MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata in vigore dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo
   alle sostanze che impoveriscono la fascia di ozono, adottato dalla
   seconda riunione delle parti a Londra il 29 giugno 1990.
(GU n.119 del 24-5-1993)

   Si  riporta  qui  di seguito il testo dell'emendamento sopracitato
che  e'  stato  approvato  dall'Italia in data 21 febbraio 1992 ed e'
entrato  in  vigore, ai sensi dell'art. 2, par. 1, il 10 agosto 1992,
essendo  stato  accettato da Danimarca, Canada, Cile, Cina, Comunita'
economiche  europee, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone,  Irlanda,  Maldive,  Messico,  Paesi Bassi, Norvegia, Nuova
Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Sud Africa:

    ---->  Vedere Allegato da Pag. 23 a Pag. 42 della G.U.  <----

Traduzione non ufficiale
EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE


IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO.
                       Articolo 1: EMENDAMENTO
                            A. Preambolo

1.  Il  sesto  comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito
dal seguente testo:

Determinati a proteggere lo  strato  di  ozono  adottando  misure
cautelari per regolamentare in maniera equa il volume mondiale totale
delle emissioni di sostanze che lo impoveriscono, con l'obiettivo fi-
nale  della  loro eliminazione in base agli sviluppi delle conoscenze
scientifiche,  e  tenendo  conto  di   considerazioni   tecniche   ed
economiche e dei fabbisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo,

2.  Il settimo comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito
dal seguente testo:

Riconoscendo che occorrono disposizioni speciali per  far  fronte
ai fabbisogni dei paesi in via di sviluppo, compresa la previsione di
risorse  finanziarie  addizionali  e  la  possibilita'  di accedere a
tecnologie appropriate, tenendo presente  che  l'ampiezza  dei  fondi
necessari  e'  prevedibile  e  che  si  puo' prevedere che tali fondi
migliorerebbero in  maniera  sostanziale  la  capacita'  mondiale  di
affrontare      il     problema,     scientificamente     dimostrato,
dell'impoverimento dell'ozono e dei suoi effetti nocivi,

3. Il nono comma del preambolo del Protocollo sara' sostituito  da
quanto segue:

Considerando   l'importanza   di   promuovere   la   cooperazione
internazionale in materia di ricerca, di sviluppo e di  trasferimento
di   tecnologie  di  sostituzione,  relative  al  controllo  ed  alla
riduzione delle emissioni di sostanze che impoveriscono lo strato  di
ozono,  in considerazione in particolar modo dei fabbisogni dei Paesi
in via di sviluppo,
                     B. Articolo 1. Definizioni

1. Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo  sara'  sostituto
dal paragrafo seguente:

4.  L'espressione "sostanza regolamentata" significa una sostanza
nell'annesso A o nell'annesso B al presente  Protocollo,  sia  a  se'
stante  o  in miscela. Tale espressione comprende gli isomeri di tale
sostanza,  salvo  diversa  indicazione  nell'annesso  pertinente,  ma
esclude  ogni  sostanza regolamentata o miscela indicata nell'annesso
pertinente come facente  parte  della  composizione  di  un  prodotto
manufatto  diverso  da  un  contenitore utilizzato per il trasporto o
l'immagazzinamento di quella sostanza.

2.  Il paragrafo 5 dell'articolo 1 del Protocollo sara' sostituito
dal paragrafo seguente:.

5.  L'espressione  "produzione"  significa  il  quantitativo   di
sostanze regolamentate prodotte, diminuite del quantitativo distrutto
da  tecnologie  che  dovranno  essere  approvate  dalle  Parti  e del
quantitativo  totale   utilizzato   come   materia   prima   per   la
fabbricazione  di  altri prodotti chimici. I quantitativi riciclati e
utilizzati non sono considerati come "produzione".

3. Aggiungere il paragrafo  in  appresso  all'articolo  primo  del
protocollo:

9. L'espressione "sostanza di transizione" significa una sostanza
specificata  all'annesso  C  del presente protocollo utilizzata sia a
se' stante o in miscela. La  definizione  comprende  gli  isomeri  di
questa  sostanza salvo eventuale indicazione contraria all'annesso C,
ma esclude ogni sostanza di transizione qualora essa si trovi  in  un
prodotto  manufatto  diverso  da  un  contenitore  utilizzato  per il
trasporto o per l'immagazzinamento della sostanza considerata.
                     C. Articolo 2, paragrafo 5

Sostituire il paragrafo 5 dell'articolo 2 del  Protocollo  con  il
seguente paragrafo:

5.  Ogni  parte  puo',  per  uno  qualsiasi o piu' dei periodi di
regolamentazione, trasferire ad ogni altra parte una  parte  del  suo
livello calcolato di produzione indicato negli articoli da 2 A a 2 E,
a  patto  che il totale combinato dei livelli calcolati di produzione
delle Parti in causa

per ogni gruppo di sostanze regolamentate  non  superi  i  limiti  di
produzione  stabiliti  in tali articoli per il gruppo considerato. In
caso di  trasferimento  di  tali  produzioni,  ciascuna  delle  Parti
interessate   deve  notificare  al  Segretariato  le  condizioni  del
trasferimento ed il periodo entro il quale esso avra' luogo.

                     D. Articolo 2, paragrafo 6

Al  paragrafo  6  dell'articolo  2,  aggiungere  dopo  le   parole
"sostanze  regolamentate"  allorche' compaiono per la prima volta, le
seguenti parole:

degli annessi A o B
                    E. Articolo 2, paragrafo 8 a)

Al paragrafo 8 a) dell'articolo 2  del  Protocollo  aggiungere  le
parole  "e  degli articoli da 2 A a 2 E" dopo le parole "del presente
articolo" ogni qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo.
                  F. Articolo 2, paragrafo 9 a) i)

Al paragrafo 9 a) i) dell'articolo 2  del  Protocollo,  aggiungere
dopo l'"annesso A"' le seguenti parole:

e/o all'annesso B).
                  G. Articolo 2, paragrafo 9 a) ii)

Al  paragrafo  9 a) ii) dell'articolo 2 del Protocollo, sopprimere
la parte di frase:

in rapporto ai livelli del 1986.
                  H. Articolo 2, paragrafo 9 c) i)

La parte di frase in appresso e' soppressa dal  capoverso  c)  del
paragrafo 9 dell'articolo 2 del protocollo:

che  rappresenta  almeno il 50 per cento del consumo totale delle
Parti di sostanze regolamentate

ed e' sostituita da:


che  rappresentano la maggioranza delle Parti di cui al paragrafo
1 dell'articolo 5 presenti e partecipanti alla votazione  nonche'  la
maggioranza  delle Parti non interessate da tale paragrafo presenti e
partecipanti alla votazione.
                   I. Articolo 2, paragrafo 10 b)

Il testo del  comma  b)  del  paragrafo  10  dell'articolo  2  del
protocollo e' soppresso ed il paragrafo 10 a) dell'articolo 2 diventa
il paragrafo 10.
                     J. Articolo 2, paragrafo 11

Al  paragrafo  11  dell'articolo  2, aggiungere le parole "e degli
articoli da 2 A a 2 E" dopo le parole "del  presente  articolo"  ogni
qualvolta essi compaiono nel testo del paragrafo.
          K. Articolo 2C - Altri CFC interamente alogenati

I  seguenti  paragrafi  saranno  aggiunti  al Protocollo in quanto
articolo 2 C:
            Articolo 2C - Altri CFC interamente alogenati

1. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio  1993  e
successivamente,  durante  ciascun  periodo  di dodici mesi, ciascuna
delle Parti si accerta che il suo livello  calcolato  di  consumo  di
sostanze  regolamentate  del  Gruppo  I  dell'annesso  B  non  superi
annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di  consumo
del  1989.   Ciascuna Parte che produce una o piu' di queste sostanze
si accerta nello stesso periodo  che  il  suo  livello  calcolato  di
produzione  di  queste  sostanze non superi annualmente l'ottanta per
cento del suo livello calcolato di produzione del 1989. Tuttavia,  al
fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di
cui  al  paragrafo  1  dell'articolo  5,  il suo livello calcolato di
produzione puo' superare questo limite nella misura  al  massimo  del
dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2.  Durante  il  periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio
1997 e  successivamente  durante  ciascun  periodo  di  dodici  mesi,
ciascuna  delle  Parti  si  accerta  che  il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B  non
superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di
consumo  del  1989.  Ogni  parte  che  produce  una  o piu' di queste
sostanze si accerta durante gli stessi periodi  che  il  suo  livello
calcolato  di produzione di queste sostanze non superi annualmente il
quindici per cento del suo livello calcolato di produzione del  1989.
Tuttavia,  al  fine di corrispondere ai fabbisogni interni essenziali
delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo  5,  il  suo  livello
calcolato  di  produzione puo' superare questo limite nella misura di
un  massimo  del  dieci  per  cento  del  suo  livello  calcolato  di
produzione per il 1989.

3.  Durante  il periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio
2000 e  successivamente  durante  ciascun  periodo  di  dodici  mesi,
ciascuna  delle  Parti  si  accerta  che  il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso B  sia
ridotto  a zero. Ogni parte che produce una o piu' di queste sostanze
si accerta che negli stessi  periodi  il  suo  livello  calcolato  di
produzione  di  queste  sostanze  sia  ridotto  a zero. Tuttavia, per
corrispondere ai fabbisogni interni nazionali delle Parti di  cui  al
paragrafo  1  dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione
puo' superare questo limite nella misura di un massimo  del  quindici
per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.
              L. Articolo 2D - Tetracloruro di carbonio

I  paragrafi  in  appresso  saranno  aggiunti  al  Protocollo come
articolo 2 D:
               Articolo 2D - Tetracloruro di carbonio

1. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il  1   gennaio
1995  e  successivamente  per  ogni  periodo di dodici mesi, ciascuna
delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo  della
sostanza  regolamentata  del  Gruppo  II dell'annesso B non superi il
quindici per cento annuo del suo livello  calcolato  di  consumo  del
1989. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli
stessi  periodi  il  suo  livello  calcolato  di produzione di questa
sostanza non superi annualmente il quindici per cento del suo livello
calcolato  di  produzione  per  il  1989.  Tuttavia,  in   vista   di
corrispondere  ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al
paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato  di  produzione  di
detta  Parte  puo'  superare questo limite nella misura del dieci per
cento al massimo del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il  1   gennaio
2000  e  successivamente,  durante  ciascun  periodo  di dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta  che  il  suo  livello  calcolato  di
consumo  della  sostanza,  regolamentata del Gruppo II dell'annesso B
sia ridotto a zero.  Ogni  Parte  che  produce  questa  sostanza,  si
accerta  che  negli  stessi  periodi  il  suo  livello  calcolato  di
produzione delle sostanze suddette sia ridotto a zero.  Tuttavia,  in
vista  di  corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti
di cui al paragrafo  1  dell'articolo  5,  il  livello  calcolato  di
produzione di ciascuna Parte puo' superare questo limite nella misura
al  massimo  del  quindici  per  cento  del  suo livello calcolato di
produzione per il 1989.
     M. Articolo 2 E - 1.1.1. Tricloroetano (metil cloroformio)

I paragrafi  in  appresso  saranno  aggiunti  al  Protocollo  come
articolo 2 E:
       Articolo 2 E - 1.1.1. Tricloroetano (metilcloroformio)

1.  Durante  il periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio
1993 e  successivamente  durante  ciascun  periodo  di  dodici  mesi,
ciascuna  delle  Parti  si  accerta  che  il suo livello calcolato di
consumo della sostanza regolamentata del Gruppo III dell'annesso  non
superi  annualmente  il suo livello calcolato di consumo per il 1989.
Ciascuna Parte che produce questa  sostanza  si  accerta  durante  lo
stesso  periodo,  che il suo livello calcolato di produzione di detta
sostanza non superi annualmente il suo livello calcolato  di  consumo
della sostanza regolamentata per il 1989. Tuttavia, per corrispondere
ai  fabbisogni  interni  essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1
dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare
questo limite per un massimo del dieci  per  cento  del  suo  livello
calcolato di produzione per il 1989.

2.  Durante  il periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio
1995 e  successivamente  durante  ciascun  periodo  di  dodici  mesi,
ciascuna  delle  Parti  si  accerta  che  il suo livello calcolato di
consumo della  sostanza  regolamentata  di  consumo  del  Gruppo  III
dell'annesso  B  non superi annualmente il settanta per cento del suo
livello calcolato di consumo del 1989.  Ciascuna  Parte  che  produce
questa  sostanza,  si  accerta  durante gli stessi periodi che il suo
livello  calcolato  di  produzione  di  questa  sostanza  non  superi
annualmente  il  settanta  per  cento  del  suo  livello calcolato di
produzione  per  il  1989.  Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni
interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5,
il suo livello calcolato di produzione puo'  superare  questo  limite
per  un  massimo  del  dieci  per  cento del suo livello calcolato di
produzione del 1989.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il  1   gennaio
2000  e  successivamente  durante  ciascun  periodo  di  dodici mesi,
ciascuna delle Parti si accerta  che  il  suo  livello  calcolato  di
consumo  della  sostanza  regolamentata del Gruppo III dell'annesso B
non supera annualmente il trenta per cento del suo livello  calcolato
di  consumo per il 1989. Ogni Parte la quale produce questa sostanza,
si accerta, durante gli stessi periodi, che il suo livello  calcolato
di produzione di questa sostanza non superi annualmente il trenta per
cento  del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia,
per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui
al  paragrafo  1  dell'articolo  5,  il  suo  livello  calcolato   di
produzione  puo'  superare  questo limite nella misura al massimo del
dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

4. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il  1   gennaio
2005  e  successivamente  per  ogni  periodo di dodici mesi, ciascuna
delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo  della
sostanza  regolamentata  del  Gruppo III dell'annesso B sia ridotto a
zero. Ciascuna Parte che produce la sostanza si accerta, durante  gli
stessi  periodi, che il suo livello calcolato di produzione di questa
sostanza  sia  ridotto  a  zero.  Tuttavia,  per   corrispondere   ai
fabbisogni  interni  essenziali  delle  Parti  di  cui al paragrafo 1
dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare
questo limite nella misura al massimo del quindici per cento del  suo
livello calcolato di produzione del 1989.

5.  Le  Parti  esamineranno  nel 1992 se sia possibile adottare un
calendario di riduzioni piu' rapido di quello previsto  nel  presente
articolo.
  N. Articolo 3. - Calcolo dei livelli delle sostanze regolamentate

1.  All'articolo  3  del  protocollo,  dopo  "degli articoli 2 e",
aggiungere:

"2 A a 2 E".

2. All'articolo 3 del Protocollo, aggiungere  la  parte  di  frase
"oppure  all'annesso  B"  dopo  "all'annesso A" ogni qualvolta questa
parte di frase compaia nel testo dell'articolo.
      O. Articolo 4 - Regolamentazione degli scambi commerciali
                con gli Stati non Parti ai Protocollo

1. Sostituire i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 4 con i  seguenti
paragrafi:

1.  A  decorrere  dal  1   gennaio  1990,  ciascuna  Parte  vieta
l'importazione   delle   sostanze   regolamentate   dell'annesso    A
provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

1-bis.  Entro  il  termine  di  un  anno a decorrere dalla data di
entrata in  vigore  del  presente  paragrafo,  ciascuna  Parte  vieta
l'importazione    delle   sostanze   regolamentate   dell'annesso   B
provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

2.  A  decorrere  dal  1   gennaio  1993,  ciascuna  Parte  vieta
l'esportazione   di   una   qualsiasi  delle  sostanze  regolamentate
dell'annesso A in uno Stato non Parte al presente Protocollo.

2-bis.  A  decorrere  da  un  anno  dopo  l'entrata  in vigore del
presente  paragrafo,  ciascuna  Parte  vieta  l'esportazione  di  una
qualsiasi  delle  sostanze  regolamentate dell'annesso B in uno Stato
non Parte al presente Protocollo.

3. Alla data del 1  gennaio 1992,  le  Parti  avranno  stabilito,
sotto  forma  di  annesso  un elenco dei prodotti contenenti sostanze
regolamentate  dell'annesso  A,  in  conformita'  con  le   procedure
specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si
sono  opposte,  in conformita' con queste procedure, vietano entro un
anno a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell'annesso,
l'importazione  di  questi  prodotti in provenienza da ogni Stato non
parte al presente Protocollo.

3-bis. Entro tre anni a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del  presente  paragrafo,  le  Parti  stabiliscono,  sotto  forma  di
annesso, un elenco dei  prodotti  contenenti  sostanze  regolamentate
dell'annesso   B,   in   conformita'  con  le  procedure  specificate
all'articolo 10 della Convenzione.  Le  Parti  che  non  vi  si  sono
opposte,  in conformita' con queste procedure, vietano, entro un anno
a  decorrere  dalla  data  di   entrata   in   vigore   dell'annesso,
l'importazione  di  questi  prodotti in provenienza da ogni Stato non
Parte al presente Protocollo.

4. Alla data del 1  gennaio  1994  le  Parti  avranno  deciso  in
merito  alla  possibilita'  di vietare o di limitare le importazioni,
provenienti da ogni  Stato  non  Parte  al  presente  Protocollo,  di
prodotti  fabbricati con sostanze regolamentate dell'annesso A ma che
non contengono tali sostanze. Se questa possibilita' e'  ammessa,  le
Parti  stabiliscono,  sotto  forma  di  annesso,  un  elenco  di tali
prodotti in conformita' con le procedure di cui all'articolo 10 della
Convenzione. Le Parti che non si sono opposte a  cio',  secondo  tali
procedure,  vietano  oppure limitano, entro un anno a decorrere dalla
data di entrata in  vigore  dell'annesso,  l'importazione  di  questi
prodotti   in  provenienza  da  ogni  Stato  non  Parte  al  presente
Protocollo.

4-bis. Entro cinque anni a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  paragrafo,  le  Parti  decidono in merito alla
possibilita' di vietare o di limitare le importazioni,  da  parte  di
ogni  Stato non Parte al presente Protocollo, dei prodotti fabbricati
mediante sostanze regolamentate dell'annesso B ma che non  contengono
tali   sostanze.   Se   questa  possibilita'  e'  ammessa,  le  Parti
stabiliscono, sotto forma di annesso,  un  elenco  di  tali  prodotti
secondo  le  procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione.
Le Parti che non si sono opposte all'annesso, secondo tali procedure,
vietano o limitano, entro un anno a decorrere dalla data  di  entrata
in   vigore   dell'annesso,  l'importazione  di  questi  prodotti  in
provenienza da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.

5. Ciascuna  delle  Parti  scoraggia,  in  tutta  la  misura  del
possibile,  le  esportazioni  delle  tecnologie  di  produzione  o di
utilizzazione delle sostanze regolamentate in ogni Stato non Parte al
Protocollo.

2. Il paragrafo 8 dell'articolo 4 del Protocollo e' sostituito dal
paragrafo seguente:

8.  Nonostante  le  disposizioni  del   presente   articolo,   le
importazioni  di  cui  ai paragrafi 1, 1- bis, 3, 3- bis, 4 e 4- bis,
nonche' le esportazioni menzionate ai paragrafi 2 e  2-  bis  possono
essere  autorizzate in provenienza da uno Stato non Parte al presente
Protocollo,  o  in  detto Stato, a patto che una riunione delle Parti
abbia  constatato  che  tale   Stato   osserva   scrupolosamente   le
disposizioni  degli  articoli 2, e da 2 A a 2 E, nonche' del presente
articolo e che abbia comunicato dati a  tal  senso  come  specificato
nell'articolo 7.

3.  Il  paragrafo  in  appresso  sara' aggiunto all'articolo 4 del
protocollo come paragrafo 9:

9. Ai fini del presente articolo, l'espressione "Stato non  Parte
al  presente Protocollo" significa, per quanto concerne ogni sostanza
regolamentata,   uno   Stato   o   una    organizzazione    regionale
d'integrazione  economica  che  non  ha accettato di essere vincolata
dalle misure di regolamentazione in vigore per tale sostanza.
  P. Articolo 5 - Particolare situazione dei paesi in via sviluppo

L'articolo 5 del Protocollo e' sostituito da quanto segue:

1. Ogni Parte che e' un paese in via di sviluppo ed il cui livello
calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate  dell'annesso
A  e'  inferiore a 0,3 kg per abitante alla data di entrata in vigore
del Protocollo nei suoi confronti,  oppure  successivamente  in  ogni
momento  fino  al  1   gennaio 1999 e' autorizzata, per soddisfare ai
suoi fabbisogni interni essenziali, a soprassedere, per  dieci  anni,
alla  osservanza  dei provvedimenti di regolamentazione indicati agli
articoli da 2 A a 2 E.

2. Tuttavia, ogni  Parte  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo  non  deve  superare  un  livello calcolato annuo di consumo
delle sostanze regolamentate di cui  all'annesso  A  di  0,3  kg  per
abitante  ne'  un  livello  calcolato annuo di consumo delle sostanze
regolamentate all'annesso di 0,2 kg per abitante.

3. Nell'applicare una misura di regolamentazione  enunciata  negli
articoli  da 2 A a 2 E, ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente
articolo e' autorizzata ad utilizzare:

a)  trattandosi   di   sostanze   regolamentate   che   figurano
all'annesso  A,  sia  la  media  del suo livello calcolato di consumo
annuo per il periodo 1995-1997 compreso, sia il livello calcolato  di
consumo  di  0,3  kg  per  abitante,  con  prevalenza  per  la  cifra
inferiore,  per  determinare  se  essa  si  confa'  alle  misure   di
regolamentazione;

b)   trattandosi   di   sostanze   regolamentate   che  figurano
all'annesso B, sia la media del  suo  livello  calcolato  di  consumo
annuo  per il periodo 1998-2000 compreso, sia il livello calcolato di
consumo  di  0,2  kg  per  abitante,  con  prevalenza  per  la  cifra
inferiore,   per  determinare  se  essa  si  confa'  alle  misure  di
regolamentazione.

4. Ogni Parte di cui al  paragrafo  1  del  presente  articolo  la
quale,  in  ogni  tempo  prima  di  essere  sottoposta  agli obblighi
enunciati negli articoli da  2  A  a  2  E  derivanti  da  misure  di
regolamentazione,   si   trovi   nella   impossibilita'  di  ottenere
quantitativi sufficienti.di sostanze regolamentate,  puo'  notificare
questa  situazione al Segretariato. Il Segretariato fa immediatamente
pervenire un esemplare di questa notifica alle altre Parti  le  quali
esaminano  il  problema nella loro successiva riunione e decidono gli
adeguati provvedimenti da adottare.

5.  L'elaborazione  dei  mezzi  atti  a consentire consentono alle
Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 di adempiere  all'obbligo
di  conformarsi  ai provvedimenti di regolamentazione enunciati negli
articoli da 2 A a 2 E e di applicarli,  dipendera'  dalla  attuazione
effettiva  della  cooperazione finanziaria prevista all'articolo 10 e
del trasferimento di tecnologia previsto all'articolo 10 A.

6. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 puo'  in  ogni
tempo,  comunicare  per  iscritto  al  Segretariato  che,  pur avendo
adottato tutte le misure in suo potere,  essa  non  e'  in  grado  di
applicare una o piu' delle misure di regolamentazione stabilite negli
articoli  da  2  A  a 2 E a causa del fatto che le disposizioni degli
articoli 10 e 10 A non sono state osservate nella misura sufficiente.
Il  Segretariato  trasmette  immediatamente  un  esemplare  di   tale
notifica  alle Parti che esaminano la questione nella loro successiva
riunione, in debita  considerazione  del  paragrafo  5  del  presente
articolo e decidono adeguati provvedimenti.

7.  Durante il periodo che trascorre tra la notifica e la riunione
delle Parti in cui devono essere decisi  gli  adeguati  provvedimenti
menzionati  nel  paragrafo  6  precedente, oppure per un periodo piu'
lungo qualora la riunione delle Parti decida in tal senso, le  proce-
dure  di  cui  all'articolo  8  in  caso  di inosservanza non saranno
invocate contro la Parte che ha effettuato la notifica.

8. Una riunione delle Parti esaminera', al piu' tardi entro  oltre
il 1995, la situazione delle Parti di cui al paragrafo 1 del presente
articolo,  in  particolare per quanto concerne l'attuazione effettiva
della cooperazione finanziaria  ed  il  trasferimento  di  tecnologie
previste  a  loro  intenzione  e  adottera' le modifiche che potrebbe
essere necessario apportare alle misure di  regolamentazione  che  si
applicano a tali Parti.

9.  Le  decisioni  delle  Parti  di  cui ai paragrafi 4, 6 e 7 del
presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura di quella
prevista all'articolo 10.


Q. Articolo 6 - Valutazione ed esame delle misure di regolamentazione
Aggiungere all'articolo 6, dopo le parole "articolo 2" la seguente

parte di frase: "e agli articoli da 2 A a 2 E nonche'  la  situazione
attinente  alla produzione, alle importazioni ed alle esportazioni di
sostanze di transizione del Gruppo I dell'annesso C".

                 R. Articolo 7 - Comunicazione dati

1. Il testo dell'articolo 7 del Protocollo e' sostituito da quanto
segue:

1. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato entro un termine
di tre mesi a decorrere dalla data alla quale essa e' divenuta  Parte
al   Protocollo,   dati  statistici  sulla  sua  produzione,  le  sue
importazioni  e  le  sue  esportazioni  di  ciascuna  delle  sostanze
regolamentate  dell'annesso  A per l'anno 1986, oppure le valutazioni
piu' precise, nella misura del possibile, in caso di mancanza di dati
veri e propri.

2. Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato, entro tre  mesi
a  decorrere  dalla  data  alla  quale  le disposizioni enunciate nel
Protocollo per queste sostanze sono entrate in vigore  nei  confronti
di  detta  Parte,  dati  statistici  sulla  sua produzione, sulle sue
importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze  dell'annesso
B, nonche' di sostanze di transizione del gruppo I dell'annesso C per
l'anno  1989,  oppure  le  valutazioni  piu' precise nella misura del
possibile, in caso di mancanza di dati veri e propri.

3.  Ciascuna delle Parti comunica al Segretariato dati statistici
sulla sua produzione  annua  (cosi'  come  definita  al  paragrafo  5
dell'articolo 1) e, separatamente,


- sui quantitativi utilizzati come materie prime,

-  sui  quantitativi distrutti per mezzo di tecnologie che saranno

approvate dalle Parti,


- sulle importazioni  ed  esportazioni  destinate  rispettivamente
alle Parti ed alle non Parti,

di  ciascuna  delle  sostanze  regolamentate  degli annessi A e B
nonche' delle sostanze di transizione del Gruppo  I  dell'annesso  C,
per  l'anno  durante  il quale sono entrate in vigore le disposizioni
relative alle sostanze  dell'annesso  B  nei  confronti  della  Parte
considerata  e  per  ciascuno degli anni successivi. Questi dati sono
comunicati al massimo entro nove mesi dopo la fine dell'anno al quale
si riferiscono.

4. Per le Parti sottoposte alla legislazione  delle  disposizioni
del  paragrafo 8 a) dell'articolo 2, saranno soddisfatti gli obblighi
previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente  articolo  relativi  alla
comunicazione   di   dati   statistici   sulle   importazioni   e  le
esportazioni, se l'Organizzazione regionale d'integrazione  economica
competente  fornisce dati sulle importazioni e sulle esportazioni tra
l'Organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.
  S. Articolo 9 - Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione del pubblico
                      e scambio di informazioni

Il comma a) del paragrafo 1  dell'articolo  9  del  Protocollo  e'
sostituito da quanto segue:

a)  Le  tecnologie  piu' adatte a migliorare il contenimento, il
ricupero,  il   riciclaggio   o   la   distruzione   delle   sostanze
regolamentate  e delle sostanze di transizione, o a ridurre con altri
mezzi le emissioni di queste sostanze;
              T. Articolo 10 - Sistema di finanziamento

   L'articolo 10 del Protocollo e' sostituito dai paragrafi seguenti:
T. Articolo 10 - Sistema di finanziamento


1.  Le  Parti  istituiscono  un  sistema  di   finanziamento   per
assicurare  alle  Parti  di  cui  al  paragrafo 1 dell'articolo 5 del
presente  Protocollo  una  cooperazione  finanziaria  e  tecnica   in
particolare  per  quanto  riguarda il trasferimento di tecnologie, al
fine di consentir loro di rispettare le  misure  di  regolamentazione
previste  negli  articoli da 2 A a 2 E del Protocollo. Questo sistema
di finanziamento sara' alimentato da contributi che si  aggiungeranno
agli  altri  contributi finanziari di cui beneficieranno tali Parti e
coprira'  tutti  i  costi  supplementari  convenuti  per  tali  Parti
affiche'  esse  possano  conformarsi  alle misure di regolamentazione
previste dal Protocollo. Un  elenco  indicativo  delle  categorie  di
costi supplementari sara' stabilito dalla riunione delle Parti.

2.  Il  sistema  creato  ai  sensi  del  paragrafo  1 del presente
articolo comprende un fondo  multilaterale.  Puo'  anche  comprendere
altri   mezzi   di   finanziamento   multilaterale,  regionale  e  di
cooperazione bilaterale.

3. Il Fondo multilaterale:

a) copre, a titolo gratuito o per mezzo di prestiti a condizioni
di favore, secondo i casi ed  in  funzione  di  criteri  che  saranno
stabiliti dalle Parti, i costi supplementari convenuti:

v) finanzia la cassa di liquidazione, al fine di:

i)  aiutare  le  Parti  di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 a
definire i loro fabbisogni in materia di cooperazione, per  mezzo  di
studi vertenti sui Paesi e su altre forme di cooperazione tecnica;

ii) facilitare la cooperazione tecnica al fine di far fronte ai
fabbisogni individuati;

iii)  divulgare  in  attuazione dell'articolo 9, informazioni e
documentazione pertinente, organizza laboratori, stages di formazione
ed altre attivita' affini, a favore delle Parti che sono Paesi in via
di sviluppo;

iv) agevolare e seguire altre forme di cooperazione  bilaterale,
regionale  e  multilaterale a disposizione delle Parti che sono Paesi
in via di sviluppo;

c) finanziare i servizi di segretariato del Fondo  multilaterale
e spese di sostegno connesse.

4.  Il  Fondo multilaterale e' posto sotto l'autorita' delle Parti
che ne determinano la politica generale.

5.  Le  Parti  istituiscono  un  Comitato  esecutivo   che   sara'
incaricato  di definire e di sorvegliare l'attuazione delle politiche
operative,  delle  direttive  ed  intese   amministrative,   compreso
l'esborso delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi
del  Fondo.  Il  Comitato  esecutivo  adempiera'  alle sue funzioni e
responsabilita' in conformita' con il  suo  Statuto,  adottato  dalle
Parti   ed   in   cooperazione   e   con   l'assistenza  della  Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo  (Banca  Mondiale),
del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo e di altri organismi appropriati in
funzione dei loro rispettivi settori  di  competenza.  I  membri  del
Comitato  esecutivo  che sono selezionati secondo il principio di una
rappresentanza  equilibrata  delle  Parti  che  operano  in  base  al
paragrafo  1  dell'articolo  5  e di quelle che non operano in base a
tale paragrafo, sono designati dalle Parti.

6. I contributi al Fondo  multilaterale  che  saranno  versati  in
valute  convertibili,  oppure, a titolo eccezionale, in natura e/o in
valuta nazionale, sono versati dalle Parti che non sono regolamentate
dal paragrafo 1 dell'articolo 5 in  base  alla  tabella  delle  quote
dell'ONU.  Sara'  incoraggiato  il  versamento di contributi di altre
Parti. I fondi versati a titolo della cooperazione bilaterale  ed  in
alcuni  casi  di  cui  le  Parti  avranno deciso di comune accordo, a
titolo della cooperazione  regionale,  possono,  fino  ad  una  certa
percentuale,  ed in funzione di criteri che saranno specificati dalle
Parti, essere considerati come contributi al Fondo  multilaterale,  a
patto che questa cooperazione, come minimo:

a)  abbia  come  unico  oggetto  di assicurare il rispetto delle
disposizioni del Protocollo di Montreal;

b) procuri risorse addizionali;

c) copra i costi supplementari convenuti.

7.  Le  Parti  adottano  il  bilancio  del   Fondo   multilaterale
corrispondente  a  ciascun  esercizio  finanziario  e  la tabella dei
contributi delle Parti.

8. Le risorse del Fondo multilaterale sono sborsate con  l'accordo
della Parte beneficiaria.

9.  Le  decisione  delle  Parti cui si fa riferimento nel presente
articolo  sono  adottate  mediante  consenso  ogni  volta  cio'   sia
possibile. Quando tutti gli sforzi per pervenire ad un consenso hanno
fallito  e  nessun  accordo  e'  stato  raggiunto,  le decisioni sono
adottate alla  maggioranza  di  due  terzi  delle  Parti  presenti  e
partecipanti  al voto, maggioranza che rappresenta la maggioranza dei
voti delle Parti di cui al paragrafo 1  dell'articolo  5  presenti  e
partecipanti  al  voto, e la maggioranza dei voti delle parti che non
sono previste dal presente articolo, presenti e partecipanti al voto.

10. Il sistema  finanziario  esposto  nel  presente  articolo  non
pregiudica  intese  future  che potrebbero essere attuate riguardo ad
altri problemi ambientali.
           U. Articolo 10 A - Trasferimento di tecnologie

L'articolo in appresso sara' aggiunto al Protocollo come  articolo
10 A:
           U. Articolo 10 A - Trasferimento di tecnologie

Ciascuna Parte adotta ogni possibile provvedimento compatibile con
i programmi finanziati dai sistemi di finanziamento, affinche':

a)  i  migliori  prodotti di sostituzione e tecnologie correlate
che non presentino pericoli per l'ambiente siano trasferiti  al  piu'
presto alle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5;

b)  i  trasferimenti  di  cui  al  comma  a) siano effettuati in
condizioni eque e le piu' favorevoli possibile.
                V. Articolo 11 - Riunioni delle Parti

Il paragrafo 4, comma  g),  dell'articolo  11  del  Protocollo  e'
sostituito da quanto segue:

g)  valutare,  in attuazione dell'articolo 6, i provvedimenti di
regolamentazione e la situazione per quanto concerne le  sostanze  di
transizione;
      W. Articolo 17 - Parti aderenti dopo l'entrata in vigore

Dopo  "articolo  2",  aggiungere  "dagli  articoli  da  2 A a 2 E"
all'articolo 17.
                      X. Articolo 19 - Denuncia

Il  testo  dell'articolo  19  del  Protocollo  e'  sostituito  dal
seguente paragrafo:

Ogni  Parte  puo'  denunciare  il presente Protocollo per mezzo di
notifica scritta data al Depositario, allo scadere di un  termine  di
quattro   anni  dopo  aver  accettato  gli  obblighi  specificati  al
paragrafo 1  dell'articolo  2A.  Ogni  denuncia  avra'  effetto  allo
scadere  di  un  termine  di  un  anno  successivo  alla data del suo
ricevimento da parte del Depositario o ad  ogni  data  ulteriore  che
puo' essere specificata nella notifica di denuncia.
                             Y. Annessi

Gli annessi in appresso sono aggiunti al Protocollo:
                              Annesso B
                       Sostanze regolamentate

                                           Potenziale d'impoverimento
Gruppo                Sostanza                  dell'ozono


-                      -                          -

Gruppo I:

CF3C1                    (CFC-13)                     1.0

C2FC15                   (CFC-111)                    1.0

C2F2C14                  (CFC-112)                    1.0

C3FC17                   (CFC-211)                    1.0

C3F2C16                  (CFC-212)                    1.0

C3F3C15                  (CFC-213)                    1.0

C3F4C14                  (CFC-214)                    1.0

C3F5C13                  (CFC-215)                    1.0

C3F6C12                  (CFC-216)                    1.0

C3F7C1                   (CFC-217)                    1.0


Gruppo II:

CC1              Tetracloruro di carbonio             1,1


Gruppo III:

C2H3C1 (*)         Tricloroetano 1,1,1                0,1


(metil-cloroformio)




(*) La formula non si riferisce al Tricloroetano 1,1,2.
                              Annesso C
                       Sostanze di transizione

Gruppo                        Sostanza

-                               -

Gruppo I:


CHFC12                            (HCFC-21)

CHF2C1                            (HCFC-22)

CH2FC1                            (HCFC-31)

C22HFC14                          (HCFC-121)

C2HF2C13                          (HCFC-122)

C2HF3C12                          (HCFC-123)

C2HF4C1                           (HCFC-124)

C2H2FC13                          (HCFC-131)

C2H2F2C12                         (HCFC-132)

C2H2F3C1                          (HCFC-133)

C2H3FC12                          (HCFC-141)

C2H3F2C1                          (HCFC-142)

C2H4FC1                           (HCFC-151)

C3HFC16                           (HCFC-221)

C3HF2C15                          (HCFC-222)

C3HF3C14                          (HCFC-223)

C3HF4C13                          (HCFC-224)

C3HF5C12                          (HCFC-225)

C3HF6C1                           (HCFC-226)

C3H2FC15                          (HCFC-231)

C3H2F2C14                         (HCFC-232)

C3H2F3C13                         (HCFC-233)

C3H2F4C12                         (HCFC-234)

C3H2F5C1                          (HCFC-235)

C3H3FC14                          (HCFC-241)

C3H3F2C13                         (HCFC-242)

C3H3F3C12                         (HCFC-243)

C3H3F4C1                          (HCFC-244)

C3H4FC13                          (HCFC-251)

C3H4F2C12                         (HCFC-252)

C3H4F3C1                          (HCFC-253)

C3H5FC12                          (HCFC-261)

C3H5F2C1                          (HCFC-262)

C3H6FC1                           (HCFC-271)

                   Articolo 2 - Entrata in vigore

1.  Il  presente  emendamento  entra in vigore il 1  gennaio 1992,
sotto riserva di deposito in tale data di almeno venti  strumenti  di
ratifica,  di  accettazione  o di approvazione di tale emendamento da
parte  di  Stati  o  di  organizzazioni  regionali  di   integrazione
economica che sono Parti al protocollo di Montreal sulle sostanze che
impoveriscono  lo  strato di ozono. Se in questa data tale condizione
non  e'  stata  soddisfatta,  l'emendamento  entrera'  in  vigore  il
novantesimo  giorno  successivo  alla  data in cui tale condizione e'
stata soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati  da
una   organizzazione   regionale   d'integrazione   economica   sara'
considerato come uno strumento che si aggiunge  agli  strumenti  gia'
depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

3.  Successivamente all'entrata in vigore del presente emendamento
in conformita' con il paragrafo 1, questo emendamento entra in vigore
per ogni altra Parte al protocollo il novantesimo  giorno  successivo
alla   data   del   deposito   del  suo  strumento  di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione.

Certifico  che  il  testo  di  cui  sopra  e'  la  copia  conforme
dell'emendamento  adottato  il  29 giugno 1990 nella seconda riunione
delle  parti  al  protocollo   di   Montreal   sulle   sostanze   che
impoveriscono   lo   strato   di   ozono,  svoltasi  presso  la  sede
dell'Organizzazione marittima internazionale, a Londra, dal 27 al  29
giugno 1990.
                      p. Il segretario generale
                        Il Consigliere legale
          (Vice-segretario generale per gli affari legali)
                       Carl-August Fleischauer
Organizzazione delle Nazioni Unite, New York,

6 dicembre 1990.

                                -----
AGGIUSTAMENTI DA APPORTARE AL PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO A


SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO.

In   base  a  valutazioni  effettuate  secondo  l'articolo  6  del
protocollo, la seconda riunione delle parti al protocollo di Montreal
relativo a sostanze che impoveriscono lo strato di ozono,  decide  di
adottare  gli  aggiustamenti  e  le  riduzioni della produzione o del
consumo delle sostanze regolamentate che figurano all'annesso  A  del
protocollo come segue, rimanendo inteso che:

a)  l'espressione "il presente articolo" nel testo dell'articolo
2 e l'espressione "articolo 2" nell'insieme del testo del  protocollo
saranno interpretate come riferentesi agli articoli 2, 2 A e 2 B;

b)   nell'insieme   del   testo  del  protocollo,  l'espressione
"paragrafi  da  1  a  4  dell'articolo  2"  sara'  interpretata  come
riferentesi agli articoli 2 A e 2 B;

c)  l'espressione "paragrafi 1, 3 e 4" che compare nel testo del
paragrafo 5  dell'articolo  2  sara'  interpretata  come  riferentesi
all'articolo 2 A.
                         A. Articolo 2 A-CFC

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 del protocollo diviene il paragrafo
1 dell'articolo 2 A intitolato: "Articolo 2 A-CFC". I paragrafi 3 e 4
dell'articolo 2 sono sostituiti dai paragrafi in appresso che saranno
numerati come paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 2 A.

2.  Durante  il  periodo  che va dal 1  luglio 1991 al 31 dicembre
1992 ciascuna delle parti si accerta che il suo livello calcolato  di
consumo  e  di  produzione  delle sostanze regolamentate del gruppo I
dell'annesso A non superi il 150 per cento del suo livello  calcolato
di  produzione  e di consumo di queste sostanze nel 1986; a decorrere
dal 1  gennaio 1993, il periodo di regolamentazione  di  dodici  mesi
per  queste  sostanze andra' dal 1  gennaio al 31 dicembre di ciascun
anno.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il  1   gennaio
1995  e,  successivamente,  durante  ciascun  periodo di dodici mesi,
ciascuna delle parti si accerta  che  il  suo  livello  calcolato  di
consumo  delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso A non
superi annualmente il cinquanta per cento del suo  livello  calcolato
di  consumo  del  1986.  Ogni  parte che produce una o piu' di queste
sostanze si accerta durante gli stessi periodi, che  il  suo  livello
calcolato  di produzione di queste sostanze non superi annualmente il
cinquanta per cento del suo livello calcolato di  produzione  per  il
1986.  Tuttavia  per  corrispondere  ai fabbisogni interni essenziali
delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo  5,  il  suo  livello
calcolato  di  produzione puo' superare questo limite nella misura di
un  massimo  del  dieci  per  cento  del  suo  livello  calcolato  di
produzione per il 1986.

