Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia di ozono, adottato dalla seconda riunione delle parti a Londra il 29 giugno 1990.(GU n.119 del 24-5-1993)
Si riporta qui di seguito il testo dell'emendamento sopracitato
che e' stato approvato dall'Italia in data 21 febbraio 1992 ed e'
entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2, par. 1, il 10 agosto 1992,
essendo stato accettato da Danimarca, Canada, Cile, Cina, Comunita'
economiche europee, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Irlanda, Maldive, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova
Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Sud Africa:
----> Vedere Allegato da Pag. 23 a Pag. 42 della G.U. <----
Traduzione non ufficiale
EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE
IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO.
Articolo 1: EMENDAMENTO
A. Preambolo
1. Il sesto comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito
dal seguente testo:
Determinati a proteggere lo strato di ozono adottando misure
cautelari per regolamentare in maniera equa il volume mondiale totale
delle emissioni di sostanze che lo impoveriscono, con l'obiettivo fi-
nale della loro eliminazione in base agli sviluppi delle conoscenze
scientifiche, e tenendo conto di considerazioni tecniche ed
economiche e dei fabbisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo,
2. Il settimo comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito
dal seguente testo:
Riconoscendo che occorrono disposizioni speciali per far fronte
ai fabbisogni dei paesi in via di sviluppo, compresa la previsione di
risorse finanziarie addizionali e la possibilita' di accedere a
tecnologie appropriate, tenendo presente che l'ampiezza dei fondi
necessari e' prevedibile e che si puo' prevedere che tali fondi
migliorerebbero in maniera sostanziale la capacita' mondiale di
affrontare il problema, scientificamente dimostrato,
dell'impoverimento dell'ozono e dei suoi effetti nocivi,
3. Il nono comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito da
quanto segue:
Considerando l'importanza di promuovere la cooperazione
internazionale in materia di ricerca, di sviluppo e di trasferimento
di tecnologie di sostituzione, relative al controllo ed alla
riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato di
ozono, in considerazione in particolar modo dei fabbisogni dei Paesi
in via di sviluppo,
B. Articolo 1. Definizioni
1. Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo sara' sostituto
dal paragrafo seguente:
4. L'espressione "sostanza regolamentata" significa una sostanza
nell'annesso A o nell'annesso B al presente Protocollo, sia a se'
stante o in miscela. Tale espressione comprende gli isomeri di tale
sostanza, salvo diversa indicazione nell'annesso pertinente, ma
esclude ogni sostanza regolamentata o miscela indicata nell'annesso
pertinente come facente parte della composizione di un prodotto
manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o
l'immagazzinamento di quella sostanza.
2. Il paragrafo 5 dell'articolo 1 del Protocollo sara' sostituito
dal paragrafo seguente:.
5. L'espressione "produzione" significa il quantitativo di
sostanze regolamentate prodotte, diminuite del quantitativo distrutto
da tecnologie che dovranno essere approvate dalle Parti e del
quantitativo totale utilizzato come materia prima per la
fabbricazione di altri prodotti chimici. I quantitativi riciclati e
utilizzati non sono considerati come "produzione".
3. Aggiungere il paragrafo in appresso all'articolo primo del
protocollo:
9. L'espressione "sostanza di transizione" significa una sostanza
specificata all'annesso C del presente protocollo utilizzata sia a
se' stante o in miscela. La definizione comprende gli isomeri di
questa sostanza salvo eventuale indicazione contraria all'annesso C,
ma esclude ogni sostanza di transizione qualora essa si trovi in un
prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il
trasporto o per l'immagazzinamento della sostanza considerata.
C. Articolo 2, paragrafo 5
Sostituire il paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo con il
seguente paragrafo:
5. Ogni parte puo', per uno qualsiasi o piu' dei periodi di
regolamentazione, trasferire ad ogni altra parte una parte del suo
livello calcolato di produzione indicato negli articoli da 2 A a 2 E,
a patto che il totale combinato dei livelli calcolati di produzione
delle Parti in causa
per ogni gruppo di sostanze regolamentate non superi i limiti di
produzione stabiliti in tali articoli per il gruppo considerato. In
caso di trasferimento di tali produzioni, ciascuna delle Parti
interessate deve notificare al Segretariato le condizioni del
trasferimento ed il periodo entro il quale esso avra' luogo.
D. Articolo 2, paragrafo 6
Al paragrafo 6 dell'articolo 2, aggiungere dopo le parole
"sostanze regolamentate" allorche' compaiono per la prima volta, le
seguenti parole:
degli annessi A o B
E. Articolo 2, paragrafo 8 a)
Al paragrafo 8 a) dell'articolo 2 del Protocollo aggiungere le
parole "e degli articoli da 2 A a 2 E" dopo le parole "del presente
articolo" ogni qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo.
F. Articolo 2, paragrafo 9 a) i)
Al paragrafo 9 a) i) dell'articolo 2 del Protocollo, aggiungere
dopo l'"annesso A"' le seguenti parole:
e/o all'annesso B).
G. Articolo 2, paragrafo 9 a) ii)
Al paragrafo 9 a) ii) dell'articolo 2 del Protocollo, sopprimere
la parte di frase:
in rapporto ai livelli del 1986.
H. Articolo 2, paragrafo 9 c) i)
La parte di frase in appresso e' soppressa dal capoverso c) del
paragrafo 9 dell'articolo 2 del protocollo:
che rappresenta almeno il 50 per cento del consumo totale delle
Parti di sostanze regolamentate
ed e' sostituita da:
che rappresentano la maggioranza delle Parti di cui al paragrafo
1 dell'articolo 5 presenti e partecipanti alla votazione nonche' la
maggioranza delle Parti non interessate da tale paragrafo presenti e
partecipanti alla votazione.
I. Articolo 2, paragrafo 10 b)
Il testo del comma b) del paragrafo 10 dell'articolo 2 del
protocollo e' soppresso ed il paragrafo 10 a) dell'articolo 2 diventa
il paragrafo 10.
J. Articolo 2, paragrafo 11
Al paragrafo 11 dell'articolo 2, aggiungere le parole "e degli
articoli da 2 A a 2 E" dopo le parole "del presente articolo" ogni
qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo.
K. Articolo 2C - Altri CFC interamente alogenati
I seguenti paragrafi saranno aggiunti al Protocollo in quanto
articolo 2 C:
Articolo 2C - Altri CFC interamente alogenati
1. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1993 e
successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna
delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo di
sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B non superi
annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo
del 1989. Ciascuna Parte che produce una o piu' di queste sostanze
si accerta nello stesso periodo che il suo livello calcolato di
produzione di queste sostanze non superi annualmente l'ottanta per
cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia, al
fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di
cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di
produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del
dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1997 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B non
superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di
consumo del 1989. Ogni parte che produce una o piu' di queste
sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello
calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il
quindici per cento del suo livello calcolato di produzione del 1989.
Tuttavia, al fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali
delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello
calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura di
un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1989.
3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
2000 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B sia
ridotto a zero. Ogni parte che produce una o piu' di queste sostanze
si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di
produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per
corrispondere ai fabbisogni interni nazionali delle Parti di cui al
paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione
puo' superare questo limite nella misura di un massimo del quindici
per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
L. Articolo 2D - Tetracloruro di carbonio
I paragrafi in appresso saranno aggiunti al Protocollo come
articolo 2 D:
Articolo 2D - Tetracloruro di carbonio
1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1995 e successivamente per ogni periodo di dodici mesi, ciascuna
delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della
sostanza regolamentata del Gruppo II dell'annesso B non superi il
quindici per cento annuo del suo livello calcolato di consumo del
1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli
stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di questa
sostanza non superi annualmente il quindici per cento del suo livello
calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, in vista di
corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al
paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di
detta Parte puo' superare questo limite nella misura del dieci per
cento al massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo della sostanza, regolamentata del Gruppo II dell'annesso B
sia ridotto a zero. Ogni Parte che produce questa sostanza, si
accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di
produzione delle sostanze suddette sia ridotto a zero. Tuttavia, in
vista di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti
di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di
produzione di ciascuna Parte puo' superare questo limite nella misura
al massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1989.
M. Articolo 2 E - 1.1.1. Tricloroetano (metil cloroformio)
I paragrafi in appresso saranno aggiunti al Protocollo come
articolo 2 E:
Articolo 2 E - 1.1.1. Tricloroetano (metilcloroformio)
1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1993 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso non
superi annualmente il suo livello calcolato di consumo per il 1989.
Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo
stesso periodo, che il suo livello calcolato di produzione di detta
sostanza non superi annualmente il suo livello calcolato di consumo
della sostanza regolamentata per il 1989. Tuttavia, per corrispondere
ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1
dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare
questo limite per un massimo del dieci per cento del suo livello
calcolato di produzione per il 1989.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1995 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo della sostanza regolamentata di consumo del Gruppo III
dell'annesso B non superi annualmente il settanta per cento del suo
livello calcolato di consumo del 1989. Ciascuna Parte che produce
questa sostanza, si accerta durante gli stessi periodi che il suo
livello calcolato di produzione di questa sostanza non superi
annualmente il settanta per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni
interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5,
il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite
per un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di
produzione del 1989.
3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
2000 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso B
non supera annualmente il trenta per cento del suo livello calcolato
di consumo per il 1989. Ogni Parte la quale produce questa sostanza,
si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello calcolato
di produzione di questa sostanza non superi annualmente il trenta per
cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia,
per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui
al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di
produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del
dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
2005 e successivamente per ogni periodo di dodici mesi, ciascuna
delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della
sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso B sia ridotto a
zero. Ciascuna Parte che produce la sostanza si accerta, durante gli
stessi periodi, che il suo livello calcolato di produzione di questa
sostanza sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai
fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1
dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare
questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del suo
livello calcolato di produzione del 1989.
5. Le Parti esamineranno nel 1992 se sia possibile adottare un
calendario di riduzioni piu' rapido di quello previsto nel presente
articolo.
N. Articolo 3. - Calcolo dei livelli delle sostanze regolamentate
1. All'articolo 3 del protocollo, dopo "degli articoli 2 e",
aggiungere:
"2 A a 2 E".
2. All'articolo 3 del Protocollo, aggiungere la parte di frase
"oppure all'annesso B" dopo "all'annesso A" ogni qualvolta questa
parte di frase compaia nel testo dell'articolo.
O. Articolo 4 - Regolamentazione degli scambi commerciali
con gli Stati non Parti ai Protocollo
1. Sostituire i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 4 con i seguenti
paragrafi:
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, ciascuna Parte vieta
l'importazione delle sostanze regolamentate dell'annesso A
provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.
1-bis. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta
l'importazione delle sostanze regolamentate dell'annesso B
provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1993, ciascuna Parte vieta
l'esportazione di una qualsiasi delle sostanze regolamentate
dell'annesso A in uno Stato non Parte al presente Protocollo.
2-bis. A decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore del
presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione di una
qualsiasi delle sostanze regolamentate dell'annesso B in uno Stato
non Parte al presente Protocollo.
3. Alla data del 1 gennaio 1992, le Parti avranno stabilito,
sotto forma di annesso un elenco dei prodotti contenenti sostanze
regolamentate dell'annesso A, in conformita' con le procedure
specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si
sono opposte, in conformita' con queste procedure, vietano entro un
anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso,
l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non
parte al presente Protocollo.
3-bis. Entro tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente paragrafo, le Parti stabiliscono, sotto forma di
annesso, un elenco dei prodotti contenenti sostanze regolamentate
dell'annesso B, in conformita' con le procedure specificate
all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si sono
opposte, in conformita' con queste procedure, vietano, entro un anno
a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso,
l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non
Parte al presente Protocollo.
4. Alla data del 1 gennaio 1994 le Parti avranno deciso in
merito alla possibilita' di vietare o di limitare le importazioni,
provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo, di
prodotti fabbricati con sostanze regolamentate dell'annesso A ma che
non contengono tali sostanze. Se questa possibilita' e' ammessa, le
Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di tali
prodotti in conformita' con le procedure di cui all'articolo 10 della
Convenzione. Le Parti che non si sono opposte a cio', secondo tali
procedure, vietano oppure limitano, entro un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi
prodotti in provenienza da ogni Stato non Parte al presente
Protocollo.
4-bis. Entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente paragrafo, le Parti decidono in merito alla
possibilita' di vietare o di limitare le importazioni, da parte di
ogni Stato non Parte al presente Protocollo, dei prodotti fabbricati
mediante sostanze regolamentate dell'annesso B ma che non contengono
tali sostanze. Se questa possibilita' e' ammessa, le Parti
stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di tali prodotti
secondo le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione.
Le Parti che non si sono opposte all'annesso, secondo tali procedure,
vietano o limitano, entro un anno a decorrere dalla data di entrata
in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in
provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.
5. Ciascuna delle Parti scoraggia, in tutta la misura del
possibile, le esportazioni delle tecnologie di produzione o di
utilizzazione delle sostanze regolamentate in ogni Stato non Parte al
Protocollo.
2. Il paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo e' sostituito dal
paragrafo seguente:
8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le
importazioni di cui ai paragrafi 1, 1- bis, 3, 3- bis, 4 e 4- bis,
nonche' le esportazioni menzionate ai paragrafi 2 e 2- bis possono
essere autorizzate in provenienza da uno Stato non Parte al presente
Protocollo, o in detto Stato, a patto che una riunione delle Parti
abbia constatato che tale Stato osserva scrupolosamente le
disposizioni degli articoli 2, e da 2 A a 2 E, nonche' del presente
articolo e che abbia comunicato dati a tal senso come specificato
nell'articolo 7.
3. Il paragrafo in appresso sara' aggiunto all'articolo 4 del
protocollo come paragrafo 9:
9. Ai fini del presente articolo, l'espressione "Stato non Parte
al presente Protocollo" significa, per quanto concerne ogni sostanza
regolamentata, uno Stato o una organizzazione regionale
d'integrazione economica che non ha accettato di essere vincolata
dalle misure di regolamentazione in vigore per tale sostanza.
P. Articolo 5 - Particolare situazione dei paesi in via sviluppo
L'articolo 5 del Protocollo e' sostituito da quanto segue:
1. Ogni Parte che e' un paese in via di sviluppo ed il cui livello
calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate dell'annesso
A e' inferiore a 0,3 kg per abitante alla data di entrata in vigore
del Protocollo nei suoi confronti, oppure successivamente in ogni
momento fino al 1 gennaio 1999 e' autorizzata, per soddisfare ai
suoi fabbisogni interni essenziali, a soprassedere, per dieci anni,
alla osservanza dei provvedimenti di regolamentazione indicati agli
articoli da 2 A a 2 E.
2. Tuttavia, ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente
articolo non deve superare un livello calcolato annuo di consumo
delle sostanze regolamentate di cui all'annesso A di 0,3 kg per
abitante ne' un livello calcolato annuo di consumo delle sostanze
regolamentate all'annesso di 0,2 kg per abitante.
3. Nell'applicare una misura di regolamentazione enunciata negli
articoli da 2 A a 2 E, ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente
articolo e' autorizzata ad utilizzare:
a) trattandosi di sostanze regolamentate che figurano
all'annesso A, sia la media del suo livello calcolato di consumo
annuo per il periodo 1995-1997 compreso, sia il livello calcolato di
consumo di 0,3 kg per abitante, con prevalenza per la cifra
inferiore, per determinare se essa si confa' alle misure di
regolamentazione;
b) trattandosi di sostanze regolamentate che figurano
all'annesso B, sia la media del suo livello calcolato di consumo
annuo per il periodo 1998-2000 compreso, sia il livello calcolato di
consumo di 0,2 kg per abitante, con prevalenza per la cifra
inferiore, per determinare se essa si confa' alle misure di
regolamentazione.
4. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo la
quale, in ogni tempo prima di essere sottoposta agli obblighi
enunciati negli articoli da 2 A a 2 E derivanti da misure di
regolamentazione, si trovi nella impossibilita' di ottenere
quantitativi sufficienti.di sostanze regolamentate, puo' notificare
questa situazione al Segretariato. Il Segretariato fa immediatamente
pervenire un esemplare di questa notifica alle altre Parti le quali
esaminano il problema nella loro successiva riunione e decidono gli
adeguati provvedimenti da adottare.
5. L'elaborazione dei mezzi atti a consentire consentono alle
Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 di adempiere all'obbligo
di conformarsi ai provvedimenti di regolamentazione enunciati negli
articoli da 2 A a 2 E e di applicarli, dipendera' dalla attuazione
effettiva della cooperazione finanziaria prevista all'articolo 10 e
del trasferimento di tecnologia previsto all'articolo 10 A.
6. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 puo' in ogni
tempo, comunicare per iscritto al Segretariato che, pur avendo
adottato tutte le misure in suo potere, essa non e' in grado di
applicare una o piu' delle misure di regolamentazione stabilite negli
articoli da 2 A a 2 E a causa del fatto che le disposizioni degli
articoli 10 e 10 A non sono state osservate nella misura sufficiente.
Il Segretariato trasmette immediatamente un esemplare di tale
notifica alle Parti che esaminano la questione nella loro successiva
riunione, in debita considerazione del paragrafo 5 del presente
articolo e decidono adeguati provvedimenti.
7. Durante il periodo che trascorre tra la notifica e la riunione
delle Parti in cui devono essere decisi gli adeguati provvedimenti
menzionati nel paragrafo 6 precedente, oppure per un periodo piu'
lungo qualora la riunione delle Parti decida in tal senso, le proce-
dure di cui all'articolo 8 in caso di inosservanza non saranno
invocate contro la Parte che ha effettuato la notifica.
8. Una riunione delle Parti esaminera', al piu' tardi entro oltre
il 1995, la situazione delle Parti di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, in particolare per quanto concerne l'attuazione effettiva
della cooperazione finanziaria ed il trasferimento di tecnologie
previste a loro intenzione e adottera' le modifiche che potrebbe
essere necessario apportare alle misure di regolamentazione che si
applicano a tali Parti.
9. Le decisioni delle Parti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 del
presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura di quella
prevista all'articolo 10.
Q. Articolo 6 - Valutazione ed esame delle misure di regolamentazione
Aggiungere all'articolo 6, dopo le parole "articolo 2" la seguente
parte di frase: "e agli articoli da 2 A a 2 E nonche' la situazione
attinente alla produzione, alle importazioni ed alle esportazioni di
sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso C".
R. Articolo 7 - Comunicazione dati
1. Il testo dell'articolo 7 del Protocollo e' sostituito da quanto
segue:
1. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato entro un termine
di tre mesi a decorrere dalla data alla quale essa e' divenuta Parte
al Protocollo, dati statistici sulla sua produzione, le sue
importazioni e le sue esportazioni di ciascuna delle sostanze
regolamentate dell'annesso A per l'anno 1986, oppure le valutazioni
piu' precise, nella misura del possibile, in caso di mancanza di dati
veri e propri.
2. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato, entro tre mesi
a decorrere dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel
Protocollo per queste sostanze sono entrate in vigore nei confronti
di detta Parte, dati statistici sulla sua produzione, sulle sue
importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze dell'annesso
B, nonche' di sostanze di transizione del gruppo I dell'annesso C per
l'anno 1989, oppure le valutazioni piu' precise nella misura del
possibile, in caso di mancanza di dati veri e propri.
3. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato dati statistici
sulla sua produzione annua (cosi' come definita al paragrafo 5
dell'articolo 1) e, separatamente,
- sui quantitativi utilizzati come materie prime,
- sui quantitativi distrutti per mezzo di tecnologie che saranno
approvate dalle Parti,
- sulle importazioni ed esportazioni destinate rispettivamente
alle Parti ed alle non Parti,
di ciascuna delle sostanze regolamentate degli annessi A e B
nonche' delle sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso C,
per l'anno durante il quale sono entrate in vigore le disposizioni
relative alle sostanze dell'annesso B nei confronti della Parte
considerata e per ciascuno degli anni successivi. Questi dati sono
comunicati al massimo entro nove mesi dopo la fine dell'anno al quale
si riferiscono.
4. Per le Parti sottoposte alla legislazione delle disposizioni
del paragrafo 8 a) dell'articolo 2, saranno soddisfatti gli obblighi
previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo relativi alla
comunicazione di dati statistici sulle importazioni e le
esportazioni, se l'Organizzazione regionale d'integrazione economica
competente fornisce dati sulle importazioni e sulle esportazioni tra
l'Organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.
S. Articolo 9 - Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione del pubblico
e scambio di informazioni
Il comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 9 del Protocollo e'
sostituito da quanto segue:
a) Le tecnologie piu' adatte a migliorare il contenimento, il
ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze
regolamentate e delle sostanze di transizione, o a ridurre con altri
mezzi le emissioni di queste sostanze;
T. Articolo 10 - Sistema di finanziamento
L'articolo 10 del Protocollo e' sostituito dai paragrafi seguenti:
T. Articolo 10 - Sistema di finanziamento
1. Le Parti istituiscono un sistema di finanziamento per
assicurare alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 del
presente Protocollo una cooperazione finanziaria e tecnica in
particolare per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie, al
fine di consentir loro di rispettare le misure di regolamentazione
previste negli articoli da 2 A a 2 E del Protocollo. Questo sistema
di finanziamento sara' alimentato da contributi che si aggiungeranno
agli altri contributi finanziari di cui beneficieranno tali Parti e
coprira' tutti i costi supplementari convenuti per tali Parti
affiche' esse possano conformarsi alle misure di regolamentazione
previste dal Protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di
costi supplementari sara' stabilito dalla riunione delle Parti.
2. Il sistema creato ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo comprende un fondo multilaterale. Puo' anche comprendere
altri mezzi di finanziamento multilaterale, regionale e di
cooperazione bilaterale.
3. Il Fondo multilaterale:
a) copre, a titolo gratuito o per mezzo di prestiti a condizioni
di favore, secondo i casi ed in funzione di criteri che saranno
stabiliti dalle Parti, i costi supplementari convenuti:
v) finanzia la cassa di liquidazione, al fine di:
i) aiutare le Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 a
definire i loro fabbisogni in materia di cooperazione, per mezzo di
studi vertenti sui Paesi e su altre forme di cooperazione tecnica;
ii) facilitare la cooperazione tecnica al fine di far fronte ai
fabbisogni individuati;
iii) divulgare in attuazione dell'articolo 9, informazioni e
documentazione pertinente, organizza laboratori, stages di formazione
ed altre attivita' affini, a favore delle Parti che sono Paesi in via
di sviluppo;
iv) agevolare e seguire altre forme di cooperazione bilaterale,
regionale e multilaterale a disposizione delle Parti che sono Paesi
in via di sviluppo;
c) finanziare i servizi di segretariato del Fondo multilaterale
e spese di sostegno connesse.
4. Il Fondo multilaterale e' posto sotto l'autorita' delle Parti
che ne determinano la politica generale.
5. Le Parti istituiscono un Comitato esecutivo che sara'
incaricato di definire e di sorvegliare l'attuazione delle politiche
operative, delle direttive ed intese amministrative, compreso
l'esborso delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi
del Fondo. Il Comitato esecutivo adempiera' alle sue funzioni e
responsabilita' in conformita' con il suo Statuto, adottato dalle
Parti ed in cooperazione e con l'assistenza della Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca Mondiale),
del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle
Nazioni Unite per lo sviluppo e di altri organismi appropriati in
funzione dei loro rispettivi settori di competenza. I membri del
Comitato esecutivo che sono selezionati secondo il principio di una
rappresentanza equilibrata delle Parti che operano in base al
paragrafo 1 dell'articolo 5 e di quelle che non operano in base a
tale paragrafo, sono designati dalle Parti.
6. I contributi al Fondo multilaterale che saranno versati in
valute convertibili, oppure, a titolo eccezionale, in natura e/o in
valuta nazionale, sono versati dalle Parti che non sono regolamentate
dal paragrafo 1 dell'articolo 5 in base alla tabella delle quote
dell'ONU. Sara' incoraggiato il versamento di contributi di altre
Parti. I fondi versati a titolo della cooperazione bilaterale ed in
alcuni casi di cui le Parti avranno deciso di comune accordo, a
titolo della cooperazione regionale, possono, fino ad una certa
percentuale, ed in funzione di criteri che saranno specificati dalle
Parti, essere considerati come contributi al Fondo multilaterale, a
patto che questa cooperazione, come minimo:
a) abbia come unico oggetto di assicurare il rispetto delle
disposizioni del Protocollo di Montreal;
b) procuri risorse addizionali;
c) copra i costi supplementari convenuti.
7. Le Parti adottano il bilancio del Fondo multilaterale
corrispondente a ciascun esercizio finanziario e la tabella dei
contributi delle Parti.
8. Le risorse del Fondo multilaterale sono sborsate con l'accordo
della Parte beneficiaria.
9. Le decisione delle Parti cui si fa riferimento nel presente
articolo sono adottate mediante consenso ogni volta cio' sia
possibile. Quando tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso hanno
fallito e nessun accordo e' stato raggiunto, le decisioni sono
adottate alla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e
partecipanti al voto, maggioranza che rappresenta la maggioranza dei
voti delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 presenti e
partecipanti al voto, e la maggioranza dei voti delle parti che non
sono previste dal presente articolo, presenti e partecipanti al voto.
10. Il sistema finanziario esposto nel presente articolo non
pregiudica intese future che potrebbero essere attuate riguardo ad
altri problemi ambientali.
U. Articolo 10 A - Trasferimento di tecnologie
L'articolo in appresso sara' aggiunto al Protocollo come articolo
10 A:
U. Articolo 10 A - Trasferimento di tecnologie
Ciascuna Parte adotta ogni possibile provvedimento compatibile con
i programmi finanziati dai sistemi di finanziamento, affinche':
a) i migliori prodotti di sostituzione e tecnologie correlate
che non presentino pericoli per l'ambiente siano trasferiti al piu'
presto alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5;
b) i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati in
condizioni eque e le piu' favorevoli possibile.
V. Articolo 11 - Riunioni delle Parti
Il paragrafo 4, comma g), dell'articolo 11 del Protocollo e'
sostituito da quanto segue:
g) valutare, in attuazione dell'articolo 6, i provvedimenti di
regolamentazione e la situazione per quanto concerne le sostanze di
transizione;
W. Articolo 17 - Parti aderenti dopo l'entrata in vigore
Dopo "articolo 2", aggiungere "dagli articoli da 2 A a 2 E"
all'articolo 17.
X. Articolo 19 - Denuncia
Il testo dell'articolo 19 del Protocollo e' sostituito dal
seguente paragrafo:
Ogni Parte puo' denunciare il presente Protocollo per mezzo di
notifica scritta data al Depositario, allo scadere di un termine di
quattro anni dopo aver accettato gli obblighi specificati al
paragrafo 1 dell'articolo 2A. Ogni denuncia avra' effetto allo
scadere di un termine di un anno successivo alla data del suo
ricevimento da parte del Depositario o ad ogni data ulteriore che
puo' essere specificata nella notifica di denuncia.
Y. Annessi
Gli annessi in appresso sono aggiunti al Protocollo:
Annesso B
Sostanze regolamentate
Potenziale d'impoverimento
Gruppo Sostanza dell'ozono
- - -
Gruppo I:
CF3C1 (CFC-13) 1.0
C2FC15 (CFC-111) 1.0
C2F2C14 (CFC-112) 1.0
C3FC17 (CFC-211) 1.0
C3F2C16 (CFC-212) 1.0
C3F3C15 (CFC-213) 1.0
C3F4C14 (CFC-214) 1.0
C3F5C13 (CFC-215) 1.0
C3F6C12 (CFC-216) 1.0
C3F7C1 (CFC-217) 1.0
Gruppo II:
CC1 Tetracloruro di carbonio 1,1
Gruppo III:
C2H3C1 (*) Tricloroetano 1,1,1 0,1
(metil-cloroformio)
(*) La formula non si riferisce al Tricloroetano 1,1,2.
Annesso C
Sostanze di transizione
Gruppo Sostanza
- -
Gruppo I:
CHFC12 (HCFC-21)
CHF2C1 (HCFC-22)
CH2FC1 (HCFC-31)
C22HFC14 (HCFC-121)
C2HF2C13 (HCFC-122)
C2HF3C12 (HCFC-123)
C2HF4C1 (HCFC-124)
C2H2FC13 (HCFC-131)
C2H2F2C12 (HCFC-132)
C2H2F3C1 (HCFC-133)
C2H3FC12 (HCFC-141)
C2H3F2C1 (HCFC-142)
C2H4FC1 (HCFC-151)
C3HFC16 (HCFC-221)
C3HF2C15 (HCFC-222)
C3HF3C14 (HCFC-223)
C3HF4C13 (HCFC-224)
C3HF5C12 (HCFC-225)
C3HF6C1 (HCFC-226)
C3H2FC15 (HCFC-231)
C3H2F2C14 (HCFC-232)
C3H2F3C13 (HCFC-233)
C3H2F4C12 (HCFC-234)
C3H2F5C1 (HCFC-235)
C3H3FC14 (HCFC-241)
C3H3F2C13 (HCFC-242)
C3H3F3C12 (HCFC-243)
C3H3F4C1 (HCFC-244)
C3H4FC13 (HCFC-251)
C3H4F2C12 (HCFC-252)
C3H4F3C1 (HCFC-253)
C3H5FC12 (HCFC-261)
C3H5F2C1 (HCFC-262)
C3H6FC1 (HCFC-271)
Articolo 2 - Entrata in vigore
1. Il presente emendamento entra in vigore il 1 gennaio 1992,
sotto riserva di deposito in tale data di almeno venti strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione di tale emendamento da
parte di Stati o di organizzazioni regionali di integrazione
economica che sono Parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che
impoveriscono lo strato di ozono. Se in questa data tale condizione
non e' stata soddisfatta, l'emendamento entrera' in vigore il
novantesimo giorno successivo alla data in cui tale condizione e'
stata soddisfatta.
2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da
una organizzazione regionale d'integrazione economica sara'
considerato come uno strumento che si aggiunge agli strumenti gia'
depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
3. Successivamente all'entrata in vigore del presente emendamento
in conformita' con il paragrafo 1, questo emendamento entra in vigore
per ogni altra Parte al protocollo il novantesimo giorno successivo
alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione.
Certifico che il testo di cui sopra e' la copia conforme
dell'emendamento adottato il 29 giugno 1990 nella seconda riunione
delle parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che
impoveriscono lo strato di ozono, svoltasi presso la sede
dell'Organizzazione marittima internazionale, a Londra, dal 27 al 29
giugno 1990.
p. Il segretario generale
Il Consigliere legale
(Vice-segretario generale per gli affari legali)
Carl-August Fleischauer
Organizzazione delle Nazioni Unite, New York,
6 dicembre 1990.
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AGGIUSTAMENTI DA APPORTARE AL PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO A
SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO.
