DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 1993 

  Delega di funzioni del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  al
Ministro  senza  portafoglio  per  i rapporti con il Parlamento prof.
Paolo Barile.
(GU n.118 del 22-5-1993)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1993,  con  il  quale  al
Ministro  senza  portafoglio  prof.  Paolo  Barile e' stato conferito
l'incarico per i rapporti con il Parlamento;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Il Ministro senza portafoglio per  i  rapporti  con  il  Parlamento
prof.  Paolo  Barile  e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni,
con decorrenza 6 maggio 1993:
    a) provvedere agli adempimenti riguardanti:
    l'assegnazione e la presentazione  alle  Camere  dei  disegni  di
legge di iniziativa governativa, vigilando affinche' il loro esame si
armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo;
    l'espressione  unitaria della posizione del Governo nell'esame di
progetti di legge e, ove occorra, di mozioni e di risoluzioni;
    la  presentazione  di  emendamenti  governativi  e  l'espressione
unitaria   del   parere   del  Governo  su  emendamenti  d'iniziativa
parlamentare;
    la  presentazione   di   relazioni   tecniche   richieste   dalle
commissioni  parlamentari  ai  sensi  dell'art. 11- ter della legge 5
agosto 1978, n. 468;
    gli atti del sindacato ispettivo parlamentare,  istruendo  quelli
rivolti  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri o al Governo e
provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza  in
materia tra dicasteri;
    b)  esercitare  le  facolta' del Governo di cui all'art. 72 della
Costituzione;
    c)  rappresentare  il  Governo  nelle  sedi  competenti  per   la
programmazione  dei  lavori  parlamentari e per la proposizione delle
priorita' governative;
    d) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con  i  gruppi
parlamentari;
    e)  assicurare  una costante e tempestiva informazione sui lavori
parlamentari,  anche  al  fine  di   coordinare   la   presenza   dei
rappresentanti del Governo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI