1993 e n. 331337 in data 7 aprile 1993, con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni tecniche in ordine alle proposte formulate dalle parti interessate, nonche' le risultanze emerse dai bilanci delle imprese aderenti ai consorzi tra assicuratori CIRAS e Saturno, utili, in particolare, ai fini della determinazione dei caricamenti; Decreta: Per l'assicurazione dei rischi agricoli di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo per la campagna 1993, si applicano le condizioni di polizza e le tariffe di premio puro allegate al presente decreto e depositate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. La misura dei caricamenti complessivi, comprensiva delle spese di perizia, e' determinata nel 24,59% del premio di tariffa. Per i prodotti "agrumi" e "carciofi" si provvedera' con successivo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 1993 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA