Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti concernenti le modalita' di acquisizione e registrazione dei dati nell'archivio unico informatico.(GU n.119 del 24-5-1993)
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si forniscono le seguenti precisazioni: 1) gli intermediari finanziari, che ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130, danno corso, sino al 30 giugno 1993, ad operazioni per corrispondenza che incidono su rapporti non ancora compiutamente integrati con i dati identificativi previsti, sono tenuti ad effettuare le relative registrazioni nell'archivio unico informatico riportando il valore 14 (registrazione operazione incompleta) all'attributo A52 (tipo registrazione) previsto negli standards tecnici del registro informatico di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992; 2) nel caso di variazioni dei dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi che non comportino modifica delle coordi- nate di riferimento dei rapporti stessi, gli intermediari possono procedere all'acquisizione dei nuovi dati nell'archivio unico informatico effettuando due distinte registrazioni connesse tra loro tramite gli attributi A22 (valore 2) ed A53 (valore di connessione). La prima registrazione (tipo registrazione, attributo A52 valore 31) dovra' contenere le informazioni relative al rapporto prima della variazione, la seconda registrazione (tipo registrazione, attributo A52 valore 32) dovra' contenere le nuove complete informazioni (rela- tive al rapporto) risultanti dalla variazione; 3) ai fini degli obblighi di integrazione dei dati identificativi, le societa' emittenti carte di credito i cui rapporti con i titolari sono regolati attraverso conti bancari possono indicare nell'archivio unico informatico, quali estremi del documento di identificazione, le coordinate bancarie del conto corrente intestato al soggetto titolare della carta, a valere sul quale avvengono i pagamenti per l'utilizzo delle predette carte, ovviamente per i rapporti accesi non oltre il termine perentorio del 30 giugno 1993; 4) nel caso di bonifico disposto a favore di piu' beneficiari per importi singoli inferiori a lire 20 milioni, qualora non vi sia coincidenza tra i comuni di residenza dei beneficiari e le localizzazioni delle banche riceventi, l'intermediario dell'ordinante potra' eseguire una unica registrazione, riportando negli attributi A33 ed F14 (denominazione in chiaro del comune, codice CAB, sigla provincia) i propri estremi (gia' indicati nell'attributo A12). In tali casi all'attributo F11 andra' riportata la dizione "BENEFICIARI DIVERSI"; 5) ad integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa del Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, le societa' fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che eseguono operazioni in nome proprio e per conto di fiducianti, attraverso ordini di pagamento o accreditamento disposti o ricevuti presso intermediari bancari, con sede in Italia o all'estero, devono procedere alla registrazione di tali operazioni nel proprio archivio informatico riportando i dati completi del soggetto (ordinante/beneficiario) per conto del quale agiscono, gli estremi del soggetto controparte, l'intermediario bancario del soggetto controparte. Le societa' fiduciarie, in qualita' di intermediari abilitati, provvederanno ad inserire i dati concernenti le suddette operazioni nelle segnalazioni mensili aggregate da inviare all'Ufficio italiano dei cambi. Al fine di evitare duplicazioni nelle registrazioni, l'intermediario bancario che da' esecuzione agli ordini di cui sopra non effettua registrazioni sotto il nome della fiduciaria. Al contrario, si ricorda che gli intermediari bancari che eseguono ordini di pagamento o accreditamento disposti da altri intermediari non bancari per conto di clientela nota effettuano le registrazioni sotto il nome della stessa clientela; 6) in relazione a quanto reso noto con comunicato stampa del Ministero del tesoro del 15 gennaio 1993, nel caso di ordini di pagamento o accreditamento disposti a valere su conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti presso banche site nei territori della Repubblica di San Marino e dello Stato Citta' del Vaticano, i connessi obblighi di identificazione e registrazione sono a carico dell'intermediario italiano ordinante o beneficiario; in tali casi debbono essere utilizzati rispettivamente i codici paese 037 e 093. Il direttore: CIAMPICALI