In base a valutazioni effettuate secondo l'articolo 6 del
protocollo, la seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal
relativo a sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, decide di
adottare gli aggiustamenti e le riduzioni della produzione o del
consumo delle sostanze regolamentate che figurano all'annesso A del
protocollo come segue, rimanendo inteso che:
a) l'espressione "il presente articolo" nel testo dell'articolo
2 e l'espressione "articolo 2" nell'insieme del testo del protocollo
saranno interpretate come riferentesi agli articoli 2, 2 A e 2 B;
b) nell'insieme del testo del protocollo, l'espressione
"paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2" sara' interpretata come
riferentesi agli articoli 2 A e 2 B;
c) l'espressione "paragrafi 1, 3 e 4" che compare nel testo del
paragrafo 5 dell'articolo 2 sara' interpretata come riferentesi
all'articolo 2 A.
A. Articolo 2 A-CFC
Il paragrafo 1 dell'articolo 2 del protocollo diviene il paragrafo
1 dell'articolo 2 A intitolato: "Articolo 2 A-CFC". I paragrafi 3 e 4
dell'articolo 2 sono sostituiti dai paragrafi in appresso che saranno
numerati come paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 2 A.
2. Durante il periodo che va dal 1 luglio 1991 al 31 dicembre
1992 ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo e di produzione delle sostanze regolamentate del gruppo I
dell'annesso A non superi il 150 per cento del suo livello calcolato
di produzione e di consumo di queste sostanze nel 1986; a decorrere
dal 1 gennaio 1993, il periodo di regolamentazione di dodici mesi
per queste sostanze andra' dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno.
3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1995 e, successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso A non
superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato
di consumo del 1986. Ogni parte che produce una o piu' di queste
sostanze si accerta durante gli stessi periodi, che il suo livello
calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il
cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il
1986. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali
delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello
calcolato di produzione puo' superare questo limite nella misura di
un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1986.
4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1997 e, successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso A non
superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di
consumo del 1986. Ciascuna parte la quale produce una o piu' di
queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo
livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi
annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni
essenziali fondamentali delle parti di cui al paragrafo 1
dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare
questo limite nella misura al massimo del dieci per cento del suo
livello calcolato di produzione per il 1986.
5. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso A sia
ridotto a zero. Ciascuna parte che produce una o piu' di queste
sostanze si accerta, durante gli stessi periodi che il suo livello
calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero.
Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali, delle
parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato
di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del
quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il
1986.
6. Nel 1992 le parti esamineranno la situazione in vista di
accelerare le misure di riduzione di cui nel calendario.
B. Articolo 2B - Halons
I paragrafi in appresso sostituiranno, come paragrafi da 1 a 4,
dell'articolo 2 b, il paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo:
Articolo 2B - Halons
1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1992 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A non
superi annualmente il suo livello calcolato di consumo per il 1986.
Ciascuna parte che produce una o piu' di queste sostanze si accerta
che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di
produzione di queste sostanze non superi il suo livello di produzione
del 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni
essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo
livello calcolato di produzione puo' superare questo limite nella
misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1986.
2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
1995 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A non
superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato
di consumo per il 1986. Ciascuna parte la quale produce una o piu' di
queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo
livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi
annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1986. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni
interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5,
il suo livello calcolato di produzione puo' superare questo limite
nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato
di produzione per il 1986. Il presente paragrafo sara' applicato
salvo se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o
di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in
utilizzazioni essenziali per le quali non esiste una soddisfacente
soluzione di sostituzione.
3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio
2000 e successivamente, durante ciascun periodo di dodici mesi,
ciascuna parte si accerta che il suo livello calcolato di consumo
delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A sia ridotto
a zero. Ciascuna parte che produce una o piu' di queste sostanze si
accerta che durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di
produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per
corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui al
paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione
puo' superare questo limite per un massimo del quindici per cento del
suo livello calcolato di produzione per il 1986. Il presente
paragrafo si applichera' salvo se le parti decidono di autorizzare il
livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai
loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali per le quali non esiste
una soddisfacente soluzione di sostituzione.
4. Alla data del 1 gennaio 1993, la parti adotteranno una
decisione che determini, se del caso, le utilizzazioni essenziali ai
fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Questa decisione
sara' riesaminata dalle parti nelle loro successive riunioni.
Certifico che il testo precedente e' la copia conforme degli
aggiustamenti adottati il 29 giugno 1990 nella seconda riunione delle
parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo
strato di ozono, svoltasi presso la sede dell'Organizzazione
marittima internazionale a Londra, dal 27 al 29 giugno 1990.
p. Il segretario generale
Il Consigliere giuridico
(Vice-segretario generale per gli affari legali)
Carl-August Fleischauer
Organizzazione delle Nazioni Unite, New York,
6 dicembre 1990.