N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1993
N. 237 Ordinanza emessa il 29 marzo 1993 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Colja Paolo Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva di impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti in zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale, senza discriminazione se trattasi di zona sottoposta o meno a vincolo paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparita' di trattamento - Travalicamento della potesta' legislativa della regione con interferenza sulla esclusiva potesta' dello Stato in materia penale. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 68, terzo comma, lett. f), e 78, primo comma). (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n. 1, art. 4).(GU n.22 del 26-5-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza: Nel procedimento sub n. 393/92 e r.g. n.r. 1648-C/91 r.g. a carico di Colja Paolo imputato fra gli altri, del reato previsto e punito dall'art. 40, secondo comma, del c.p. e 20, lett. c), della legge n. 47/1985 per non aver impedito a Paoluzzi Luciano e Marcon Ester, in qualita' di sindaco di Monrupino, di costruire senza concessione una piazzola in calcestruzzo con recintazione e posa di un contenitore di gas GPL sulle particelle catastali 1151/1, 1151/2, 1151/5 del c.c. di Rupingrande, zona soggetta a vincolo paesaggistico in base alla legge n. 1497/1939, evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire nella sua qualita' di sindaco fino all'eventuale rilascio di concessione autorizzando tali opere, in violazione alla competenza regionale in materia di tutela del vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 36/1989 (fatto commesso in Monrupino il 5 maggio 1990); Rilevato che il p.m. - cui si e' associata la difesa - ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale delle norme regionali (legge n. 52/1991) che prevedono la necessita' della sola autorizzazione per l'installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici, in tal modo confliggendo con le norme costituzionali che escludono in capo alla regione Friuli-Venezia Giulia, qualsiasi potere in ordine alla legiferazione in materia per le quali e' previsto un precetto penale; Rilevato che la stessa questione e' stata gia' sollevata con tre ordinanze dd. 17 giugno 1992, 5 febbraio 1993 e 11 marzo 1993; Rilevato che la difesa ha prodotto in giudizio provvedimento di autorizzazione in sanatoria, relativo all'installazione del serbatoio di cui al capo di imputazione, rilasciata il 9 maggio 1992; Rilevato che la legge n. 9/1982 (art. 7) non richiede il rilascio di concessione edilizia bensi' solo di una autorizzazione gratuita, per le opere costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti, purche' tali interventi non siano realizzati in zone sottoposte ai vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici di cui alle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 (nella quale ultima si inquadra la fattispecie contestata al Colja); Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, prevede (art. 78, primo comma, 68, terzo comma, lett. f), 79, secondo comma, 131 e 133), a differenza del complesso normativo statale dettato in materia di disciplina e controllo dell'attivita' urbanistico- edilizia, il rilascio della autorizzazione per gli interventi che consistano nella realizzazione di impianti tecnologici, al servizio di edifici gia' esistenti, senza operare alcuna distinzione tra interventi de quibus effettuati in zone sottoposte al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 e in zone non sottoposte; Rilevato che non si tratta di differenza puramente terminologica, in quanto l'autorizzazione (e di conseguenza anche quella in sanatoria), pur essendo, al pari della concessione, rilasciata dal sindaco, non e' per espresso dettato normativo (art. 79, secondo comma, della legge regionale n. 52/1991), soggetta all'obbligo del parere, sul progetto, della commissione edilizia ne' alla corresponsione del contributo di cui all'art. 90, primo comma, stessa legge (commisurato cioe' all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione), e che peraltro il parere della commissione edilizia integrata (art. 133 in relazione all'art. 131, settimo e nono comma, della legge regionale n. 52/1991) ha l'effetto di rendere assoggettabile alla vigilanza della regione e quindi del Ministero dei beni culturali e ambientali, beni sottoposti anche a tutela paesaggistica; Ritenuto che la citata legge regionale, nel subordinare la costruzione di impianti tecnologici, in zona vincolata ex legge n. 1497/1939, al rilascio di un provvedimento di autorizzazione e non di concessione, al pari della normativa statale (con conseguente possibilita' di rilascio di autorizzazione in sanatoria) rende lecita un'attivita' che la normativa statale considera, al contrario, illecita e passibile di sanzione penale; Ritenuto che la suddetta legge regionale travalichi la potesta' legislativa costituzionalmente conferita alla regione Friuli-Venezia Giulia, risultando pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata e segnatamente degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale n. 52/1991 limitatamente alla parte in cui le suddette norme non operano alcuna distinzione tra interventi de quibus in zona sottoposta o meno al vincolo della legge n. 1497/1939, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione cosi' come quest'ultimo integrato dalla legge costituzionale n. 1/1963; Rilevato che, per costante indirizzo di codesta Corte costituzionale, sia pure inerente ad altra materia (sentenze nn. 79/1977, 179/1976, 487/1989 e 370/1989), non spetta alla regione introdurre nuove figure di reato ne' interferire negativamente con le norme penali, disciplinando come lecita un'attivita' penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale; Rilevato che appaiono cosi' violati: a) l'art. 3 della Costituzione, perche' risulterebbe una evidente disparita' di trattamento tra chi ponga in essere la condotta de qua nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi lo faccia nel resto del territorio nazionale; b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della illegittima interferenza della regione sulla potesta' punitiva esclusiva dello Stato; c) art. 116 della Costituzione e 4 dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia (che e' norma avente rango costituzionale lo statuto essendo stato approvato con legge costituzionale n. 1/1963) in quanto la regione Friuli-Venezia Giulia, pur disponendo di potesta' legislativa esclusiva in tema di urbanistica ( ex art. 4, n. 12, della legge costituzionale n. 1/1963) non potrebbe dettare norme contrastanti, ma al contrario dovrebbe armonizzarsi con norme fondamentali di riforma economico-sociale quali possono essere con- siderate le numerose e successive leggi statali emanate in tale materia (legge nn. 1150/1942, 10/1977, 47/1985 e 9/1982) e con i principi fondamentali in esse stabiliti; Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio, in quanto la sua risoluzione condiziona l'esito del procedimento, nel senso che un eventuale accoglimento, consentendo la diretta applicabilita' della legge nazionale, potrebbe condurre ad una condanna dell'imputato non potendo operare la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 22 della legge n. 47/1985 subordinata al rilascio di concessione e non di autorizzazione in sanatoria, mentre, in caso di rigetto, l'imputato andrebbe assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, limitatamente alla parte in cui le suddette norme prevedono indiscriminatamente tra condotta de qua in zona sottoposta e non al vincolo di cui alla legge n. 1497/1939, il rilascio di provvedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti tecnologici (al servizio di edifici gia' esistenti), per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione e 4 dello statuto regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) cosi' come enunciato in narrativa; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale mandando alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza - letta in pubblico dibattimento - al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e la comunicazione al presidente del consiglio regionale. Trieste, addi' 29 marzo 1993 Il pretore: SALVA' 93C0534