N. 247 ORDINANZA 5 - 19 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Pena - Applicazione di sanzioni sostitutive delle pene  detentive  ai
 soli  reati  di  competenza  del  pretore - Limitazioni - Intervenuta
 modifica della competenza - Richiesta di un intervento caducatorio da
 parte  della  Corte  non  rientrante   nei   poteri   di   questa   -
 Discrezionalita'  legislativa  -  Auspicio  di un adeguato intervento
 legislativo in materia - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.22 del 26-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 54 della  legge
 24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con
 ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dalla Corte di  cassazione  sul
 ricorso  proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la
 Corte di appello di Catania  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Romano  Emanuele,  iscritta  al  n. 801 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  21  aprile  1993  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 54
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 nella  parte  in  cui limita la possibilita' di applicare le sanzioni
 sostitutive delle pene detentive ai soli reati di competenza del pre-
 tore;
      che a tal proposito il giudice a quo rileva come la  limitazione
 stabilita   dalla   norma   impugnata  debba  essere  necessariamente
 apprezzata,  sul  piano  della  relativa  conformita'  al   parametro
 invocato, in rapporto alle profonde modifiche che nel tempo e' venuta
 a  subire la competenza del pretore, giacche', mentre all'epoca della
 entrata in vigore della legge n. 689 del 1981 il pretore "si occupava
 di  reati  che  nel loro complesso potevano considerarsi minori", una
 simile  evenienza  non  e'  invece  piu'  riscontrabile  attualmente,
 essendo  stata  devoluta alla competenza di quell'organo una sfera di
 cognizione notevolmente ampliata; sicche', venuta meno la  ratio  che
 sosteneva  la disposizione oggetto di denuncia, la stessa finisce per
 rappresentare,  secondo  la  Corte  rimettente,  nulla  piu'  che  un
 "odioso"   residuo   idoneo   a  generare  solo  una  incomprensibile
 discriminazione;
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che  i  rilievi  svolti  dal  giudice  a  quo  colgono
 indubbiamente  nel  segno  quando pongono in evidenza gli elementi di
 profonda distonia che la disciplina  delle  sanzioni  sostitutive  e'
 venuta  a  subire a seguito delle modifiche apportate alla competenza
 del pretore, non potendosi certo revocare in  dubbio  la  circostanza
 che  l'equilibrato assetto di quel sistema, disegnato dal legislatore
 del 1981 sulla falsariga di un  modello  di  giudice  destinato  alla
 trattazione   degli  affari  "minori",  risulta  ormai  profondamente
 turbato, per non dire irrimediabilmente compromesso,  dalla  notevole
 estensione  dei  criteri quantitativi e qualitativi sulla cui base il
 legislatore del codice ha definito l'area delle fattispecie  devolute
 alla    cognizione    pretorile,    facendo    leva,   fra   l'altro,
 sull'intervenuta   scomposizione   delle   funzioni   requirenti    e
 giudicanti, prima cumulate nello stesso organo;
     che,  tuttavia,  l'intervento  caducatorio  che  il giudice a quo
 sollecita, fuoriesce dai poteri di questa Corte, giacche' lo  stesso,
 essendo  vo'lto  esclusivamente  ad  espungere  uno  dei fondamentali
 criteri sui quali  il  legislatore  ha  calibrato  l'intero  impianto
 normativo delle sanzioni sostitutive, senza che a quel criterio possa
 sostituirsene  altro  che  risulti essere costituzionalmente imposto,
 finisce per risolversi in una complessiva  ridefinizione  del  quadro
 normativo  che  non  puo'  che  riservarsi alla ordinaria sfera della
 discrezionalita' legislativa, dovendosi a tal  fine  postulare  nuove
 scelte  sugli  eventuali limiti da imporre alla sostituibilita' delle
 pene detentive brevi ed una diversa individuazione delle  fattispecie
 oggettivamente  escluse  a  norma dell'art. 60 della legge n. 689 del
 1981;
      che, pertanto, pur tenuto  conto  della  gravita'  del  problema
 sollevato  e  delle  condivisibili censure che il giudice a quo muove
 alla vigente disciplina, non resta  a  questa  Corte  altra  via  che
 quella  di  auspicare  con  la massima fermezza un celere ed adeguato
 intervento legislativo che valga  a  riarmonizzare  l'intero  sistema
 delle sanzioni sostitutive, pena, altrimenti, il permanere di seri ed
 inaccettabili squilibri che non poco incidono sull'invocato principio
 di uguaglianza;
      e  che, quindi, la questione qui proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  54  della  legge  24  novembre
 1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  dalla  Corte  di  cassazione   con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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