4.  Durante  il periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio
1997 e, successivamente  durante  ciascun  periodo  di  dodici  mesi,
ciascuna  delle  parti  si  accerta  che  il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso A  non
superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di
consumo  del  1986.  Ciascuna  parte  la  quale produce una o piu' di
queste sostanze si accerta, durante gli stessi periodi,  che  il  suo
livello  calcolato  di  produzione  di  queste  sostanze  non  superi
annualmente il quindici  per  cento  del  suo  livello  calcolato  di
produzione  per  il  1986.  Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni
essenziali  fondamentali  delle  parti  di   cui   al   paragrafo   1
dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' superare
questo  limite  nella  misura  al massimo del dieci per cento del suo
livello calcolato di produzione per il 1986.

5. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il  1   gennaio
2000  e  successivamente,  durante  ciascun  periodo  di dodici mesi,
ciascuna delle parti si accerta  che  il  suo  livello  calcolato  di
consumo  delle sostanze regolamentate del gruppo I dell'annesso A sia
ridotto a zero. Ciascuna parte che  produce  una  o  piu'  di  queste
sostanze  si  accerta,  durante gli stessi periodi che il suo livello
calcolato di produzione  di  queste  sostanze  sia  ridotto  a  zero.
Tuttavia,  per  corrispondere ai fabbisogni interni essenziali, delle
parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato
di produzione puo' superare questo limite nella misura al massimo del
quindici per cento del suo livello calcolato  di  produzione  per  il
1986.

6.  Nel  1992  le  parti  esamineranno  la  situazione in vista di
accelerare le misure di riduzione di cui nel calendario.
                       B. Articolo 2B - Halons

I paragrafi in appresso sostituiranno, come paragrafi da  1  a  4,
dell'articolo 2 b, il paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo:
                        Articolo 2B - Halons

1.  Durante  il periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio
1992 e successivamente,  durante  ciascun  periodo  di  dodici  mesi,
ciascuna  delle  parti  si  accerta  che  il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A non
superi  annualmente  il suo livello calcolato di consumo per il 1986.
Ciascuna parte che produce una o piu' di queste sostanze  si  accerta
che,  durante  gli  stessi  periodi,  il  suo  livello  calcolato  di
produzione di queste sostanze non superi il suo livello di produzione
del  1986.  Tuttavia,  per  corrispondere   ai   fabbisogni   interni
essenziali  delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo
livello calcolato di produzione puo'  superare  questo  limite  nella
misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di
produzione per il 1986.

2.  Durante  il periodo di dodici mesi avente inizio il 1  gennaio
1995 e successivamente,  durante  ciascun  periodo  di  dodici  mesi,
ciascuna  delle  parti  si  accerta  che  il suo livello calcolato di
consumo delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A non
superi annualmente il cinquanta per cento del suo  livello  calcolato
di consumo per il 1986. Ciascuna parte la quale produce una o piu' di
queste  sostanze  si  accerta, durante gli stessi periodi, che il suo
livello  calcolato  di  produzione  di  queste  sostanze  non  superi
annualmente  il  cinquanta  per  cento  del  suo livello calcolato di
produzione per il 1986. Tuttavia,  per  corrispondere  ai  fabbisogni
interni essenziali delle parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5,
il  suo  livello  calcolato di produzione puo' superare questo limite
nella misura al massimo del dieci per cento del suo livello calcolato
di produzione per il 1986.  Il  presente  paragrafo  sara'  applicato
salvo  se le parti decidono di autorizzare il livello di produzione o
di  consumo  necessario  per  corrispondere  ai  loro  fabbisogni  in
utilizzazioni  essenziali  per  le quali non esiste una soddisfacente
soluzione di sostituzione.

3. Durante il periodo di dodici mesi avente inizio il  1   gennaio
2000  e  successivamente,  durante  ciascun  periodo  di dodici mesi,
ciascuna parte si accerta che il suo  livello  calcolato  di  consumo
delle sostanze regolamentate del gruppo II dell'annesso A sia ridotto
a  zero.  Ciascuna parte che produce una o piu' di queste sostanze si
accerta che durante gli stessi periodi, il suo livello  calcolato  di
produzione  di  queste  sostanze  sia  ridotto  a zero. Tuttavia, per
corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle parti di cui  al
paragrafo  1  dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione
puo' superare questo limite per un massimo del quindici per cento del
suo  livello  calcolato  di  produzione  per  il  1986.  Il  presente
paragrafo si applichera' salvo se le parti decidono di autorizzare il
livello  di  produzione  o di consumo necessario per corrispondere ai
loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali per le quali  non  esiste
una soddisfacente soluzione di sostituzione.

4.  Alla  data  del  1   gennaio  1993,  la  parti adotteranno una
decisione che determini, se del caso, le utilizzazioni essenziali  ai
fini  dei  paragrafi  2  e  3 del presente articolo. Questa decisione
sara' riesaminata dalle parti nelle loro successive riunioni.

Certifico che il testo  precedente  e'  la  copia  conforme  degli
aggiustamenti adottati il 29 giugno 1990 nella seconda riunione delle
parti  al  protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo
strato  di  ozono,  svoltasi  presso  la   sede   dell'Organizzazione
marittima internazionale a Londra, dal 27 al 29 giugno 1990.


p. Il segretario generale

Il Consigliere giuridico

          (Vice-segretario generale per gli affari legali)
                       Carl-August Fleischauer
Organizzazione delle Nazioni Unite, New York,

6 dicembre 1990.